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Provvedimento del 7 marzo 2024 [10009274]

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[doc. web n. 10009274]

Provvedimento del 7 marzo 2024

Registro dei provvedimenti
n. 145 del 7 marzo 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”) dal sig. XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, nei confronti di Google LLC in data 8 aprile 2022 e successivamente integrato in data 29 novembre 2022, con il quale l’interessato ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di una serie di URL rinvianti ad articoli di stampa del 2012 relativi ad una vicenda penale che lo aveva visto coinvolto, conclusasi con una condanna in secondo grado per il reato di cui all’art. 319-quater, comma 1, c.p. Ciò in quanto, in qualità di pubblico ufficiale in servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di XX, delegato ai controlli preliminari al rilascio dei permessi di soggiorno o rinnovo a stranieri, aveva indotto e costretto alcune donne a reiterate prestazioni sessuali;

CONSIDERATO che il reclamante ha, in particolare segnalato, anche a seguito delle successive integrazioni all’atto di reclamo, che:

gli articoli, editi da quotidiani di rilevanza sia locale che nazionale, data l’eco mediatica suscitata a partire dal 2012 dalla sua vicenda, risultano reperibili ai seguenti URL:

1.    https://...;

2.    https://...;

3.    https://...;

4.    https://...;

5.    https://...;

6.     https://...;

7.    https://... ;

8.    https://...

9.    https://...;

10.    https://...;

il richiamato procedimento si è concluso con sentenza del 9 maggio 2016 con la quale la Corte d’Appello di XX, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato, per il reato di cui al menzionato art. 319-quater, comma 1, c.p. a tre anni e sei mesi di reclusione “di cui 30 mesi scontati agli arresti domiciliari e per il restante pena sospesa”;

nei dieci anni successivi alla commissione dei fatti, il reclamante si è ricostruito una vita, cambiando radicalmente ambiente di lavoro, con ruoli estranei alla sua precedente attività, avendo cominciato a svolgere presso diverse imprese e tutt’ora svolgendo con regolarità, la professione di elettricista;

sin dal 2015 ha prestato servizio gratuito presso l’XX;

la vicenda penale ha avuto rilevanti conseguenze sulla sua vita personale, determinando la separazione dalla moglie nel 2019, nonché su quella del figlio minore a seguito del trauma subito da quest’ultimo in ragione degli accadimenti descritti;

gli articoli oggetto di doglianza, nonostante il decorso del tempo, risultano reperibili attraverso una ricerca tramite il motore di ricerca;

le informazioni che lo riguardano risultano peraltro “immediatamente visionabili senza ricorrere ad una approfondita indagine da parte dell’utente della piattaforma”;

ad una preliminare richiesta di deindicizzazione rivolta a Google, in particolare rispetto agli URL: https://...  e http://..., non aveva fatto seguito un riscontro positivo,

il permanere delle notizie in rete non è più giustificato da alcun interesse pubblico, in ragione del decorso di un notevole lasso di tempo dagli eventi descritti e del fatto che l’interessato non ricopre più alcun ruolo di “rappresentanza statale”, né sono emersi elementi nuovi per cui tali informazioni possano ritenersi ritornate di attualità;

tale permanenza continua, invece, a causare all’interessato un notevole danno sia di immagine che di reputazione, esponendolo ad una “gogna mediatica” quando ormai è riuscito a reinserirsi, con un’apprezzata attività di elettricista, nel contesto sociale;

VISTA la nota del 26 aprile 2023, reiterata il successivo 23 giugno, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google LLC, in qualità di titolare del trattamento, di fornire riscontro alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

TENUTO CONTO che, per rappresentati problemi tecnici, tali richieste non sono risultate pervenute ai sistemi della Società, la quale ha fornito il dovuto riscontro il successivo 13 luglio 2023;

VISTA la comunicazione con la quale Google LLC, dopo aver preliminarmente dichiarato di aver preso in considerazione anche gli URL (di cui ai menzionati numeri 1, 3, 4, 7, 8 e 10) rispetto ai quali “non risulta che il reclamante abbia previamente esercitato i propri diritti”, ha rappresentato di non ritenere sussistenti i presupposti per poterne accogliere le richieste, richiamando:

un precedente provvedimento di questa Autorità, emesso in data XX a seguito di un ricorso, avanzato dallo stesso interessato, proprio per richiedere la rimozione degli articoli dedicati alla sua vicenda giudiziaria;

l’avvenuto rigetto di tale ricorso, avendo ritenuto l’Autorità ancora sussistente un interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie rintracciabili agli URL segnalati;

la gravità delle condotte criminose poste in essere dall’interessato nell’esercizio di una pubblica funzione e la successiva condanna sia in primo grado che in appello;

l’attuale professione svolta dal reclamante che implicherebbe una interazione costante con il pubblico, oltre a richiedere frequenti accessi nelle abitazioni dei clienti;

la conseguente necessità, per le persone che dovessero entrare in contatto con il reclamante, di poter accedere alle informazioni oggetto degli URL contestati al fine di essere mese a conoscenza di ‘possibili “comportamenti pubblici o professionali impropri” (cfr. Linee Guida del WP29, pag.12)’,

la natura giornalistica dei contenuti oggetto di doglianza (cfr. Linee-Guida del WP29, pag.17);

VISTA la nota del 12 ottobre 2023 con la quale il reclamante, in replica alle argomentazioni fornite da Google, oltre a ribadire le ragioni del reclamo, ha rappresentato che:

sia del tutto contestabile che la professione di elettricista possa costituire “un’aggravante a sostegno della non rimozione degli url incriminati”

l’assenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, alla permanenza delle informazioni in oggetto e la prevalenza del diritto dell’interessato alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato lesivi della sua dignità e del suo onore;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione avanzata nei confronti di  Google, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO, in particolare, il criterio di cui al punto n. 13 delle menzionate “Linee Guida” del WP Art. 29, laddove, con specifico riferimento alle richieste di deindicizzazione di notizie relative a reati si sottolinea l’esigenza di tenere in particolare conto, oltre che della gravità degli stessi, anche del decorso del tempo dal loro verificarsi (elemento, quest’ultimo, che non poteva rilevare in relazione al precedente ricorso dell’interessato, presentato nel 2017 subito dopo la definizione del relativo procedimento giudiziario);

RILEVATO che le notizie reperibili tramite gli URL indicati nella memoria di risposta di Google, pur avendo riguardato una vicenda di indubbia rilevanza sul piano sociale, risalgono ad oltre dieci anni fa e che il relativo procedimento giudiziario è stato definito nel 2016 con una condanna in grado di appello e con la comminazione di una pena detentiva scontata dall’interessato;

RILEVATO, altresì, che la reperibilità in rete di notizie risalenti, sulla base della mera associazione con il nominativo del reclamante, è idonea a determinare, nei suoi confronti un pregiudizio, riportandone un profilo non più compatibile con la sua attuale condizione personale e professionale, senza che ciò possa dirsi bilanciato da un interesse pubblico attuale a disporre della notizia in associazione al nominativo del medesimo;

CONSIDERATO, pertanto, che la reperibilità in rete, mediante il motore di ricerca, dei suddetti articoli determina un impatto negativo sull’interessato, in misura sproporzionata rispetto all’interesse collettivo all’agevole accesso alla notizia (cfr. punto 8 delle citate “Linee Guida”);

RITENUTO, pertanto, di dover considerare, alla luce degli artt. 17, comma 1 lett. c) e 21, comma 1, del Regolamento, il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

CONSIDERATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inottemperanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par.5, lett. e) del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento dichiara il reclamo fondato con riguardo agli URL richiamati nella memoria di Google e, per l’effetto, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. c) e g) del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i medesimi URL quali risultato di una ricerca effettuata in associazione al nome e cognome dell’interessato;

b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero

Roma, 7 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei