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Persone disperse in montagna: si può localizzare il cellulare per rintracciarle [1580543]

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[doc. web n. 1580543]
[v. Comunicato stampa]

Persone disperse in montagna: si può localizzare il cellulare per rintracciarle - 19 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, "Codice");

VISTI in particolare gli articoli 6, 11 e 24, comma 1, lett. e) del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Questa Autorità ha ricevuto diverse note da parte di comuni che pongono in evidenza l´utilità, per gli organismi impegnati nelle ricerche di persone disperse in zone montane, di poter accertare la localizzazione degli apparecchi di telefonia mobile di cui le persone stesse siano eventualmente munite. Le ricerche di persone in situazioni di pericolo e non in grado di comunicare la propria posizione, a volte anche perché in stato di incoscienza, potrebbero essere infatti agevolate ottenendo in tempo reale dal competente operatore telefonico un elemento informativo prezioso ai fini del soccorso.

Le note si riferiscono, più specificamente, all´attività realizzata da un particolare organismo di soccorso, il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (Cnsas), ovvero da una struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, analoga a realtà operative quali il Corpo forestale dello Stato, altre forze di polizia, vigili del fuoco, forze armate, servizi tecnici nazionali, Croce rossa italiana e strutture del Servizio sanitario nazionale (cfr. art. 11, comma 1, l. n. 225/1992).

Nei casi prospettati non è previsto il rilascio di un´autorizzazione o l´adozione di un altro provvedimento del Garante e la questione posta può essere risolta applicando quanto è già direttamente previsto per legge.

Tuttavia, in ragione della particolare delicatezza delle informazioni personali di cui potrebbero venire a conoscenza gli organismi impegnati nelle predette attività e altri terzi, il Garante ritiene di dover formulare alcune considerazioni di carattere generale che possono essere applicate, con le dovute cautele, in contesti analoghi di soccorso prestato da altri organismi legittimati o in altre zone del territorio.

1. La disciplina in materia di localizzazione
I dati personali relativi all´utilizzo di apparecchi di telefonia mobile sono soggetti a una specifica disciplina di origine comunitaria. Con particolare riferimento al tema della localizzazione, l´art. 2, comma 1, lett. c) della direttiva europea n. 2002/58/Ce stabilisce che i dati relativi all´ubicazione sono quelli che, in una rete di comunicazione elettronica, indicano "la posizione geografica dell´apparecchiatura terminale dell´utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico" (cfr. anche art. 4, comma 2, lett. i) del Codice).

In questa sede, oggetto di esame sono solo i dati relativi all´ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ossia i dati che possono essere reperiti sulla rete di comunicazione elettronica a prescindere da una comunicazione tra soggetti.

2. Il trattamento dei dati reperiti in rete
Nel caso specifico, le richieste degli enti locali che si sono rivolti al Garante hanno per oggetto i dati concernenti i ponti e le celle attivate e/o "agganciate" dai telefoni mobili nell´eventuale disponibilità di persone disperse.

Nelle note pervenute al Garante è stato sottolineato che organismi preposti a ricerche in montagna possono avere la concreta necessità di localizzare con urgenza una persona dispersa. Può risultare quindi particolarmente utile per tali organismi ottenere da un operatore telefonico i dati relativi alla posizione delle persone disperse per le quali siano state attivate formalmente le ricerche.

In questi casi, se la richiesta rivolta all´operatore telefonico si limita a conoscere quanto sopra indicato, per le ragioni suesposte non vengono in considerazione "dati di traffico" telefonico e non si deve quindi applicare la particolare disciplina che ne circoscrive l´accessibilità (artt. 123 e 132 del Codice cit.).

In termini generali, il trattamento dei dati relativi alla localizzazione di un apparecchio telefonico mobile può essere effettuato dall´operatore telefonico solo con il consenso dell´abbonato o dell´utente. Tuttavia, se vi è (come può accadere nei casi in esame) la necessità di salvaguardare la vita o l´incolumità fisica della persona, l´operatore telefonico può comunicare legittimamente i dati stessi all´organismo di soccorso che sia impegnato nelle ricerche (artt. 6 e 24, comma 1, lett. e) del Codice cit.).

Secondo quanto disposto dall´art. 11 del Codice, possono essere comunicati all´organismo richiedente solo i dati necessari all´attività di soccorso, ossia, in termini generali, quelli concernenti i ponti e le celle attivate e/o "agganciate" dal telefono mobile che risulti in uso alla persona dispersa. Occorre, inoltre, che i dati stessi siano utilizzati correttamente dall´organismo che li riceve solo per lo scopo di ricerca e soccorso della persona dispersa e che si osservino, infine, le modalità e i tempi per ciò giustificati.

La comunicazione di questi dati da parte degli operatori di telefonia mobile non è naturalmente obbligatoria, ma è –come detto- legittima e può risultare, specie se immediata, particolarmente utile per le persone disperse.

3. Chiamate di emergenza
Va da ultimo richiamata l´attenzione sulla circostanza che i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate di emergenza possono avvalersi anche di una ulteriore opportunità, potendo trattare comunque i dati relativi all´ubicazione degli apparecchi relativi ai chiamanti, anche quando l´utente o l´abbonato abbiano già rifiutato o omesso di prestare il consenso (cfr. considerando 36 e art. 10, comma 1, lett. b) della direttiva 2002/58/Ce e art. 127, comma 4 del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. h), del Codice:

a) richiama l´attenzione di organismi preposti a ricerche di persone disperse specie in zone montane, nonché dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, sulla circostanza che è lecito acquisire dati sulla localizzazione relativi alle persone medesime anche senza il loro consenso,  nei termini di cui in motivazione;

b) dispone l´invio del presente provvedimento ai comuni che si sono rivolti al Garante e ai fornitori di servizi di telefonia mobile anche affinché valutino l´opportunità di sottoscrivere tra essi apposite convenzioni, in modo tale da agevolare ulteriormente l´attività di ricerca di persone disperse.

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1580543
Data
19/12/08

Argomenti


Tipologie

Prescrizioni e divieto del Garante