Provvedimento del 4 ottobre 2007 [1449683]
Provvedimento del 4 ottobre 2007 [1449683]
[doc. web n. 1449683]
Provvedimento del 4 ottobre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante il 25 giugno 2007 da Martino Zulberti, rappresentato e difeso dall´avv. Costanza Pedrotti, nei confronti di Fastweb S.p.A. con il quale il ricorrente, dopo aver ricevuto una telefonata di sollecito di un pagamento a suo avviso non dovuto, ha ribadito alcune delle richieste già avanzate con istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), chiedendo di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, i soggetti ai quali i dati che lo riguardano (in particolare il numero della sua utenza telefonica mobile) possono essere comunicati, le finalità e le modalità del trattamento; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;
VISTA la memoria pervenuta via fax il 20 luglio 2007 con la quale la resistente, nel comunicare di non aver reperito l´istanza che l´interessato ha dichiarato di avere inviato via fax, ha fornito riscontro alle predette richieste, illustrando la vicenda che ha portato al contatto telefonico oggetto di contestazione, effettuato da una società di recupero crediti (che ha operato in qualità di responsabile del trattamento) cui la resistente ha fornito gli estremi identificativi dell´interessato; rilevato che la resistente ha altresì dichiarato di avere deciso di "stornare la posizione debitoria del sig. Zulberti" e, in virtù di ciò, di dover trattare, per il futuro, i dati personali del ricorrente, "ivi compreso il numero di telefono cellulare (inserito anch´esso nella proposta di contratto indirizzata a Fastweb S.p.A.), (…) unicamente (…) per i fini di conservazione previsti per obblighi contrattuali e tributari";
VISTE la memoria del 24 luglio 2007 e quella del 25 luglio 2007 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto in ordine alla completezza del riscontro fornito alla propria richiesta di conoscere le finalità e le modalità del trattamento effettuato con riferimento alla propria utenza telefonica mobile; visto che in tali memorie il ricorrente ha documentato di aver inviato il fax contenente l´iniziale istanza ad un numero corrispondente ad una struttura organizzativa della resistente che veniva evidenziata nello stesso sito Internet della società, allegando copia del messaggio di conferma dell´avvenuta ricezione del fax medesimo.
VISTA la memoria del 10 settembre 2007 con la quale Fastweb S.p.A. ha ulteriormente precisato le finalità e le modalità del trattamento e ha ribadito che i dati del ricorrente saranno trattati esclusivamente con riferimento agli obblighi di conservazione delle scritture contabili di cui all´art. 2220 del codice civile;
VISTE le memorie dell´11 e del 16 settembre 2007 con le quali il ricorrente, rilevando di avere ricevuto riscontro alle proprie istanze solo a seguito del ricorso, ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tutte le richieste presentate, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito al riguardo un idoneo riscontro seppure solo a seguito della presentazione ricorso;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Fastweb S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 4 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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