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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Edizioni associative srl - 31 gennaio 2013 [2448476]

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[doc. web n. 2448476]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Edizioni associative srl - 31 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 43 del 31 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte della segnalazione di Scala Reale s.r.l., pervenuta in data 22 ottobre 2009, con cui veniva lamentata la ricezione di comunicazioni promozionali indesiderate via e-mail da parte di dem@assopmi.it, l´Ufficio inviava una richiesta di informazioni alla Edizioni Associative s.r.l., intestataria dell´indirizzo di posta elettronica da cui provenivano le suddette comunicazioni promozionali, volta a conoscere le modalità di acquisizione dei dati della società segnalante, nonché le modalità con cui è stata resa l´informativa e acquisito il consenso all´attività di marketing, in conformità a quanto disposto dagli artt. 13 e 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTI gli atti dell´accertamento ispettivo eseguito dal Nucleo privacy della Guardia di finanza in data 14 ottobre 2010, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (prot. n. 12349/66043 del 20 maggio 2010), dal quale è risultato che "il nominativo del segnalante Scala Reale srl è compreso nel database acquistato dalla Edizioni Associative srl dalla Data for business sas di Capizzi Enzo & c., con sede in Genova, in data 16 settembre 2008 (…). L´informativa viene resa all´interessato mediante apposita dicitura posta in calce al messaggio inviato (…). Ritengo che il consenso per l´attivazione dei messaggi promozionali da parte di Scala Reale srl e di tutti i nominativi dei soggetti contenuti nel database in questione, è stato acquisito dalla società Data for business (…)";

VISTO il verbale n. 85 del 12 novembre 2010 con cui sono state contestate alla Edizioni associative srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bergamo, via San Bernardino n. 152, P.I. 03173060165, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice in relazione all´art. 13 e al combinato disposto degli artt. 23 e 130, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;  

ESAMINATO il rapporto predisposto dal predetto Nucleo ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 689/81 (non avendo inviato all´Autorità scritti difensivi e documenti e non avendo chiesto di essere sentito);

VISTO il provvedimento del Garante del 29 maggio 2003 in materia di spamming [doc. web n. 29840], in base al quale "chi acquisisce la banca dati deve accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai fini di invio di materiale pubblicitario; al momento in cui registra i dati deve poi inviare in ogni caso, a tutti gli interessati, un messaggio di informativa (…)";

RILEVATO, invece, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) della società segnalante mediante l´invio di e-mail di natura promozionale, senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e senza acquisire il preventivo consenso ai sensi degli artt. 23 e 130 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui agli artt. 23 e 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161, nella misura di 6.000,00 euro (seimila) e per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis, nella misura di euro 10.000,00 euro (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Edizioni associative srl in liquidazione, già con sede in Bergamo, via San Bernardino n. 152, e attualmente con sede in Seriate (BG), via Cassinone n. 7, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma complessiva di euro 16.000,00 (sedicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 31 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia