Provvedimento del 31 ottobre 2007 [1459270]
Provvedimento del 31 ottobre 2007 [1459270]
[doc. web n. 1459270]
Provvedimento del 31 ottobre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata da Paolo Zucconi a "Iranian Loom" (marchio con cui opera Tv Service S.p.A.) con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione telefonica promozionale al proprio numero di utenza fissa (contenente un´offerta relativa alla vendita di tappeti), ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e di conoscerne l´origine, la logica e le finalità del trattamento, di ottenere l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile, nonché dei soggetti ai quali i dati sono stati eventualmente comunicati e si è opposto al trattamento dei medesimi dati per fini promozionali, sollecitandone a tal fine la cancellazione;
VISTO il ricorso presentato il 18 luglio 2007 nei confronti di Tv Service S.p.A. con il quale Paolo Zucconi, nel rilevare l´assenza di qualsiasi riscontro da parte della società dopo l´invio dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le richieste formulate e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;
VISTA la nota datata 17 settembre 2007 con la quale la società resistente ha dichiarato di aver affidato "l´attività di telemarketing" ad altra società (Telesell s.r.l.) e che quest´ultima ha acquisito i dati del ricorrente da Edipro s.a.s. di Fabrizio Pilotto & c.; visto che nella medesima nota la resistente ha dichiarato che "i dati del Sig. Zucconi sono stati cancellati e che lo stesso non verrà più chiamato per promozioni in qualunque modo promosse dalla nostra società e non verrà parimenti più chiamato dalla Telesell s.r.l. per qualsiasi altra promozione"; visto che il titolare del trattamento ha altresì precisato "che dal 25 luglio gli elenchi della società Edipro (…) non vengono più usati" per le campagne pubblicitarie promosse dalla resistente;
VISTA la nota inviata via fax il 23 settembre 2007 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro fornito, ha rappresentato di non avere mai fornito i propri dati personali né a Edipro s.a.s., né alle altre società interessate dalla vicenda;
VISTA la memoria datata 26 settembre 2007 con la quale la società resistente ha ribadito di avere cancellato "tutto quello che riguarda il Sig. Zucconi" e che l´eventuale cancellazione dei dati personali dell´interessato dagli elenchi detenuti da Edipro s.a.s. dovrà essere oggetto di apposita richiesta alla società medesima; visto che la resistente ha altresì sostenuto di non aver risposto alla previa istanza dell´interessato "mancando la fotocopia di un documento di riconoscimento" dello stesso;
RILEVATO che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, l´istanza ex art. 7 del Codice è stata formulata correttamente dall´interessato (e risulta regolarmente ricevuta dalla società resistente), non risultando obbligatorio allegare alla stessa un documento di identità; rilevato, infatti, che il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 9, comma 4, del Codice, può verificare l´identità dell´istante sulla base di ogni idoneo elemento di valutazione ma che, qualora risulti necessario chiedere l´esibizione di un documento di riconoscimento, la relativa richiesta deve essere formulata tempestivamente e comunque nel rispetto della tempistica di cui all´art. 146 del Codice;
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso e sulla base, in particolare, di quanto sostenuto dalla resistente, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), circa l´avvenuta adozione di misure idonee a impedire l´ulteriore inoltro di telefonate promozionali all´utenza del ricorrente;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Tv Service S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 31 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Condividi