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Provvedimento del 7 marzo 2013 [2447024]

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[doc. web n. 2447024]

Provvedimento del 7 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 111 del 7 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 28 novembre 2012 presentato da Rosa Mattioli nei confronti di Sky Italia s.r.l. con il quale la ricorrente, nel contestare la ricezione di alcune comunicazioni a carattere promozionale alla propria utenza telefonica di rete mobile, ha ribadito le richieste previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 – di seguito "Codice"), volte a ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscerne l´origine, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il loro trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati; rilevato che con il ricorso la ricorrente si è opposta al trattamento dei medesimi dati a fini promozionali, sollecitandone la cancellazione e ha chiesto infine di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 dicembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 15 gennaio 2013 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via e-mail il 17 dicembre 2012 con la quale la società resistente, nello scusarsi per il ritardo nella risposta dovuto ad un "disguido organizzativo", ha riscontrato le richieste della ricorrente, precisando che "il numero di cellulare da lei segnalato risultava tra i dati fornitici da un nostro cliente (i cui estremi siamo disponibili a fornire all´Autorità qualora ci venissero richiesti)" e dichiarando di avere provveduto a "cancellare detto numero dalla scheda del cliente cui era associato"; nella medesima nota la resistente ha altresì affermato che l´interessata "non verrà più contattata da Sky Italia s.r.l.";

RITENUTO che il titolare del trattamento ha fornito un riscontro non del tutto idoneo alle richieste dell´interessata, non fornendo l´indicazione di eventuali responsabili del trattamento designati né precisando se i dati della ricorrente fossero stati comunicati a terzi e soprattutto omettendo di fornire gli estremi identificativi del soggetto che avrebbe fornito i dati personali dell´interessata, impedendo così a quest´ultima di verificare, tra l´altro, la veridicità dell´informazione; ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso in ordine a tali richieste e di dover quindi ordinare a Sky Italia s.r.l. di riscontrare le predette istanze entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento dando conferma a questa Autorità entro la medesima data dell´avvenuto adempimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in merito;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Sky Italia s.r.l. nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina a Sky Italia s.r.l. di indicare gli eventuali responsabili del trattamento designati e di precisare se i dati della ricorrente siano stati comunicati a terzi nonché di fornire all´interessata gli estremi identificativi del soggetto che avrebbe fornito alla società resistente i dati personali della ricorrente, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità entro la medesima data dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Sky Italia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia