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Provvedimento del 27 ottobre 2016 [5890115]

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[doc. web n. 5890115]

Provvedimento del 27 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 444 del 27 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 17 giugno 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Vittoria Angela Livi, nei confronti di Google Italy s.r.l. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), nel premettere:

- di avere verificato che, digitando il proprio nome e cognome sul motore di ricerca gestito da Google, nella cronologia dei titoli e nella breve descrizione degli articoli associati (c.d. "snippet") emergono informazioni relative all´articolo "XX", ritenute "altamente fuorvianti e gravemente pregiudizievoli";

- che l´indicazione del suo nome e i riferimenti alla sua persona "nell´ambito dell´articolo erano, e sono, del tutto irrilevanti rispetto alla notizia pubblicata";

- che sotto la voce "ricerche correlate" appare il proprio nome abbinato a quello di YY "noto alla cronaca giudiziaria, per fatti per i quali è ancora in corso il processo, e dal quale il […ricorrente] è rimasto totalmente estraneo", non essendo mai stato oggetto di indagini o coinvolto in tali vicende;
ha chiesto:

la rettifica, l´integrazione e/o la cancellazione, nei sensi suindicati, del seguente URL:
www....

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato e la nota datata 27 settembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 7 e 15 luglio 2016 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, nel comunicare di non poter accogliere le richieste del ricorrente ritenendo ancora sussistente l´interesse della collettività alla conoscibilità della notizia, tenuto conto che si tratta di vicende di cronaca ancora recenti ha evidenziato che:

il ricorrente non agisce per la tutela del diritto all´oblio, i cui parametri sono fissati nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (cd. "sentenza Costeja"), bensì per la tutela del proprio diritto all´immagine e all´identità personale, ritenuti danneggiati dall´articolo del quotidiano on-line "ilmessaggero.it" "che associa –a suo dire illegittimamente ed erroneamente- il proprio nome alla vicenda giudiziaria nota come mafia capitale"; per l´esercizio di tale diritto, tuttavia, il ricorrente deve agire nei confronti del sito fonte responsabile della pubblicazione dell´articolo "e non nei confronti del motore di ricerca che si limita ad indicizzarlo" e che, pertanto non ha alcuna responsabilità al riguardo, in quanto opera unicamente quale "caching provider";

le richieste avanzate dal ricorrente trovano fondamento nell´asserito carattere diffamatorio dei contenuti dell´articolo di cui chiede la rimozione e dunque nella tutela di posizioni giuridiche diverse da quelle sottese al diritto all´oblio;

la diversità dei diritti di cui viene invocata la tutela determina anche la diversità degli strumenti che l´ordinamento mette a disposizione, a tal fine rilevando che la tutela del diritto all´onore ed alla reputazione deve essere necessariamente invocata innanzi all´autorità giudiziaria ordinaria attraverso un´azione esercitata esclusivamente nei confronti "dei soggetti responsabili della pubblicazione asseritamente lesiva;

pur ritenendo assorbenti le altre eccezioni sollevate, ove la richiesta del ricorrente fosse effettivamente fondata sul diritto all´oblio, si rileva l´insussistenza dei presupposti richiesti, tenuto conto, nel caso di specie, dell´attualità delle vicende processuali in questione e del palese permanente interesse della collettività per la notizia, la cui pubblicazione è avvenuta nel 2014; nonché del ruolo nella vita pubblica ricoperto dal ricorrente che svolge l´attività di imprenditore;

non risulta alcun accostamento tra il nome del ricorrente e quello di YY, nelle "ricerche correlate" in calce alla pagina web e, peraltro, il Servizio Ricerche Correlate è una funzionalità automatica, i cui suggerimenti non riflettono una scelta di Google, ma dipendono da un software automatico che sceglie le ricerche maggiormente effettuate, così che "i risultati e gli effetti del servizio Ricerche Correlate non hanno nulla a che vedere con l´attività di indicizzazione tramite link svolta dal motore di ricerca che consiste "nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell´indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza" e che costituisce l´oggetto esclusivo della sentenza Costeja";

VISTE le note del 12 luglio e 10 ottobre 2016 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie  istanze rappresentando:

- che la notizia si riferisce a fatti di cronaca risalenti al 2012, quindi "ben quattro anni fa", in relazione ai quali è lo stesso ricorrente è totalmente estraneo;

- la propria volontà di rivolgere tali istanze al motore di ricerca e non alla testata giornalistica, in quanto a creare pregiudizio "non sono i contenuti dell´articolo pubblicato da "Il Messaggero" […] ma l´associazione che al nome del ricorrente viene operata dal motore di ricerca […che] amplifica e dà risonanza ai contenuti dell´articolo, attualizzandoli";

- che il motore di ricerca "è obbligato, in presenza di determinate condizioni, a sopprimere dall´elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link […]. Tale obbligo può esistere anche nell´ipotesi in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle suddette pagine web, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione sulle pagine in questione sia di per sé lecita";

RILEVATO prioritariamente che, ad una verifica effettuata dall´Ufficio, nella sezione "Ricerche correlate" non appaiono i lamentati collegamenti tra il nominativo del YY e dell´odierno ricorrente e che, pertanto, relativamente alla relativa richiesta di rettifica/rimozione, debba dichiararsi infondato;

RILEVATO, poi, che digitando nella stringa di ricerca le generalità complete del ricorrente, lo "snippet" che segue il titolo in questione riporta il seguente sunto: "ZZ" e che lo stesso, formulato in tali termini, può risultare idoneo a fornire una fuorviante e non veritiera ricostruzione del fatto rispetto a quanto riportato nel predetto articolo potendo far erroneamente presumere,  in chi si ferma alla sola lettura dello "snippet" senza accedere al link, che il ricorrente sia stato sottoposto anche a misure restrittive della libertà personale con un diverso coinvolgimento rispetto ai fatti narrati, considerato che lo stesso ha invece dichiarato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non essere "stato oggetto di indagini e/o coinvolto nelle vicende di cronaca descritte";

RITENUTO che una simile ricostruzione si ponga in contrasto con i principi di esattezza e correttezza nel trattamento dei dati enunciati dall´art. 11 del Codice e che la violazione di tali principi non possa essere considerata consentita neanche nel caso in cui a produrla siano funzioni "automatiche" che rientrano comunque sotto la responsabilità del titolare del trattamento;

RITENUTO, pertanto che, in merito a tale richiesta, il ricorso vada parzialmente accolto e vada conseguentemente ordinato a Google di intervenire sul predetto "snippet" assicurando che il sunto in esso indicato risulti conforme e non fuorviante rispetto al testo dell´articolo di cronaca;

RILEVATO, infine, con riguardo alla più generale richiesta di rimozione dell´URL indicato in premessa, che non appaiono sussistere nel caso di specie i presupposti previsti per l´applicazione del c.d. "diritto all´oblio", trattandosi di vicende piuttosto recenti e per le quali è ancora pienamente in corso l´esame giudiziario e che pertanto il ricorso, con riferimento a tale profilo, va dichiarato infondato;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della specificità della vicenda e della infondatezza di alcune richieste;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

per i motivi di cui in premessa:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta riferita ai risultati della sezione "ricerche correlate" del sito web del titolare;

b) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta di rettificare lo "snippet" emergente sul predetto sito in correlazione con le complete generalità dell´interessato, ordinando a Google, quale misura necessaria ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, a ricondurre detto sunto al contenuto effettivo dell´articolo;

c) dichiara infondato il ricorso, in ordine alla richiesta di deindicizzazione dell´URL www....;

d) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia