Provvedimento del 25 ottobre 2007 [1458895]
Provvedimento del 25 ottobre 2007 [1458895]
[doc. web n. 1458895]
Provvedimento del 25 ottobre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTE le istanze del 18 maggio e del 22 luglio 2007 con le quali Martino Bianchi, in qualità di erede del fratello Agostino Bianchi (deceduto il 4 aprile 2006), aveva chiesto a Banca popolare di Ancona S.p.A. la conferma dell´esistenza di dati personali riguardanti il proprio defunto fratello e la loro comunicazione in forma intelligibile, con specifico riferimento "a conti correnti, conti gestione, deposito titoli, libretti di risparmio, gestione patrimoni, servizi finanziari, operazioni di investimento etc (…)";
VISTO il ricorso presentato da Martino Bianchi, rappresentato e difeso dall´avv. Massimiliano Baldesi Riberto nei confronti di Banca popolare di Ancona S.p.A. con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto alcun riscontro dall´istituto di credito, ha ribadito le proprie richieste volte ad ottenere "copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere dal 1996 sino alla data del decesso" del proprio fratello defunto;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 settembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;
VISTA la nota anticipata via fax il 3 ottobre 2007 con la quale la banca resistente ha dichiarato di aver "provveduto a comunicare (…) al sig. Martino Bianchi quanto richiesto relativamente ai dati personali del defunto" fratello del ricorrente, "nonché i dati relativi ai rapporti intestati e/o cointestati al medesimo" rendendo altresì disponibili le altre informazioni richieste presso l´Ufficio attestazioni della Banca;
VISTA la nota datata 9 ottobre 2007 con la quale il ricorrente ha preso atto all´adempimento spontaneo del titolare del trattamento e ha chiesto di porre a carico dello stesso le spese del procedimento;
RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
- dichiara non luogo a provvedere;
- determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca Popolare di Ancona S.p.A, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 25 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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