Provvedimento del 4 ottobre 2007 [1449465]
Provvedimento del 4 ottobre 2007 [1449465]
[doc. web n. 1449465]
Provvedimento del 4 ottobre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante il 26 giugno 2007 da Clemente Frascari Diotallevi nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto alcun riscontro, ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con le quali aveva chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla società resistente, nonché nel "sistema di informazioni da tribunali e uffici di pubblicità immobiliare", chiedendo altresì di porre a carico della medesima le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;
VISTA la nota inviata via fax il 19 luglio 2007 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto che "il mancato riscontro al ricorrente è attribuibile ad un mero errore materiale del quale si prende evidentemente atto", atteso che la prima nota di riscontro "non è stata recapitata all´interessato … per una errata indicazione dei dati relativi al destinatario"; rilevato che la resistente ha allegato il "report aggiornato contenente tutte le informazioni creditizie relative al ricorrente attualmente presenti nei propri archivi";
VISTA la nota del 23 luglio 2007 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del tardivo riscontro di Crif S.p.A. "attribuibile ad esclusivi fatto e colpa della stessa", ha rinnovato la richiesta di porre a carico della società resistente le spese sostenute per il procedimento;
RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessat0, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Crif S.p.A. in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 4 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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