Provvedimento del 25 ottobre 2007
Provvedimento del 25 ottobre 2007
[doc. web n. 1459159]
Provvedimento del 25 ottobre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso regolarizzato il 12 luglio 2007 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Antonio Angelo Romani, nei confronti di UniCredit Clarima Banca S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto la correzione della data di regolarizzazione (avvenuta mediante bonifico bancario nel maggio 2005) di un inadempimento e la conseguente cancellazione dei dati personali di tipo "negativo" che lo riguardano dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., chiedendo altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;
VISTA la nota datata 26 luglio 2007 con la quale UniCredit Clarima Banca S.p.A. ha dichiarato di "aver provveduto ad aggiornare nei sistemi di informazioni creditizie la segnalazione del nominativo del Signor XY relativa alla carta di credito di cui era titolare emessa dalla nostra banca";
VISTA la nota inviata via fax il 3 agosto 2007 con la quale Crif S.p.A., su espressa richiesta di questa Autorità, ha fornito copia aggiornata del report contenente tutte le posizioni relative al ricorrente censite nella banca dati del proprio sistema di informazioni creditizie dal quale risulta l´aggiornamento della posizione relativa al finanziamento accordato da Unicredit Clarima Banca S.p.A.
RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di UniCredit Clarima Banca S.p.A., nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di UniCredit Clarima Banca S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 25 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Condividi