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Provvedimento del 25 ottobre 2007 [1458954]

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[doc. web n. 1458954]

Provvedimento del 25 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 12 luglio 2007 da Elaborazioni dati Pacitti di Pacitti Stefano & C. s.a.s, rappresentata e difesa dall´avv. Pasquale Evangelista, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale la società interessata (che aveva stipulato un contratto per la fornitura del servizio di connessione veloce alla rete Internet denominato "interbusiness IP Easynet"), nel lamentare l´addebito in fattura di una somma (oggetto di contestazione) relativa alla voce "traffico dati non fatturato in precedenza", ha ribadito l´istanza, formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano contenuti nel "dettaglio del traffico (…) qualificato come traffico dati non fatturato in precedenza (…)" relativo alla spesa contestata; rilevato che la società ricorrente ha chiesto altresì, di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 31 luglio 2007 con la quale la resistente ha riscontrato la richiesta dell´interessata dichiarando, tra l´altro: a) di non aver fornito il riscontro tempestivamente "per un´errata interpretazione della richiesta del cliente (…)"; b) che, alla luce delle "ulteriori verifiche effettuate dalle funzioni competenti sulla fattura (…) contestata dal ricorrente", è emerso che "a causa di un´anomalia nel processo di fatturazione" l´importo contestato non era dovuto dal cliente; c) di aver, pertanto, "predisposto il rimborso dell´importo (…) a favore della società ricorrente;

VISTO il fax inviato il 17 ottobre 2007 con il quale la società ricorrente ha preso atto del riscontro fornito da Telecom S.p.A. e ha ribadito la sola richiesta relativa alle spese del procedimento ("essendo venuto meno il presupposto dell´invio del traffico dati richiesto"), sostenendo peraltro che, senza la presentazione del ricorso, il titolare del trattamento "avrebbe continuato a pretendere la somma (…) e soprattutto a non chiarire la situazione";

 RITENUTA, pertanto, la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alla società interessata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della società ricorrente.

Roma, 25 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1458954
Data
25/10/07

Tipologie

Decisione su ricorso