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Provvedimento del 18 gennaio 2006 [1242434]

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[doc. web n. 1242434]

Provvedimento del 18 gennaio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dall´avv. Fabio Civale, in proprio e da Maria Teresa Capozzi rappresenta e difesa dal predetto avv. Fabio Civale presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Patrizia Guido e Giuseppe Confalone, rappresentati e difesi dall´avv. Gaetano La Marca presso il cui studio hanno eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

I ricorrenti affermano di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza con la quale avevano chiesto ai resistenti di rimuovere un impianto di videosorveglianza che sarebbe orientato in direzione dell´ingresso della propria abitazione sita nel medesimo edificio in cui è ubicato l´appartamento dei resistenti. Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, i ricorrenti si sono opposti al trattamento dei dati che li riguardano, lamentando la sua illiceità, sollecitando la cancellazione dei medesimi dati e chiedendo al Garante di disporre "la disinstallazione della telecamera posta sul pianerottolo comune". I ricorrenti hanno anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 1° dicembre 2005 ai sensi dell´art. 149 del Codice, i resistenti hanno risposto con memoria pervenuta il 2 gennaio 2006 sostenendo che l´impianto di videosorveglianza in questione, non ancora attivo, "è suscettibile di inquadrare esclusivamente la copertura della porta d´ingresso dell´appartamento" dei resistenti, "senza travalicare in alcun modo tale superficie", ed è stato posto "a tutela della sicurezza dell´intero nucleo familiare Confalone-Guido". I resistenti hanno dichiarato di aver comunque predisposto un apposito cartello che segnalerà la presenza dell´apparecchiatura di videosorveglianza.

Con memoria presentata il 9 gennaio 2006 i ricorrenti hanno contestato tale riscontro, sostenendo che l´impianto di videosorveglianza sarebbe invece già attivo.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sull´opposizione al trattamento di dati personali dei ricorrenti che sarebbe a loro avviso effettuato per mezzo di un impianto di videosorveglianza in corso di installazione da parte dei resistenti sul pianerottolo comune dello stabile di residenza.

Le parti resistenti hanno attestato (con dichiarazioni della cui veridicità le stesse rispondono anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e  notificazioni al Garante") che la telecamera, non ancora attiva, riprenderà esclusivamente lo spazio di pertinenza della propria abitazione e al solo fine di garantire la sicurezza della propria abitazione, senza alcuna comunicazione sistematica a terzi, o diffusione, dei dati personali eventualmente raccolti.

Dagli elementi prodotti, non emergono profili che rendano allo stato applicabile la normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell´art. 5, comma 3, del Codice, il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all´applicazione del medesimo Codice qualora non riguardi dati personali destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione, ferma restando l´osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e di risarcimento dell´eventuale danno (art. 5, comma 3, in riferimento agli artt. 15 e 31 del medesimo Codice).

L´inammissibilità del ricorso derivante dalla circostanza che il Codice non risulta allo stato degli atti applicabile, lascia impregiudicata la facoltà dei ricorrenti di tutelare in altra sede i propri diritti in ordine all´eventualità che siano trattati illecitamente immagini che li riguardano, anche in relazione a quanto disposto dall´art. 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

a) inammissibile il ricorso;

b) compensate le spese tra le parti.

Roma, 18 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli