g-docweb-display Portlet

La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare (anno 2012)

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Il vademecum è stato realizzato prima dell’applicazione del Regolamento UE 679/2016, avvenuta in data 25 maggio 2018, circostanza di cui occorre tener conto nella consultazione

 

 

 

 

 border= [opuscolo]

 

 

La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare
Obbligo del consenso per video e foto sui social network. Scrutini e voti pubblici. Sì alle foto di recite e gite scolastiche. No alla pubblicazione on line dei nomi e cognomi degli studenti non in regola coi pagamenti della retta. Su cellulari e tablet in classe l´ultima parola spetta alle scuole.

Mancano pochi giorni all´apertura delle scuole e il Garante per la protezione dei dati personali ritiene utile fornire a professori, genitori e studenti, sulla base dei  provvedimenti adottati e dei pareri resi, alcune indicazioni generali in materia di tutela della privacy.

Temi in classe
Non lede la privacy l´insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell´insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l´equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.

Cellulari e tablet
L´uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l´uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E´ bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone  può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.

Stesse cautele vanno previste per l´uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.

Recite e gite scolastiche
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.

Retta e servizio mensa
É illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull´accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.

Telecamere
Si possono in generale installare telecamere all´interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l´esterno della scuola, l´angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.

Inserimento professionale
Al fine di agevolare l´orientamento, la formazione e l´inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.

Questionari per attività di ricerca
L´attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all´iniziativa.

Iscrizione e registri on line, pagella elettronica
In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell´istruzione riguardo all´iscrizione on line degli studenti, all´adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l´adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.

Voti, scrutini, esami di Stato
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell´istruzione. E´ necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l´istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell´attestazione da rilasciare allo studente.

Trattamento dei dati personali
Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un´adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati  - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E´ bene ricordare che nel trattare  queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell´istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall´istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.

Roma, 6 settembre 2012