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Provvedimento dell'8 maggio 2014 [3308315]

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[doc. web n. 3308315]

Provvedimento dell´8 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 237 dell´8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 29 gennaio 2014, nei confronti di Cerved Group S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, ha chiesto la cancellazione, e in subordine, la sospensione della visibilità, dai prodotti informativi Cerved, dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento di "Cooperativa Servizi Consociati  soc. coop. a responsabilità limitata", dichiarato in data 14 dicembre 2006, società nella quale il ricorrente aveva rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione dall´11 luglio 2003; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comporta allo stesso notevoli difficoltà per l´accesso al credito, sarebbe eccedente e incompleto, tenuto conto che la procedura concorsuale anzidetta ha investito la società e non la sua persona su cui il fallimento, risalente all´anno 2006 e chiuso con decreto del 21 dicembre 2010 per avvenuto riparto dell´attivo, non ha dispiegato alcun effetto sulla sua sfera patrimoniale e/o giuridica; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs n.196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice ), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 marzo 2014 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 28 febbraio 2014 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha sostenuto la "piena liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riportate nei documenti informativi oggetto di contestazione rispetto a quanto risultante nei pubblici registri consultabili da chiunque da cui sono state estratte", rilevando come i dati oggetto di contestazione risultino, nell´ambito dei prodotti informativi Cerved, "correttamente riferiti" non al ricorrente bensì alla società nella quale il ricorrente ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione e consigliere; la resistente ha comunque comunicato che, in adesione alle richieste del ricorrente, ha provveduto, per ragioni di opportunità, alla sospensione temporanea della visualizzazione, nell´ambito dei prodotti informativi riferibili all´interessato, "delle contestate informazioni riguardanti il fallimento della predetta società, in linea quindi con gli ultimi provvedimenti del Garante e nelle more della definizione del (…) codice deontologico in materia di informazioni commerciali";

RILEVATO che il trattamento effettuato dalla resistente in ordine ai dati su cui si controverte è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi (…)") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RILEVATO che Cerved Group S.p.A., ferma restando la liceità del trattamento precedentemente svolto, ha comunque provveduto a sospendere la visibilità delle informazioni relative all´interessato e che può, pertanto, essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti della resistente ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia