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Provvedimento del 18 ottobre 2007 [1453565]

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[doc. web n. 1453565]

Provvedimento del 18 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del  dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 30 maggio 2007, presentato da Simone Duprè, rappresentato e difeso dall´avv. Gilberto Zini, nei confronti di Syspack Computer Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Musella e Giovanni Beretta, con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di una e-mail a carattere promozionale nella propria casella di posta elettronica, ha ribadito le richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscerne l´origine, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; rilevato che con il ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 12 luglio 2007 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie del 6 giugno 2007 e del 3 luglio 2007, con le quali la resistente ha dichiarato di aver "risposto in maniera esauriente e completa alle richieste" dell´interessato con lettera raccomandata datata 16 maggio 2007 (di cui ha allegato copia), ritenendo pertanto ingiustificata la successiva presentazione del ricorso;

VISTA la memoria inviata via fax il 24 luglio 2007 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ottenuto, ne ha sottolineato la tardività e l´incompletezza e ha ribadito le richieste volte a conoscere la logica e le finalità del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato; visto che il ricorrente ha, in particolare, sostenuto che il riscontro alle istanze proposte ex art. 7 è pervenuto al suo domicilio quando il ricorso era stato già inoltrato al Garante;

VISTA la memoria inviata via fax il 6 settembre 2007 con la quale la società resistente ha integrato il predetto riscontro, fornendo indicazioni anche in riferimento alle richieste rispetto alle quali il ricorrente aveva sostenuto l´inidoneità dei primi riscontri;

VISTA la nota inviata via fax il 25 settembre 2007 con la quale il ricorrente ha dichiarato che "solamente con l´ultima memoria la controparte ha risposto in modo esaustivo alle sue richieste"  e ha quindi ribadito l´istanza relativa alle spese del procedimento;

RILEVATO che, alla luce della documentazione (ivi comprese le ricevute di ritorno postali) depositata in atti, il ricorso è stato legittimamente proposto dal Sig. Duprè il quale lo ha inoltrato al Garante il 26 maggio 2007, mentre l´iniziale riscontro del titolare, per quanto datato 16 maggio 2007, risulta essere stato però spedito solo il successivo 24 maggio e ricevuto dall´interessato il 28 maggio successivo (quindi, due giorni dopo l´invio del ricorso all´Autorità);

RITENUTO peraltro di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro all´interessato, seppure dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Syspack Computer Italia s.r.l. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Syspack Computer Italia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1453565
Data
18/10/07

Tipologie

Decisione su ricorso