Provvedimento del 19 settembre 2007 [1445886]
Provvedimento del 19 settembre 2007 [1445886]
[doc. web n. 1445886]
Provvedimento del 19 settembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA l´istanza del 17 febbraio 2007 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale XY, dipendente di tale società e parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della Cassa medesima (di cui uno per il riconoscimento di una qualifica superiore), dopo aver ricevuto copia della sua scheda di valutazione aziendale relativa all´anno 2005 nella quale erano indicati i compiti svolti, ha chiesto che gli fossero comunicate tutte le informazioni personali che lo riguardano relative a tali compiti (in particolare, quelle attinenti alla "gestione convenzione taxi per i comuni convenzionati" e "approntamento (…) di bozza di convenzioni su società cooperative");
VISTO il ricorso regolarizzato l´8 maggio 2007 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato, non avendo ricevuto riscontro alla predetta istanza, ha ribadito la propria richiesta chiedendo anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 maggio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 4 luglio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la memoria pervenuta il 23 maggio 2007 con la quale la resistente ha dichiarato di avere comunicato all´interessato i dati personali richiesti con nota del 9 febbraio 2007 con la quale si ottemperava ad un altro provvedimento di questa Autorità adottato il 21 dicembre 2006, sempre su ricorso proposto dal medesimo ricorrente e volto ad ottenere i dati personali che lo riguardano relativi alle note di qualifica del 2005;
VISTA la memoria pervenuta il 7 giugno 2007 con la quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta sottolineando che la stessa è volta, più specificamente, ad ottenere la comunicazione dei dati che lo riguardano contenuti nelle "delibere" che gli sarebbero state impartite per svolgere i compiti assegnatigli nel 2005, sulla base dei quali è stato valutato; vista anche la memoria del 21 luglio 2007 con la quale il ricorrente, oltre a ribadire le predette richieste, ha precisato ulteriormente di volere ottenere la comunicazione dei dati che lo riguardano contenuti in eventuali deliberazioni sulla base delle quali gli sia stato attribuito "il premio di rendimento per il 2005";
VISTE le note datate 27 luglio e 4 settembre 2007 con le quali l´istituto di credito resistente –nell´inviare copia di una e-mail con la quale colui che ha sottoscritto la scheda di valutazione del 2005 relativa al ricorrente ha precisato che, "in ordine alle mansioni svolte" dal ricorrente, "così come per tutti gli altri dipendenti del servizio" dallo stesso diretto, "non esistevano e non esistono istruzioni impartite per iscritto"– ha dichiarato di non trattare "in alcuna forma, compresa quella della conservazione, dati personali relativi al ricorrente concernente i compiti assegnati e le istruzioni allo stesso impartite nel 2005 oltre a quelli contenuti nella documentazione già fornita al ricorrente";
VISTA la memoria pervenuta via fax il 20 agosto 2007 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, rilevando che è proprio diritto ottenere la comunicazione dei dati personali attinenti all´interpello preventivo inoltrato il 17 febbraio 2007;
RILEVATO che la resistente, che aveva già comunicato al ricorrente i dati personali che lo riguardano relativi ai compiti dallo stesso svolti nel 2005, così come contenuti nelle schede di valutazione relative al 2005, ha dichiarato nel presente procedimento (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere ulteriori dati personali relativi a tali compiti, rilevando che le "istruzioni" citate nella scheda di valutazione in questione non sono impartite al personale per iscritto e non formano quindi oggetto di conservazione da parte del titolare del trattamento;
RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti anche alla luce del contenuto del riscontro fornito dal titolare del trattamento;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) dichiara compensate le spese tra le parti
Roma, 19 settembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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