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Provvedimento del 5 dicembre 2013 [2865660]

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[doc. web n. 2865660]

Provvedimento del 5 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 556 del 5 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´8 agosto 2013 presentato da XY nei confronti dell´Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon", con il quale la ricorrente, madre di una bambina nata con gravi malformazioni il YY 2012 presso l´Ospedale di Battipaglia e trasferita il giorno successivo presso il reparto di Terapia Intensiva neonatale della predetta Azienda Ospedaliera dove è deceduta il XX 2012, in mancanza di idoneo riscontro all´istanza previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha ribadito la propria richiesta di avere accesso a tutti i dati sanitari relativi alla neonata deceduta, con particolare riferimento alla documentazione contenuta nella cartella clinica, ivi compresi "gli esami, i referti, i campioni e le diagnosi mediche nonché gli eventuali referti ed esiti di indagini di laboratorio effettuate da strutture mediche esterne cui i campioni della neonata sono stati inviati per essere analizzati"; nel caso in esame la ricorrente, che all´indomani del parto - "fortemente provata psicologicamente dal trauma di aver appreso che la sua prima figlia appena nata era già gravemente malata e consumata dalla disperazione di non essere in grado di gestire la tragica situazione che la circondava (…)" – aveva "valutato l´idea" di non riconoscere la neonata, si è rapidamente trovata coinvolta in un procedimento burocratico non compreso appieno (tant´è che la stessa non avrebbe mai fornito il proprio consenso scritto, che sarebbe stato acquisito "per il tramite del marito e solo verbalmente") all´esito del quale il personale sanitario dell´Ospedale in cui la bambina era nata ha effettuato la comunicazione di "neonato nato da madre che non vuole essere nominata" all´Ufficio stato civile di Battipaglia (e per conoscenza al Tribunale per i minorenni di Salerno), con ciò determinando l´impossibilità, per l´interessata, successivamente al decesso della bambina, di accedere ai suoi dati clinici; visto che la ricorrente – che, come si evince dai documenti allegati al ricorso, risulta aver partorito presso l´Ospedale di Battipaglia, in data YY 2012, una neonata trasferita l´indomani all´Ospedale Santobono-Pausilipon con il nome di KW – ha sottolineato il proprio attuale interesse a conoscere i dati sanitari relativi alla neonata da lei partorita in modo da "rendere possibile l´identificazione della patologia genetica da cui la stessa era affetta" al fine di evitare la trasmissione della medesima patologia ad un eventuale nascituro; visto che la ricorrente ha chiesto altresì che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la successiva nota del 12 novembre 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 18 settembre 2013 con la quale l´Azienda ospedaliera resistente, nel precisare di avere già fornito riscontro (con note del 29 marzo 2013 e del 5 aprile 2013) alle istanze con cui l´interessata chiedeva di avere accesso ai dati contenuti nella "cartella clinica di una minore senza indicazione di alcuna generalità della medesima", ha affermato che "presso il Presidio Ospedaliero "Santobono" non risulta essere mai stata ricoverata alcuna minore figlia legittima della ricorrente";

VISTA la nota pervenuta via e-mail l´8 ottobre 2013 con la quale la ricorrente ha trasmesso copia di una consulenza genetica nella quale si attesta che in mancanza di accesso alle informazioni contenute nella cartella clinica della neonata deceduta non è possibile "formulare ipotesi sulla patologia da cui la bimba era affetta" e quindi "ipotizzare un rischio di ricorrenza ed una strategia di diagnosi prenatale";

VISTA la nota anticipata via fax il 28 ottobre 2013 con la quale l´Azienda Ospedaliera resistente, nel ribadire che "presso il Presidio Ospedaliero "Santobono" non risulta essere mai stata ricoverata alcuna minore figlia legittima della ricorrente", ha tuttavia dichiarato, su espressa richiesta di questa Autorità, che "dall´anagrafica dei pazienti ricoverati (…) il giorno KK 2012, risulta essere pervenuta, a seguito di trasferimento da altro Istituto pubblico, neonata nata a Battipaglia";

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" e che, nel caso di specie, la ricorrente, in qualità di madre, anche solo naturale (avendo la stessa esercitato il diritto  a non essere nominata di cui all´art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), della neonata deceduta ha legittimamente esercitato il predetto diritto al fine di disporre delle informazioni indispensabili all´esecuzione delle indagini cliniche necessarie ad accertare la patologia genetica di cui potrebbe essere portatrice e le modalità della sua trasmissione così da poter conseguentemente effettuare una valutazione del rischio procreativo e consentirle una ulteriore scelta riproduttiva consapevole ed informata (sul punto cfr. provv. del Garante del 22 maggio 1999, Corte Cost. sentenza n. 278 del 18 novembre 2013);

RITENUTO quindi, alla luce delle considerazioni esposte e della documentazione in atti, di dover accogliere il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare all´Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon" di consentire alla ricorrente l´accesso a tutti i dati sanitari contenuti nella cartella clinica relativa alla neonata deceduta presso l´Azienda medesima in data XX 2012 (indipendentemente dal nome alla stessa attribuito in corso di ricovero) e che, come risulta "dall´anagrafica dei pazienti ricoverati", è pervenuta in data YY 2012 a seguito di trasferimento dal presidio Ospedaliero di Battipaglia, dove era nata il  KK 2012; tale accesso dovrà essere consentito entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell´Azienda Ospedaliera "Santobono-Pausilipon" nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi anche in ragione degli aspetti di novità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina all´Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon" di consentire alla ricorrente l´accesso a tutti i dati sanitari contenuti nella cartella clinica relativa alla neonata deceduta presso l´Azienda medesima in data XX 2012 (indipendentemente dal nome alla stessa attribuito in corso di ricovero) e che, come risulta "dall´anagrafica dei pazienti ricoverati", è pervenuta in data YY 2012 a seguito di trasferimento dal presidio Ospedaliero di Battipaglia, dove era nata il KK 2012;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte, a carico dell´Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon", la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere all´Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon" ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottata in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia