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Elezioni primarie 2012 e trattamento di dati personali - 31 ottobre 2012

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[doc. web n. 2079275]

Elezioni primarie 2012 e trattamento di dati personali - 31 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 328 del 31 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, vice segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, gli artt. 144 e 154, comma 1, lett. b);

VISTA la comunicazione del Comitato per la Candidatura di Matteo Renzi del 23 ottobre 2012;

VISTA la nota del Collegio dei Garanti della coalizione di centrosinistra "Italia. Bene comune" e del Comitato della Coalizione "Italia. Bene comune" del 25 ottobre 2012;

ESAMINATE le successive comunicazioni delle parti e la documentazione in atti;

RELATORE dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

Il 25 novembre p.v. si terranno le elezioni per l´individuazione del "candidato della coalizione di centro-sinistra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.d. primarie)", eventualmente replicabili, in secondo turno, in data 2 dicembre 2012.

Allo scopo di disciplinarne le operazioni di svolgimento, il Collegio dei Garanti della coalizione di centrosinistra "Italia. Bene comune" ha approvato all´unanimità, il 10 ottobre u.s., il "regolamento per le primarie", che (tra l´altro) prevede la sottoscrizione di un "pubblico Appello di sostegno alla Coalizione di centro sinistra «Italia bene comune»" e l´iscrizione all´"Albo delle elettrici e degli elettori" (art. 3, commi 1 e 3, del regolamento).

Tali disposizioni, secondo il Comitato per la Candidatura di Matteo Renzi, desterebbero alcune perplessità sotto il profilo interpretativo, con particolare riguardo alla possibile diffusione delle informazioni riguardanti i partecipanti alle elezioni. Più precisamente, vengono individuate alcune possibili criticità –sotto il profilo della disciplina in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice")– relativamente all´eventuale diffusione dei nominativi dei sottoscrittori del "pubblico appello" e degli iscritti all´"albo degli elettori", nonché al rilascio del loro consenso informato in occasione della raccolta dei dati. Gli stessi profili sono stati oggetto di segnalazione anche da parte di privati cittadini interessati a prendere parte al voto.

RILEVA

1. A seguito dell´esame delle memorie prodotte dal Comitato per la Candidatura di Matteo Renzi, dal Comitato della coalizione "Italia. Bene comune" e dal Collegio dei Garanti della coalizione, questa Autorità ritiene di poter svolgere le seguenti valutazioni riguardo ai soli profili di protezione dei dati personali, con esclusione di qualsiasi considerazione di merito sulle disposizioni regolamentari adottate, che esulano dalla competenza di questa Autorità (art. 154 del Codice), tenuto conto dell´autonomia organizzativa propria delle associazioni politiche.

2. La sottoscrizione del "pubblico appello", presupposto dell´iscrizione nell´"albo degli elettori", comporta un trattamento di dati personali che, in quanto "idonei a rivelare […] le opinioni politiche, [ovvero] l´adesione a partiti […], associazioni od organizzazioni a carattere […] politico", rivestono natura sensibile ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. d), del Codice (sul punto, v. anche Provv. Garante 7 marzo 2001, doc. web n. 663323, nonché, in relazione a casi similari, Provv. Garante 13 settembre 2007, doc. web n. 1523633 e Provv. Garante 8 gennaio 1998, doc. web n. 39264). Non può pertanto prescindersi, ai fini della corretta individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie rappresentata, dal regime normativo che lo stesso Codice pone a presidio di tale peculiare tipologia di dati personali.

Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare che, secondo la regola generale, il trattamento dei dati sensibili necessita del consenso scritto degli interessati (v. art. 26, comma 1, del Codice; cfr. anche, in tema, Provv. Garante 7 settembre 2005, doc. web n. 1165613, richiamato, da ultimo, in Provv. Garante 5 aprile 2012, doc. web n. 1885765; v. già Provv. Garante 12 febbraio 2004, doc. web n. 1107658), rilasciato previa idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice; tale principio risulta applicabile nel caso in questione in ragione del fatto che non può trovare applicazione l´"esimente" di cui all´art. 26, comma 4, del Codice. Detta impostazione, tra l´altro, trova conferma nella stessa autorizzazione generale n. 3/2011 (cfr. punto 5).

Inoltre, ai fini della sua validità, il consenso deve essere prestato "liberamente e specificamente in riferimento a un trattamento chiaramente  individuato" (art. 23, comma 3, del Codice), principio, questo, reiteratamente chiarito dal Garante in molteplici occasioni (cfr., ad es., Provv. Garante 15 luglio 2010, doc. web n. 1741998; Provv. Garante 22 febbraio 2007, doc. web n. 1388590; Provv. Garante 24 maggio 2006, doc. web n. 1298784; Provv. Garante 12 ottobre 2005, doc. web n. 1179604; Provv. Garante 3 novembre 2005, doc. web n. 1195215; Provv. Garante 24 febbraio 2005, doc. web n. 1103045).

Ciò premesso, ferma restando l´esigenza di acquisire tale consenso antecedentemente al trattamento, giova ricordare che dovranno comunque trovare applicazione i princìpi posti dagli artt. 3 e 11 del Codice, con particolare riferimento a quelli di necessità, finalità e proporzionalità.

Sotto questo profilo, occorre valutare se il trattamento connesso all´ostensione dei dati personali possa essere considerato proporzionato rispetto alle finalità sottese all´utilizzo dello strumento del "pubblico appello", all´iscrizione degli aderenti nell´"albo degli elettori" e a quella di trasparenza dei finanziamenti ottenuti dal Comitato della Coalizione "Italia. Bene comune". Ciò, tenendo anche presente che i dati personali sensibili, alla luce della menzionata autorizzazione generale n. 3/2011, possono essere comunicati all´esterno della compagine associativa o diffusi solo se ciò sia "indispensabile" in rapporto alle finalità perseguite (punto 5).

A tale riguardo, si deve rilevare che il Collegio dei Garanti della coalizione e il Comitato della Coalizione "Italia. Bene comune", con apposita comunicazione inviata all´Autorità, hanno dichiarato che "nessuna diffusione [dell´]albo [delle elettrici e degli elettori] è prevista ma solo gli usi consentiti dalla legge ai fini delle verifiche necessitate dalla stessa partecipazione alla consultazione", aggiungendo, in relazione al pubblico appello, che "non è mai stata prevista la diffusione on line". Ciò premesso, in considerazione della riferita esclusione della diffusione dei dati, anche on line, il Comitato della Coalizione dovrà comunque fissare modalità di trattamento dei dati avuto riguardo alle finalità sopra indicate, evitando che le modalità prescelte possano comportare le forme di diffusione dei dati che il medesimo Comitato ha previamente escluso. A ciò, ovviamente, dovrà anche accompagnarsi l´adozione delle cautele previste dal Codice per assicurare un livello elevato di sicurezza dei dati trattati, a fortiori in ragione della loro natura sensibile (artt. 31 e ss. e relativo allegato "B").

3. Tutto ciò evidenziato, con riferimento, più in generale, ai trattamenti di dati personali complessivamente effettuati dal Comitato per la coalizione "Italia. Bene comune", si rammenta che l´informativa da rendere agli interessati dovrà essere preventiva, adeguata e completa di tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Codice, con particolare riferimento all´indicazione dell´eventuale ambito di divulgazione dei dati trattati (art. 13, comma 1, lett. d) del Codice).

4. In relazione ai tempi di conservazione dei dati personali e, in ogni caso, per quanto altro non espressamente richiesto, si rinvia all´autorizzazione generale n. 3/2011.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Garante, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. b) del Codice, si pronuncia nei termini di cui in motivazione, con riferimento agli specifici profili di competenza di questa Autorità, rilevati sulla base della documentazione prodotta.

Roma, 31 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
De Paoli