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Provvedimento del 4 ottobre 2007 [1449352]

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[doc. web n. 1449352]

Provvedimento del 4 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 15 maggio 2007 da Michele Dore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Simona Paganelli e dall´avv. Valentina Frediani, nei confronti di M. Cinquantanove s.r.l. con il quale l´interessato, a cui è stato attribuito da un operatore telefonico un numero di fax intestato fino al 2002 alla società resistente, lamentando la ricezione a tale numero di alcuni fax destinati a quest´ultima, ha ribadito le proprie richieste (già avanzate con istanza inoltrata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte ad ottenere la cancellazione del numero in questione dalla carta intestata della resistente, la comunicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, e dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono venire a conoscenza di tale dato; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 maggio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 5 luglio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute via fax il 12 e il 15 giugno 2007 con le quali la resistente ha dichiarato di non trattare dati personali relativi al ricorrente e, in particolare, di non utilizzare il numero di fax in questione, dal momento che già "nel 2002, contestualmente alla cessazione del suo utilizzo, M59 ha cancellato il vecchio recapito telefonico, provvedendo a stampare nuova carta intestata e inviando ai propri clienti e fornitori un´adeguata e tempestiva informativa circa il mutamento dei propri contact´s detail";

VISTE le memorie pervenute via fax il 14 e 18 giugno e il 20 luglio 2007 con le quali il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto e ha ribadito le proprie richieste, dichiarando di aver ricevuto, ancora nel 2007, al proprio numero di fax alcune comunicazioni destinate alla resistente e di ritenere pertanto che tale utenza sia ancora utilizzata da quest´ultima nella propria carta intestata;

VISTA la memoria del 27 luglio 2007 con la quale M. Cinquantanove s.r.l.  ha confermato di non trattare più il dato relativo al numero di fax attualmente intestato al ricorrente, illustrando alcune misure già prese (anche a seguito di precedenti contatti con il ricorrente cui aveva fatto inoltre seguito una comunicazione scritta inviata nel 2006) per evitare che ulteriori comunicazioni ad essa destinate fossero inviate a tale numero, in particolare dai propri fornitori;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la società resistente dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non trattare dati personali relativi al ricorrente, avendo in particolare da tempo aggiornato nella propria carta intestata il numero di fax ed avendo  adottato anche da una serie di misure volte ad evitare l´erroneo inoltro da parte di terzi di comunicazioni via fax alla "vecchia numerazione" della società;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, anche alla luce del riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento, nonché dei rapporti intercorsi tra le parti anche prima della proposizione dell´istanza ex art. 7;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 4 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1449352
Data
04/10/07

Tipologie

Decisione su ricorso