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Telemarketing: banche dati precedenti al 1° agosto 2005 - Provvedimento inibitorio - 26 giugno 2008 [1544338]

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[doc. web n. 1544338]
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Comunicato stampa]

Telemarketing: banche dati precedenti al 1° agosto 2005 - Provvedimento inibitorio - 26 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO l´art. 129, comma 2, del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce, ha individuato nella "mera ricerca dell´abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma;

CONSIDERATO che tale disposizione ribadisce che il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se realizzato per fini ulteriori tra cui rientrano quelli pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito solo se è effettuato con il consenso espresso liberamente e specificamente dagli interessati, documentato per iscritto e previa informativa;

VISTO il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale l´Autorità ha individuato le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato negli elenchi telefonici "alfabetici" del servizio universale, realizzati in qualsiasi forma, in rapporto alle diverse finalità sopraindicate, anche in rapporto all´informativa; visto che, in riferimento ai casi in cui l´interessato ha manifestato il proprio consenso a ricevere informazioni commerciali o promozionali, l´indirizzo o, a seconda dei casi, il numero telefonico sono contrassegnati da un simbolo apposito che indica la disponibilità dell´abbonato a ricevere pubblicità per telefono oppure materiale pubblicitario a domicilio;

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale l´Autorità ha individuato procedure semplificate per la redazione e l´utilizzo degli elenchi organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici");

RILEVATO che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede l´utilizzo, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale (fermo restando quanto previsto dall´art. 130 del Codice riguardo a determinate modalità di contatto degli interessati) di alcune categorie di dati e, in particolare: a) di quelli presenti negli elenchi c.d. "alfabetici" per i quali l´interessato ha manifestato il proprio consenso (Provv. 15 luglio 2004 cit.); b) di quelli presenti negli elenchi c.d. "categorici" (Provv. 14 luglio 2005 cit.); c) di quelli presenti nelle banche dati costituite utilizzando anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1°agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento sia in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTE le diverse segnalazioni con le quali è stata lamentata la ricezione di chiamate indesiderate effettuate per conto di Opitel S.p.A. (già Tele 2);

CONSIDERATO che Opitel S.p.A. ha comunicato che gli utenti vengono contattati, per suo conto, da altre società tra cui Futurgroup s.r.l., autonomo titolare del trattamento;

CONSIDERATO che Futurgroup s.r.l. ha comunicato che i dati utilizzati per i contatti telefonici sono stati acquisiti con licenza d´uso da Telextra s.r.l.;

VISTO che in alcune note inviate da Telextra s.r.l., a seguito di specifiche richieste d´informazioni dell´Autorità, è stato dichiarato quanto segue: "la fonte originaria dei dati in oggetto è il cosiddetto "DBU" che comprende gli abbonati di tutti gli operatori di servizi di telefonia- fissa e mobile-"; "i dati inseriti nel […] prodotto "pagine elettroniche residential" sono aggiornati mensilmente attingendo dalle variazioni dell´elenco telefonico unico";

RILEVATO che non risulta dagli atti che Telextra s.r.l. abbia informato in modo idoneo gli utenti dell´ulteriore trattamento dei dati che, inseriti negli elenchi alfabetici del servizio universale, sono stati estratti per la costituzione delle proprie banche dati; rilevato, infatti, che l´informativa riportata sul sito Internet www.telextra.com non risulta idonea non essendo fornita direttamente agli interessati i quali, quindi, non sono stati informati  in conformità alla legge circa il trattamento di dati realizzato;

RILEVATO che, dalla documentazione allo stato acquisita, non risulta che Telextra s.r.l., nel costituire le banche dati offerte in licenza d´uso sul sito www.telextra.com, abbia fornito tempestivamente agli interessati un´idonea informativa rispetto ai dati che li riguardano; rilevato infatti che, nel caso in cui i dati non siano raccolti presso l´interessato, ai sensi dall´art. 13, comma 4, del Codice l´informativa deve essere comunque fornita agli utenti al momento della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione;

RISERVATA ogni ulteriore determinazione in ordine ad eventuali altri profili di liceità del trattamento concernenti le finalità della base di dati unica degli operatori di comunicazione elettronica;

VISTE le altre segnalazioni con le quali è stata lamentata la ricezione via e-mail di offerte commerciali inviate da Telextra s.r.l. con le quali si pubblicizza il servizio offerto sul sito www.indirizzi.it attraverso il quale è possibile estrarre dati "di oltre 15.000.000 di famiglie italiane segmentate secondo i livelli di reddito e gli stili di vita, nel rispetto degli obblighi di informativa e di richiesta di consenso prescritti dal d.lgs. 196/2003";

RILEVATO che Telextra s.r.l., per predisporre il servizio offerto tramite il predetto sito www.indirizzi.it, ha trattato dati ulteriori rispetto a quelli anagrafici e, segnatamente, livelli di reddito, stili di vita, composizione del nucleo familiare, ubicazione della dimora, proprietà della stessa, professione con riferimento anche al settore specifico (ad es., nell´industria o nei servizi);

RILEVATO altresì che, dalla documentazione allo stato acquisita, non risulta che Telextra s.r.l., nel costituire le banche dati offerte in licenza d´uso sul sito www.indirizzi.it, abbia fornito agli interessati un´idonea informativa rispetto ai dati che li riguardano e, in particolare, abbia comunicato la raccolta di dati ulteriori rispetto a quelli presenti nella base di dati unica degli operatori di comunicazione elettronica, nonché la circostanza che tali dati sarebbero stati aggregati per creare un data base poi ceduto a terzi;

CONSIDERATO, quindi, che le comunicazioni dei dati personali configurano autonomi trattamenti che, come tali, richiedevano una preliminare informativa agli interessati e l´acquisizione di uno specifico e libero consenso;

RILEVATO che non risulta, allo stato degli atti, che Telextra s.r.l. abbia sollecitato la manifestazione di uno specifico consenso per la comunicazione a terzi dei dati raccolti;

RILEVATO che il trattamento di dati personali in questione, che non risulta svolto in modo lecito, ha  anche carattere sistematico;

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che le banche dati create da Telextra s.r.l. con le informazioni estratte dalla menzionata base di dati unica degli operatori di comunicazione elettronica, sono state cedute dopo il 1° agosto 2005 a diversi soggetti, anche non operanti nel settore delle telecomunicazioni, in vigenza del nuovo regime applicabile agli elenchi telefonici;

RILEVATO che Futurgroup s.r.l. ha acquistato, per perseguire finalità promozionali e pubblicitarie anche per conto di Opitel S.p.A., dati da Telextra s.r.l. la quale non li poteva comunicare lecitamente a terzi;

RILEVATO che nel provvedimento del 29 maggio 2003 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840) l´Autorità ha stabilito che chi acquisisce una banca dati la cui utilizzazione è possibile in base al consenso degli interessati deve accertare che questi ultimi abbiano acconsentito validamente alla comunicazione dei dati che li riguardano e al loro successivo utilizzo per finalità promozionali e pubblicitarie;

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l´omessa informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore dr. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

considerato che i dati personali di cui è stato accertato l´illecito trattamento non possono, per espressa previsione di legge (art. 11, comma 2, del Codice), essere ulteriormente utilizzati:

  1. vieta ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice a Telextra s.r.l. di effettuare altri trattamenti di ulteriori dati personali provenienti dalla base di dati unica degli operatori di comunicazione elettronica, utilizzati senza idonea informativa e, nelle ipotesi in cui sia previsto per legge, senza consenso;
  2. vieta ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice a Futurgroup s.r.l., di utilizzare i dati personali acquisiti da Telextra s.r.l., o da altri soggetti che li abbiano ceduti a terzi senza consenso, per svolgere attività promozionali e pubblicitarie;
  3. dispone nei confronti di Telextra s.r.l. il divieto di ulteriore trattamento dei dati personali trattati per l´illecita fornitura del servizio offerto sul sito www.indirizzi.it.

Roma, 26 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli