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Provvedimento del 18 ottobre 2007 [1453575]

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[doc. web n. 1453575]

Provvedimento del 18 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 30 maggio 2007, presentato da Simone Duprè, rappresentato e difeso dall´avv. Gilberto Zini, nei confronti di Tele2 Italia S.p.A., con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di due e-mail a carattere promozionale nella propria casella di posta elettronica, ha ribadito le richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscerne l´origine, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; rilevato che con il ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 12 luglio 2007 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria inviata via fax il 21 giugno 2007 con la quale la società resistente ha dichiarato che "l´indirizzo e-mail" indicato dal ricorrente nell´istanza ex art. 7 e al quale facevano riferimento i messaggi promozionali in questione (atteso che nel ricorso tale indirizzo era stato indicato in modo inesatto) "risulta associato al nominativo di un nostro cliente, persona diversa dal Sig. Simone Dupré";

VISTA la memoria inviata via fax il 10 luglio 2007 con la quale il ricorrente ha inviato copia di "documentazione da cui si ricava che lo stesso è titolare dell´indirizzo di posta elettronica" oggetto del ricorso;

VISTA la memoria datata 30 agosto 2007 con la quale la società resistente ha indicato gli estremi identificativi della persona che è presente negli archivi della società "quale cliente che ha accettato di ricevere materiale informativo" e ha, al tempo stesso, dichiarato: "preso atto della prova fornita dal Sig. Duprè relativamente all´intestazione dell´indirizzo di posta elettronica ... abbiamo provveduto alla cancellazione di tale indirizzo dal nostro sistema ed alla relativa correzione dei dati personali del nostro cliente";

VISTA la nota inviata via fax il 25 settembre 2007 con la quale il ricorrente ha sottolineato il "colpevole ritardo" del riscontro fornito dalla controparte e ha quindi ribadito l´istanza relativa alle spese del procedimento, sostenendo che "dalla documentazione allegata da controparte non risulta in alcun modo che la Sig.ra ... abbia dato a Tele2 Italia S.p.A. l´autorizzazione a inviare materiale pubblicitario all´indirizzo di posta elettronica in questione";

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro all´interessato, seppure dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Tele2 Italia S.p.A. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Tele2 Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1453575
Data
18/10/07

Tipologie

Decisione su ricorso