Provvedimento del 25 ottobre 2007 [1459257]
Provvedimento del 25 ottobre 2007 [1459257]
[doc. web n. 1459257]
Provvedimento del 25 ottobre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata da Paolo Zucconi a Il Mobile 3 s.r.l. con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione telefonica promozionale al proprio numero di utenza fissa, ha chiesto conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e di conoscerne l´origine, di ottenere l´indicazione della logica e delle finalità del trattamento e degli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento; rilevato che l´interessato si è anche opposto al trattamento dei dati per fini promozionali, sollecitandone a tal fine la cancellazione e l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati stessi sono stati eventualmente comunicati o diffusi;
VISTO il ricorso presentato il 18 luglio 2007 nei confronti di Il Mobile 3 s.rl. con il quale Paolo Zucconi, nel rilevare l´assenza di qualsiasi riscontro da parte della società dopo l´invio dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le richieste formulate e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;
VISTA la nota datata 21 settembre 2007 con la quale la società resistente ha dichiarato di aver affidato "il servizio di effettuazione indagini di mercato ed interviste telefoniche" ad altra società (Nordmarketing s.r.l.) la quale ha contattato il ricorrente "ad una utenza telefonica il cui numero era stato reperito attraverso la Società Seat Pagine Gialle" ritenendo che l´utenza fosse fra quelle contattabili per finalità promozionali; "non appena ricevuto il ricorso, ha comunque proceduto a richiedere la cancellazione dei dati del sig. Zucconi dagli archivi della NordmarKeting s.r.l. che confermava di aver provveduto";
VISTA la nota datata 14 settembre 2007 con la quale NordmarKeting s.r.l. ha dichiarato di "aver cancellato" i dati personali dell´interessato "sin dallo scorso mese di giugno";
VISTA la nota inviata via fax il 26 settembre 2007 con la quale il ricorrente ha, tra l´altro, sottolineato la tardività del riscontro;
RILEVATO che questa Autorità non è competente in relazione alle richieste di risarcimento del danno che, se del caso, devono essere proposte dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso e sulla base, in particolare, di quanto da esso sostenuto, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), circa l´adozione, già intervenuta, di misure idonee a impedire l´ulteriore inoltro di telefonate promozionali all´utenza del ricorrente;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Il Mobile 3 s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 25 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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