Provvedimento del 11 ottobre 2007 [1468075]
Provvedimento del 11 ottobre 2007 [1468075]
[doc. web n. 1468075]
Provvedimento del 11 ottobre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA l´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY aveva chiesto al Formez-Centro di formazione studi, di cui è dirigente, la cancellazione o il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti in un´e-mail (contenente rilievi critici sul comportamento tenuto in relazione ad alcune vicende lavorative) che il direttore generale dell´ente ha inviato a lui e, per conoscenza, ad altri dirigenti del Formez (profilo, quest´ultimo, di cui l´interessato "è venuto casualmente a conoscenza"); rilevato che l´interessato ha chiesto anche l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e si è opposto all´ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano secondo le citate modalità, ritenendo che il trattamento dei dati in questione fosse relativo a "fatti di servizio riguardanti esclusivamente" l´interessato, "senza alcun riflesso sull´andamento generale del servizio";
VISTO il riscontro fornito il 17 aprile 2007 con il quale il Formez-Centro di formazione studi, nel comunicare di aver cancellato dall´e-mail due capoversi relativi ad un´iniziativa avviata autonomamente dal ricorrente (relativa alla sistemazione logistica dell´istituto) e di averne dato relativa comunicazione a coloro ai quali i dati erano stati comunicati (ventisei persone), ha sostenuto di non poter invece accogliere la richiesta di cancellazione dei rimanenti dati del ricorrente ivi contenuti; rilevato che, secondo quanto sostenuto dal Formez, tale nota sarebbe stata inviata infatti ai dirigenti dell´ente in quanto già destinatari di una precedente comunicazione del ricorrente (inoltrata "con mail del Formez") relativa ad un´iniziativa dallo stesso "assunta nell´ambito di attività del Centro, senza che ne avesse concordato gli estremi con la Presidenza e la Direzione generale e senza averne fornito preventiva informazione al Dipartimento della funzione pubblica, finanziatore dell´iniziativa stessa", al fine di rappresentare loro la "necessità che non abbiano a ripetersi situazioni analoghe"; ciò, nell´ambito del dovere della direzione del Formez di "assicurare il rispetto della corretta esecuzione delle funzioni connesse al rapporto di lavoro del personale", tenuto conto che a tali dirigenti "spetta collaborare alla corretta attuazione degli indirizzi gestionali del Formez";
VISTO il ricorso regolarizzato il 21 maggio 2007, presentato da XY nei confronti di Formez-Centro di formazione studi, con il quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione con riferimento a tutti i dati contenuti nella citata e-mail (e alla relativa attestazione) e ha chiesto il "blocco di ulteriori invii di correlate comunicazioni personali rivolte" allo stesso "e contestualmente ad altri dirigenti del Formez"; ciò, rilevando che tale comunicazione avrebbe leso la propria immagine e avrebbe violato i princìpi di liceità e pertinenza nel trattamento dei dati personali; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico dell´ente resistente le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 maggio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle predette richieste, nonché la nota del 10 luglio 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;
VISTA la memoria del 20 giugno 2007 con cui l´ente resistente ha sostenuto che "il comportamento del Formez è da ricondurre all´esercizio del diritto-dovere del datore di lavoro di gestione e controllo finalizzati alla corretta esecuzione delle funzioni connesse al rapporto di lavoro dei dirigenti. E ciò a fronte di un comportamento non consono al ruolo rivestito dal ricorrente, non avendo egli agito nel rispetto delle procedure in atto presso il Formez", e "che metteva in discussione (…) le prerogative gestionali del Centro attraverso uno strumento, quello della e-mail, che per la sua diffusione ha richiesto un correttivo di corrispondente ambito di diffusione"; rilevato che il resistente ha altresì dichiarato che "la nota del 23 febbraio 2007 non costituisce sanzione disciplinare, peraltro non applicabile ai dirigenti, bensì la modalità attraverso la quale si è voluto, in via generale, richiamare l´attenzione di tutti i dirigenti del Formez sulle procedure in uso presso lo stesso";
VISTA la memoria datata 22 giugno 2007 con la quale il ricorrente ha contestato la correttezza del trattamento effettuato rilevando che "il direttore, se convinto dell´opportunità di rappresentare ai dirigenti del Formez comportamenti da evitare, avrebbe potuto formulare tali indirizzi ai dirigenti avvalendosi di differenti modalità comunicative", senza indirizzare altresì agli stessi "la stessa e-mail (…) contenente rilievi e critiche personali concernenti l´operato" del ricorrente medesimo;
VISTA la nota anticipata via fax il 4 luglio 2007 con la quale il resistente ha ribadito di ritenere lecito il trattamento effettuato nell´ambito dell´esercizio del proprio diritto-dovere di gestione e controllo finalizzato alla corretta esecuzione delle funzioni connesse al rapporto di lavoro dei dirigenti;
VISTA la nota del 9 luglio 2007 con la quale il ricorrente ha ribadito di non contestare il diritto-dovere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ma ha richiamato l´attenzione sul fatto che lo stesso "deve svolgersi secondo modalità lecite e pertinenti rispetto allo scopo perseguito, in conformità ai precetti di buona fede e correttezza" e che, "in coerenza con l´esercizio di tale diritto-dovere, (…) nulla avrebbe impedito al direttore generale di desumere, dal fatto in argomento, la formulazione di una sua direttiva, o un´altra formula comunicativa, di carattere generale da inviare a tutti i dirigenti", senza tuttavia "rendere pubbliche considerazioni critiche rivolte esclusivamente" alla sua persona;
RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione e di blocco dei dati personali contenuti nella e-mail inviata dal direttore generale al ricorrente nel febbraio 2007 poiché tali dati (in riferimento ai quali è già intervenuta l´operazione di cancellazione sopra citata e che risultano oggetto, al momento, solo di conservazione) non risultano, sulla base della documentazione in atti, trattati in violazione di legge, essendo stati utilizzati dal citato direttore generale nel legittimo esercizio del diritto/dovere di gestione del rapporto di lavoro per richiamare l´attenzione del ricorrente sul rispetto delle regole comportamentali e procedurali dell´ente, ed essendo tali dati allo stato conservati anche in ordine ad eventuali esigenze connesse all´esercizio del diritto di difesa di entrambe le parti;
RITENUTO tuttavia che, nel caso di specie, il richiamo di tutti i dirigenti dell´ente al rispetto delle regole comportamentali e procedurali avrebbe potuto essere effettuato mediante una sola comunicazione di carattere generale; ciò, evitando quindi l´inoltro all´insaputa dell´interessato della e-mail, rivolta allo stesso, a soggetti che non risultano dagli atti essere stati né interessati dalle specifiche vicende oggetto della comunicazione nei termini predetti, né integralmente a conoscenza dei diversi comportamenti del ricorrente che hanno originato la comunicazione medesima;
RITENUTO che, alla luce di ciò e delle peculiarità del caso di specie, deve ritenersi giustificata l´opposizione avanzata dal ricorrente e di dover pertanto ordinare al titolare del trattamento –nel caso si verifichino episodi del tipo oggetto del presente ricorso– di limitare le comunicazioni contenenti dati personali che lo riguardano esclusivamente allo stesso, ferma restando la facoltà di dare un´informativa essenziale anche ad altri soggetti che siano coinvolti nelle vicende cui tali comunicazioni si riferiscono o, comunque, interessati ai loro effetti o conseguenze;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara infondate la richiesta di cancellazione e di blocco dei dati personali dell´interessato contenuti nella e-mail inviata al ricorrente dal direttore generale del Formez nel febbraio 2007;
b) in accoglimento dell´opposizione formulata dal ricorrente, ordina al titolare del trattamento –nel caso si verifichino ulteriori episodi del tipo oggetto del presente ricorso– di limitare le comunicazioni contenenti dati personali che lo riguardano esclusivamente al ricorrente medesimo, ferma restando la facoltà di dare un´informativa essenziale anche ad altri soggetti che siano coinvolti nelle vicende cui tali comunicazioni si riferiscono o, comunque, interessati ai loro effetti o conseguenze;
c) dichiara compensate le spese tra le parti.
Roma, 11 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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