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Provvedimento del 4 ottobre 2007 [1449324]

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[doc. web n. 1449324]

Provvedimento del 4 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 25 giugno 2007 da Stefano Bartolacelli, rappresentato e difeso dall´avv. Luciano Minelli, nei confronti di Fondiaria-Sai S.p.A., con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto il riscontro richiesto, ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con le quali aveva chiesto di accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nella perizia, redatta dal consulente della compagnia assicuratrice, relativa ad un sinistro verificatosi in un appartamento di sua proprietà, chiedendo altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota datata 19 luglio 2007 con la quale Fondiaria- SAI S.p.A. ha comunicato che, per un "banale disguido…, la richiesta non è stata tempestivamente inviata all´ufficio competente a fornire le risposte alle richieste di accesso" ed ha altresì dichiarato di voler "aderire spontaneamente fornendo in forma intelligibile i dati personali contenuti nella perizia redatta…  dal consulente" della società resistente; vista la successiva memoria del 23 luglio 2007 con la quale la resistente ha sostenuto che l´istanza dell´interessato sarebbe stata determinata non dalla volontà di "tutelare il diritto alla riservatezza", ma dall´interesse ad ottenere documentazione rilevante ai fini di un procedimento giudiziario in corso nei confronti di terzi;

VISTA la nota del 24 luglio 2007 con la quale il ricorrente ha formulato "riserve circa la completezza e l´esaustività" del riscontro ottenuto,  rinnovando la richiesta di porre a carico della società resistente le spese sostenute per il procedimento e sostenendo la legittimità della propria richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano;

VISTA la nota datata 23 agosto 2007 con la quale Fondiaria-SAI S.p.A. ha trasmesso copia integrale della perizia redatta dal consulente della società stessa;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessat0, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Fondiaria-SAI S.p.A. in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Fondiaria-SAI S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 4 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1449324
Data
04/10/07

Tipologie

Decisione su ricorso