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Provvedimento del 25 ottobre 2007 [1458906]

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[doc. web n. 1458906]

Provvedimento del 25 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Pestelli presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Impresa individuale Nello Cosi;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

L´interessato, protagonista pochi mesi dopo l´acquisto di un´autovettura presso l´impresa individuale Nello Cosi di un incidente stradale a seguito del quale è stato condannato al risarcimento "di danni materiali e morali di ingente quantità", ha proposto ricorso nei confronti di tale impresa, ritenendola responsabile per la comunicazione di alcuni dati personali che lo riguardano alla sua controparte nel giudizio civile. In particolare, l´interessato ha sostenuto che il suo indirizzo sarebbe stato fornito alla controparte proprio da un´impiegata dell´officina di Nello Cosi; ciò, tenuto anche conto che non sarebbe stato possibile acquisirli in altro modo poiché l´incidente sarebbe avvenuto prima della trascrizione dell´atto di vendita dell´automezzo presso il pubblico registro automobilistico. Nel ricorso, l´interessato ha chiesto al Garante di accertare l´illiceità del trattamento e di disporre la cancellazione dei dati che lo riguardano dalle banche dati della predetta impresa, condannandola al risarcimento del danno.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti (art. 147).

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina l´esercizio dei diritti in materia (artt. 7 ss.), nonché la presentazione, il contenuto e il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.); individua, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148), prevedendo che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1).

Il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice ha caratteri particolari e può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate  in riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice, richieste avanzate precedentemente e negli stessi termini dal medesimo interessato al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattese anche in parte. Con il particolare strumento del ricorso non può essere quindi sottoposta all´esame del Garante qualsiasi violazione della legge sulla protezione dei dati personali, come può avvenire invece con le segnalazioni e i reclami di cui all´art. 141, comma 1, lett. a) e b), dello stesso Codice, né può essere avanzata in questa sede una richiesta di risarcimento del danno, rispetto alla quale questa Autorità non ha competenza.

Al fine di consentire l´esatta individuazione dei diritti fatti valere, il ricorrente deve allegare copia dell´istanza inoltrata al titolare o al responsabile del trattamento che può essere formulata "senza formalità" particolari, ma deve essere intesa, comunque, a esercitare gli specifici diritti previsti dal citato art. 7 (artt. 8, comma 1, e 147, comma 2, lett. a), del Codice).

Nel caso di specie, nonostante una richiesta di regolarizzazione dell´Autorità volta appunto ad acquisire copia di tale interpello preventivo, il ricorrente medesimo non ha fatto pervenire alcuna istanza qualificabile come tale. Le note allegate al ricorso e indicate quali interpelli preventivi sono infatti tutte volte a chiedere esclusivamente il risarcimento dei danni subiti a seguito di una contestata comunicazione di dati personali a terzi e non risulta che con esse siano stati esercitati i diritti previsti dall´art. 7 del Codice.

L´inammissibilità del ricorso non preclude al ricorrente la possibilità di formulare eventuali legittime richieste di accesso ai dati personali che lo riguardano (o esercitare qualsiasi degli altri diritti tutelati dal citato art. 7), nei limiti e secondo le modalità previste dal Codice, o di esercitare ulteriori suoi diritti nelle competenti sedi.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 25 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1458906
Data
25/10/07

Tipologie

Decisione su ricorso