Provvedimento del 4 ottobre 2007 [1449434]
Provvedimento del 4 ottobre 2007 [1449434]
[doc. web n. 1449434]
Provvedimento del 4 ottobre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato il 16 maggio 2007, presentato da Giancarlo Fichera nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto a tale titolare del trattamento di accedere a tutte le informazioni che lo riguardano (ritenendo inidoneo il riscontro già ottenuto in proposito), di conoscere i soggetti a cui sono stati comunicati i dati (con particolare riguardo all´eventuale loro comunicazione a "società telefoniche") e di ottenere la cancellazione dei dati relativi ad un prestito erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. dall´archivio del sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente; rilevato che il ricorrente ha in particolare contestato (in ordine al citato finanziamento) di non aver ricevuto il preavviso circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali al predetto sistema di informazioni creditizie, come previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha anche sollecitato la cancellazione delle ulteriori informazioni che lo riguardano detenute da Crif S.p.A. e non relative a rapporti di "credito al consumo", chiedendo infine il rimborso delle spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 maggio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 6 luglio 2007 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota inviata via fax l´11 giugno 2007 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto, tra l´altro, di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente con riferimento al prestito finalizzato erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. in data 8 febbraio 2002 ed estinto il 12 dicembre 2006 con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) regolarizzati a dicembre del 2006". A suo avviso, la conservazione di tali dati sarebbe lecita, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. 16 novembre 2004, n. 9 in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha, altresì, sostenuto che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo "negativo", previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta, sarebbe posto in capo ai singoli enti partecipanti e che "l´ente partecipante ha confermato di aver provveduto a fornire, a seguito del verificarsi dei ritardi nei pagamenti, il preavviso" richiesto; visto che la società resistente ha anche sostenuto che "le informazioni fornite agli interessati sono complete, dettagliate e pienamente rispondenti alle informazioni creditizie fornite agli enti partecipanti", informazioni che, però, non vengono rese disponibili alle società telefoniche in quanto le stesse "non rientrano tra i soggetti partecipanti al sistema";
RILEVATO che Crif S.p.A. ha anche dichiarato di non poter cancellare i dati riferiti a due fidi di conto accordati al ricorrente rispettivamente da Banca popolare dell´Adriatico il 20 maggio 2002 e da Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana il 21 ottobre 2002, "ad oggi ancora accordati", il cui trattamento "si giustifica sulla base del perseguimento delle finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza e di tutela del credito"; rilevato che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anche dichiarato che, "per quanto riguarda (…) la richiesta cancellazione delle informazioni relative ad un´ipoteca volontaria (…), Crif gestisce in modo chiaramente distinto ed autonomo rispetto al Sic (…) una seconda banca di dati- la banca dati Informazioni da Tribunali e Registri immobiliari- nella quale sono raccolte informazioni di fonte pubblica, provenienti dalle (ex) Conservatorie e dai Tribunali";
VISTA la nota inviata il 28 luglio 2007 (ed il fax fatto pervenire il 29 settembre 2007) con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto e ha ribadito le proprie richieste;
VISTA la nota inviata via fax il 30 luglio 2007, con la quale Unicredit Clarima Banca S.p.A., in relazione ai dati che riguardano il prestito finalizzato erogato all´interessato ed estinto con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) regolarizzati a dicembre del 2006", ha precisato di aver inviato al ricorrente diverse comunicazioni di "preavviso" ai sensi dell´art. 4, comma 7, del citato codice deontologico (di cui ha allegato copia), precisando che durante lo svolgimento del rapporto si erano registrati "numerosi pagamenti in ritardo rispetto alla naturale scadenza delle rate";
RILEVATO che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, con riferimento al finanziamento in questione, la banca interessata (la quale ha fornito anche adeguata documentazione in merito) ha attestato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver informato l´interessato in ordine al futuro inserimento dei dati nel s.i.c. gestito dalla resistente;
RILEVATO che la richiesta di cancellazione delle informazioni creditizie di tipo "negativo" censite nel s.i.c. gestito dalla resistente (e relative al finanziamento erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A.) deve essere quindi dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti regolarizzati da meno di 12 mesi (art. 6, comma 2, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);
RILEVATO che deve essere dichiarata infondata anche la richiesta di cancellazione dei dati dell´interessato relativi ai fidi di conto accordati dalla Banca popolare dell´Adriatico e dalla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana la cui conservazione non è in contrasto con quanto previsto dal citato codice di deontologia che, nell´individuare i rapporti creditizi che possono essere censiti negli archivi dei sistemi di informazioni creditizie, vi comprende "qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell´esercizio di un´attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria (…)" (art. 1, del citato codice deontologico);
RILEVATO che deve essere parimenti dichiarato infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi alla citata ipoteca volontaria, dal momento che la società resistente gestisce in modo autonomo la diversa (rispetto al Sic) banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri immobiliari" nella quale sono raccolte informazioni di fonte pubblica, provenienti dalle (ex) conservatorie e dai tribunali, tra cui quelle relative alla predetta ipoteca: dati che possono essere trattati anche senza il consenso dell´interessato, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, in quanto provenienti da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque";
RILEVATO che deve essere, invece, dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta dell´interessato volta ad accedere a tutte le informazioni che lo riguardano e a conoscere i soggetti a cui sono stati comunicati i dati (con particolare riguardo all´eventuale comunicazione degli stessi a "società telefoniche"), avendo la società resistente fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro in proposito;
RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta dell´interessato volta ad accedere ai dati che lo riguardano e a conoscere i soggetti a cui sono stati comunicati i dati stessi;
b) dichiara infondato il ricorso in ordine alle restanti richieste;
c) dichiara compensate le spese del procedimento.
Roma, 4 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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