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Parere su una istanza di accesso civico - 9 febbraio 2017 [6057874]

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[doc. web n. 6057874]

Parere su una istanza di accesso civico - 9 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 49 del 9 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l´articolo 5, comma 8, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l´articolo 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Con la nota prot. n. ZZ del XX in atti, il Difensore civico della Regione Piemonte ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del procedimento relativo a un ricorso sul provvedimento della XY s.r.l. di diniego di una istanza di accesso civico.

Il Difensore civico ha rappresentato al Garante che la richiesta di accesso civico «concernerebbe una serie di verbali (n. 14) delle sedute del Consiglio di amministrazione di detta società».

Lo stesso ha evidenziato che nella motivazione del diniego all´istanza di istanza di accesso civico è riportato che «da una prima ed accurata analisi […] è emersa la presenza di un numero considerevole di dati personali ed informazioni di natura riservata il cui accesso generalizzato (in ragione dell´ampiezza della richiesta e dell´impossibilità di circoscrivere l´ambito di indagine) determinerebbe un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, e agli interessi economici e commerciali di XY e di tutte le società ed enti pubblici/economici terzi con cui detta società intrattiene i propri rapporti» e che «è dunque stato riscontrato un nesso di casualità diretta tra la disclosure richiesta a XY, ed il pregiudizio per gli interessi privati che l´art. 5 bis comma 2, lettera a) e c) del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ritiene di particolare rilievo giuridico e quindi meritevoli di tutela, la cui possibilità di verificarsi è stimata come altamente probabile, se non inevitabile. Da ciò deriva che la […]richiesta di accesso civico […] non possa trovare accoglimento […]».

OSSERVA

La disciplina di settore contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 prevede che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l´accesso civico è rifiutato, fra l´altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a) e che «l´amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell´articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5).

Con particolare riferimento alla questione sottoposta all´attenzione del Garante, si evidenzia che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). Si ricorda, pertanto, che le informazioni riferite a persone giuridiche, enti e associazioni non rientrano in tale nozione.

Inoltre, con riferimento al procedimento relativo all´accesso civico, il Garante deve essere sentito dal Difensore civico nel caso di ricorso solo laddove l´accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 8; 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013).

Al riguardo, si ricorda che, ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico, «l´Autorità nazionale anticorruzione, d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6). In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666, cfr. anche Provvedimento del Garante recante «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807).

In tale quadro, allo stato degli atti e ai sensi della normativa vigente, per i profili in materia di protezione dei dati personali, considerando peraltro che «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell´articolo 7» (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013), il soggetto destinatario dell´istanza di accesso civico è tenuto a verificare se l´accesso civico debba essere rifiutato «per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 1, lett. a)) – previa in ogni caso comunicazione al soggetto controinteressato ai sensi dell´art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013 – seguendo, a tale scopo, le indicazioni già fornite nelle citate Linee guida dell´ANAC, adottate d´intesa con il Garante, al cui contenuto, pertanto, si rinvia integralmente (cfr., in particolare, il par. 8 intitolato «I limiti derivanti dalla protezione dei dati personali»).

Il provvedimento di diniego sembra fondato proprio sulla tutela dei dati – oltre che degli interessi economici e commerciali – di XY, una s.r.l. che, in quanto tale, non beneficia come detto della tutela del Codice e, di conseguenza, nemmeno della tutela di cui all´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.

Ove invece i dati personali presenti all´interno della documentazione di cui si chiede l´accesso – e di conseguenza il relativo pregiudizio – siano da intendersi come riferiti ad altri soggetti (persone fisiche), la p.a. dovrebbe comunque individuare gli stessi almeno a livello di categoria od insieme, per poi motivare specificamente in ordine alle ragioni del pregiudizio concreto che si assumerebbe arrecato con la loro ostensione.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Difensore civico della Regione Piemonte ai sensi dell´art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 33/2013.

Roma, 9 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia