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Provvedimento del 19 settembre 2007 [1445867]

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[doc. web n. 1445867]

Provvedimento del 19 settembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Giuseppe Pierro (che aveva stipulato un contratto di finanziamento con Fiditalia S.p.A. negando, peraltro, in tale occasione “il consenso all´utilizzo … dei dati per il trattamento diverso da quello strettamente contrattuale e soprattutto per uso commerciale e di invio di materiale pubblicitario”), con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata al proprio indirizzo, ha chiesto alla predetta società la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano e della relativa origine, di conoscere le finalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi dell´eventuale responsabile del trattamento, nonché di ottenere la cancellazione dei dati non necessari ai fini dello svolgimento del rapporto contrattuale e l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati stessi sono stati eventualmente comunicati o diffusi;

VISTO il ricorso presentato il 4 maggio 2007 nei confronti di Fiditalia S.p.A. con il quale Giuseppe Pierro, nel sostenere di non aver ricevuto dalla resistente un riscontro alle citate richieste, le ha richiamate, ribadendo, in particolare, la volontà di non voler più ricevere comunicazioni promozionali; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 maggio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 22 giugno 2007 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 28 maggio 2007 con la quale la resistente ha, tra l´altro, precisato che il ricorrente è “titolare del contratto di finanziamento (…) denominato Multiconto, sottoscritto il 23 febbraio 2005 (tramite la società Bravissimo Srl) e contestualmente ha espresso il proprio consenso informato al trattamento dei dati personali (…) sostenendo “di aver già provveduto ad inibire ogni invio” futuro di materiale promozionale e/o commerciale all´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 31 maggio 2007 con la quale il ricorrente ha contestato tale riscontro, ritenendolo non completo in relazione alle richieste relative alla comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, all´indicazione degli estremi identificativi del responsabile del trattamento e all´ attestazione che la cancellazione dei dati in questione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati stessi erano stati eventualmente comunicati o diffusi; rilevato che nella medesima nota il ricorrente ha precisato di non aver  espresso, in sede di sottoscrizione del contratto di finanziamento, il consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali;

VISTA la nota datata 18 giugno 2007 con la quale la resistente ha integrato il riscontro fornito, ribadendo di aver già inibito l´invio di ulteriore materiale promozionale;

VISTA la nota inviata via fax il 27 giugno 2007 con la quale il ricorrente ha sottolineato di non aver ancora ricevuto la conferma che la cancellazione dei dati che lo riguardano è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati stessi erano stati eventualmente comunicati;

VISTA la nota del 3 settembre 2007 con la quale Fiditalia S.p.A. ha sostenuto che i dati del ricorrente non sono stati comunicati ad alcun soggetto terzo, né “ceduti o comunicati a terzi per promozioni commerciali”, ribadendo altresì la disponibilità ad “accollarsi le spese del procedimento sino alla presentazione del ricorso”, sottolineando, peraltro, di avere dato riscontro, a seguito delle ripetute sollecitazioni del ricorrente pervenute nel corso dell´istruttoria, a tutte le richieste formulate nell´istanza ex art. 7 ritenendo, peraltro, che con il ricorso questi avesse riproposto la sola richiesta volta ad inibire l´invio di comunicazioni promozionali;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento, nel corso del procedimento, fornito riscontro a tutte le richieste dell´interessato (richiamate, seppure implicitamente ed in modo generico, attraverso il rinvio alla previa istanza che è risultata essere correttamente pervenuta agli uffici del titolare del trattamento), dichiarando, in particolare, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”), di non utilizzare in futuro i dati personali del ricorrente per fini promozionali;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Fiditalia S.p.A., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del riscontro fornito, sia pure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Fiditalia S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 settembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1445867
Data
19/09/07

Tipologie

Decisione su ricorso