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Provvedimento del 12 gennaio 2012 [1872923]

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[doc. web n. 1872923]

Provvedimento del 12 gennaio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 06 del 12 gennaio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 10 ottobre 2011 nei confronti di Eurosanità S.p.A., con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Lorenzo Di Bacco, in qualità di coniuge separata del marito, ora defunto, che era stato ricoverato, prima del decesso, presso una struttura sanitaria di cui è titolare la resistente, ha chiesto, ribadendo le istanze avanzate ai sensi dell´art. 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), di accedere ai dati personali contenuti nella cartella clinica del de cuius "mediante consegna di una copia della medesima ovvero con le diverse modalità ritenute adeguate"; ciò in virtù dell´esistenza di un interesse proprio a conoscere le circostanze in cui il coniuge è deceduto "sia per valutare eventuali inadempienze dei medici" sia al fine di esercitare il diritto di impugnativa del testamento che il de cuius ha reso a favore di terzi prima del decesso "per la parte lesiva della propria quota di legittima"; visto che la ricorrente ha chiesto di porre a carico di controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 ottobre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 1° dicembre 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 23 ottobre 2011, con cui Eurosanità S.p.A., rappresentata dall´avv. Emanuela Errighi, nel richiamare quanto già comunicato prima della proposizione del ricorso in ordine alla necessità, in capo alla ricorrente, di comprovare la propria legittimazione ad accedere ai dati sanitari del defunto, ha comunque rappresentato l´esistenza di un documento, di cui ha prodotto copia, con cui il de cuius "provvedeva a fornire precise indicazioni (…) in ordine al trattamento dei propri dati personali, acconsentendo al rilascio delle informazioni sul proprio stato di salute, in vita, in favore di tre soggetti tra i quali non era presente la sig.ra XY, e nel caso di morte "al solo fine dell´iniziativa pubblica""; la resistente ha inoltre rappresentato la circostanza secondo cui la ricorrente, con la quale peraltro non sarebbe intercorso alcun contatto durante tutto il periodo di degenza del coniuge, non avrebbe mai prodotto alcun tipo "di motivazione né documento che potesse consentire (…) di superare le preclusioni imposte dal paziente al trattamento dei propri dati personali": ciò sia ai sensi dell´art. 9, comma 3, che dell´art. 92 del Codice, richiamato in via alternativa dall´interessata, tenuto peraltro conto che, sulla base della documentazione in possesso del titolare, la qualità di erede sarebbe allo stato riconducibile ad un´unica persona, diversa dall´interessata, designata dal de cuius con testamento pubblico; la società resistente ha inoltre reso noto di aver interessato sul punto l´Autorità chiedendo un formale parere circa la sussistenza dei presupposti di legge cui subordinare l´accesso della ricorrente ai dati sanitari richiesti (richiesta peraltro pervenuta negli stessi giorni in cui veniva presentato il ricorso in questione);

VISTA la nota, datata 8 novembre 2011, con cui XY, nel contestare le eccezioni sollevate dalla resistente in ordine alla sussistenza di un interesse meritevole di protezione in capo alla medesima, ha reiterato la richiesta di accedere ai dati sanitari relativi al coniuge defunto "sia per conoscere il comportamento della casa di cura nella vicenda, sia per poter eventualmente impugnare il testamento del de cuius sotto il profilo della lesione della quota di legittima"; l´interessata ha altresì aggiunto che "trattandosi di un diritto autonomo del congiunto esso esula da una volontà contraria del soggetto interessato una volta che sia deceduto" volontà che peraltro non risulterebbe espressa "nel cd. testamento biologico";

VISTA la nota, datata 28 novembre 2011, con cui Eurosanità S.p.A. ha ribadito le ragioni sottese al diniego all´accesso sottolineando come "dalla documentazione prodotta è evidente che il sig. (…) volesse "estromettere" la propria moglie (…) dalle proprie vicende sanitarie ed economiche" dal momento che "tra le persone autorizzate a ricevere informazioni sul proprio stato di salute non figura la sig.ra XY", peraltro espressamente esclusa dal de cuius anche dalla possibilità di assumere qualsivoglia decisione in ordine alle eventuali cure da somministrare al medesimo;

RILEVATA  la necessità di tracciare la distinzione tra l´accesso ai dati personali concernenti persone decedute di cui all´art. 9, comma 3, del Codice che riconosce tale diritto, a prescindere dallo status di erede, a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" e la diversa ipotesi, disciplinata dall´art. 92 del Codice, di richiesta di presa visione o di rilascio di copia della cartella clinica di  persone decedute da parte di persone diverse dall´interessato (o comunque diverse, come nel caso di specie, dal soggetto che si trovi nella particolare situazione legittimante di cui all´art. 9, comma 3, del Codice); rilevato infatti che, nel primo caso, l´interessato ha il diritto di accedere ai dati personali riguardanti il  defunto senza dover fornire giustificazioni documentali della necessità di ottenere tali informazioni, come invece previsto nella diversa ipotesi di cui al citato art. 92 (o dover dimostrare che i diritti fatti valere siano di rango pari a quelli della persona cui si riferiscono i dati); rilevato infine che tale diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente tuttavia all´interessato di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la sola comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero -quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa secondo una valutazione che pertiene al titolare medesimo- la consegna in copia dei documenti, con l´omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell´interessato (cfr. art. 10, commi 4 e 5, del Codice);

RILEVATO che, nel caso in esame, si ritiene applicabile la disciplina di cui all´art. 9, comma 3, del Codice potendosi configurare in capo alla ricorrente l´interesse ad accedere ai dati personali contenuti nella cartella clinica del coniuge defunto, benché separato, a tutela, in primo luogo, del defunto medesimo, nonché di un proprio specifico interesse; ciò, in particolare, "onde conoscere le sue condizioni nei giorni precedenti la morte e le cause di questa", tenuto conto anche della sussistenza di circostanze peculiari allegate dalla ricorrente (quale la redazione, nella medesima giornata e in due luoghi diversi, di documenti redatti dal notaio alla presenza del de cuius nel periodo in cui il medesimo risultava ricoverato, in precarie condizioni di salute, presso la casa di cura gestita dalla resistente);  ritenuto inoltre, in ordine alle dichiarazioni di volontà rilasciate dal de cuius prima della morte e più volte richiamate dalla resistente, che le stesse si limitano ad individuare i soggetti legittimati a ricevere informazioni sulla salute del paziente ancora in vita (in aderenza alle prescrizioni dettate dal Garante nel provvedimento del 9 novembre 2005 relativo a "Strutture sanitarie: rispetto della dignità") prevedendo, relativamente al periodo successivo alla morte, che il trattamento dei dati relativi al medesimo dovesse avvenire al solo fine "dell´iniziativa pubblica"; ciò non può tuttavia ritenersi ragione sufficiente a comprimere l´autonomo diritto che l´art. 9, comma 3, del Codice riconosce in capo a soggetti che possano vantare un interesse proprio alla conoscenza dei dati in questione;

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Eurosanità S.p.A. di consentire alla ricorrente, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, l´accesso ai dati personali relativi al defunto coniuge contenuti nella cartella clinica relativa allo stesso, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO di compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della peculiarità della vicenda in esame;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e per l´effetto ordina a Eurosanità S.p.A. di consentire alla ricorrente, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, l´accesso ai dati personali relativi al defunto coniuge contenuti nella cartella clinica relativa allo stesso, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 gennaio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1872923
Data
12/01/12

Tipologie

Decisione su ricorso