Provvedimento del 31 ottobre 2007 [1461935]
Provvedimento del 31 ottobre 2007 [1461935]
[doc. web n. 1461935]
Provvedimento del 31 ottobre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso regolarizzato il 7 agosto 2007, presentato nei confronti del Comune di Coazze, con il quale Hi-Com s.r.l. (già affidataria, sulla base di una convenzione, della gestione della segnaletica direzionale e della cartellonistica stradale su tutto il territorio di tale Comune, attività in ordine alla quale era nato poi, un contenzioso con l´ente locale), rappresentata e difesa dall´avv. Alessandro Cubito, nel ritenere inidoneo il riscontro fornito dal comune con nota datata 23 maggio 2007, ha ribadito le proprie richieste volte tra l´altro, a conoscere le finalità e le modalità su cui si basa il trattamento dei dati che la riguardano (relativi ad alcuni "atti amministrativi ad essa strettamente riferiti", che sarebbero stati comunicati dal comune ad un´impresa concorrente), nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento medesimo; rilevato che con il ricorso la società ricorrente ha chiesto, altresì, di porre le spese del procedimento a carico di controparte;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 settembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della società interessata;
VISTA la nota inviata via fax il 3 ottobre 2007, alla quale il comune resistente ha allegato copia della lettera datata 2 ottobre 2007 con la quale la società ricorrente ha dichiarato che, avendo "il Comune di Coazze (…) esaurientemente esposto le motivazioni e ragioni (…)" della divulgazione dei citati dati che la riguardano (avvenuta "senz´alcun pregiudizio (…) nei confronti della stessa"), "alla luce delle garanzie e assicurazioni fornite, (…) si ritiene del tutto soddisfatta (…) ed intende così rinunciare e revocare le richieste oggetto del ricorso in oggetto";
RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la ricorrente dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.
Roma, 31 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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