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Procedimento relativo ai ricorsi - L'adempimento tardivo comporta una parziale compensazione delle spese - 8 novembre 2002 [1067641]

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[doc. web n. 1067641]

Procedimento relativo ai ricorsi - L´adempimento tardivo comporta una parziale compensazione delle spese  - 8 novembre 2002

Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia tardivo, il titolare del trattamento deve sopportare l´onere economico delle spese del procedimento (nel caso in questione, un condominio ha comunicato all´interessato i dati personali acquisiti per la gestione della cosa comune soltanto dopo aver ricevuto l´invito ad aderire del Garante). Resta comunque salva la facoltà del Garante di disporne, in via discrezionale, la compensazione totale o parziale.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti

di Condominio di viale KW, Roma, in persona dell´amministratore Eugenio Orsomando;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

La ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro ad una istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto al sig. Eugenio Orsomando, in qualità di amministratore del condominio nel quale la stessa è domiciliata, di conoscere i dati personali che la riguardano, (riportati, in particolare, in atti e documenti, inerenti riunioni e assemblee condominiali), la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, nonché di sapere se e quando i dati sono stati comunicati ad altri soggetti.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 15 ottobre 2002, il sig. Orsomando ha risposto con nota del 29 ottobre 2002, depositata nell´audizione tenutasi in pari data, indicando i dati detenuti e la loro origine, finalità e modalità del trattamento svolto anche per quanto riguarda le misure di sicurezza e la comunicazione a terzi. L´amministratore ha contestato ogni addebito di violazione della riservatezza della ricorrente, presupposto nel ricorso, ed ha precisato che tutte le missive inviate a quest´ultima per questioni condominiali vengono restituite per mancato ritiro presso gli indirizzi di Roma e Rieti della ricorrente medesima. Ha allegato infine vari documenti contenenti dati relativi alla ricorrente ponendo comunque, ulteriormente, a "disposizione della sig.a XY tutta la documentazione alla stessa relativa con particolare riferimento ai dati attinenti alla ordinaria gestione contabile".

CIÒ PREMESSO OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali dell´interessata svolto presso un condominio.

In ordine al ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito adeguato riscontro in merito alle richieste formulate dalla ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996. Si è infatti fornita idonea indicazione circa i dati personali relativi alla ricorrente acquisiti per la gestione dell´amministrazione condominiale e gli altri profili del trattamento oggetto di idonea richiesta ai sensi del predetto art. 13 e ponendo, comunque, nuovamente a disposizione della ricorrente il complesso di dati attinenti all´ordinaria gestione contabile.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quinto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, dopo il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico del condominio resistente in persona del sig.  Eugenio Orsomando, per la sua diretta liquidazione a favore della ricorrente.

Roma, 8 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli