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Provvedimento del 19 settembre 2007 [1445900]

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[doc. web n. 1445900]

Provvedimento del 19 settembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 giugno 2007, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Elena Biaggioni presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto idoneo riscontro alle istanze formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con cui aveva chiesto di conoscere alcuni specifici dati personali relativi a comunicazioni "in entrata" su un´utenza telefonica fissa posta nella propria disponibilità, ha chiesto al Garante di ordinare alla resistente di aderire a tale richiesta e di porre a carico della stessa le spese sostenute per il procedimento;

VISTO che il ricorrente ha sostenuto di aver avanzato legittimamente  tali istanze nel rispetto di quanto previsto dall´art. 8, comma 2, lett. f) del Codice e in armonia con le indicazioni contenute nel provvedimento del Garante del 3 novembre 2005: ciò, con particolare riguardo all´avvenuta documentazione dell´esistenza di un "pregiudizio reale e specifico (…) derivante dal mancato accesso", in relazione alle esigenze difensive connesse ad un procedimento penale in fase d´appello che lo vede nella posizione d´imputato;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla predetta richiesta;

VISTA la nota anticipata via fax il 23 luglio 2007 con la quale la società resistente ha comunicato di non aver inizialmente fornito positivo riscontro alle richieste del ricorrente in quanto lo stesso non avrebbe "adeguatamente dimostrato il pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397", che consente all´interessato, a norma dell´art. 8, comma 2, lett. f), del Codice, di accedere alle comunicazioni telefoniche in entrata; rilevato che nella medesima nota il titolare del trattamento ha aggiunto che "tale carenza risulta essere stata definitivamente sanata" dal ricorrente con l´istanza avanzata dal legale di questi in data 8 marzo 2007 e di aver, pertanto, "provveduto a dare disposizioni per procedere all´estrazione del traffico" richiesto;

VISTA la nota datata 2 agosto 2007 con la quale il ricorrente ha confermato che, "effettivamente, la richiesta dell´interessato è stata (…) soddisfatta", sottolineando peraltro la tardività del riscontro che avrebbe inciso negativamente sull´esercizio del diritto di difesa del ricorrente;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, anche se tale riscontro è stato fornito solo dopo la presentazione del ricorso al Garante, nonostante, quantomeno a partire dalla richiesta dell´8 marzo 2007, le istanze dell´interessato presentassero i requisiti prescritti dal Codice e richiamati dal citato provvedimento del Garante del 3 novembre 2005;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 settembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1445900
Data
19/09/07

Tipologie

Decisione su ricorso