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Parere su una istanza di accesso civico - 10 aprile 2017 [6383094]

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[doc. web n. 6383094]

Parere su una istanza di accesso civico - 10 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 189 del 10 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società A.V.M. Holding ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di una istanza di accesso civico.

Il predetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha rappresentato al Garante che la richiesta di accesso civico aveva a oggetto «"gli obiettivi erogati ai quadri come contrattazione ad personam di secondo livello" e [..]le "indennità erogate ai coordinatori del settore automobilistico non concordate con le OO.SS."» e che lo stesso «è stato rifiutato, in quanto si è ritenuto prevalere il diritto alla tutela dei dati personali dei singoli lavoratori nell´ambito del rapporto di lavoro individuale».

Nella richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell´accesso civico è stato contestato «che i dati oggetto dell´accesso contengano informazioni lesive dell´art. 5 bis, comma 2, del d. lgs. 33/2013», rappresentando, altresì, che «Anche qualora la documentazione dovesse contenere dei dati sensibili, in applicazione delle linee guida dell´autorità nazionale anticorruzione (Delibera 1309/2016) sarebbe sufficiente "oscurare i dati personali eventualmente presenti"».

OSSERVA

Per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b)), del Codice).

Ai sensi della predetta normativa l´accesso civico è rifiutato, fra l´altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico, «l´Autorità nazionale anticorruzione, d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).

In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666. Cfr. anche Provvedimento del Garante recante «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807).

In tale quadro, il Garante deve essere sentito dal responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame laddove l´accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).

In ogni caso, si ritiene che, dal tenore della richiesta, doveva ritenersi che l´istanza di accesso civico fosse volta a conoscere solo il contenuto degli obiettivi assegnati ai quadri aziendali e la natura ed entità delle indennità erogate e non i nominativi dei soggetti interessati. Ciò è confermato dalla richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell´accesso civico, nella quale si chiede infatti l´oscuramento dei «dati personali eventualmente presenti».

Pertanto, al riguardo, si ricorda che la disciplina in materia di accesso civico prevede che «Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l´accesso agli altri dati o alle altre parti» (art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013. Cfr. anche Linee guida dell´Anac, cit., par. 5.2).

Di conseguenza, considerando quanto richiesto dall´istante nel riesame del provvedimento di diniego dell´accesso civico, la società è tenuta a valutare, ai sensi della predetta disposizione, la possibilità di accordare un accesso civico parziale, oscurando i dati personali (e tutte le altre informazioni capaci di identificare, anche indirettamente, i soggetti interessati) presenti nella documentazione oggetto dell´istanza, oppure, laddove non fosse possibile anonimizzare i documenti, fornendo i dati in forma aggregata.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società A.V.M. Holding ai sensi dell´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 10 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia