Provvedimento del 24 aprile 2024 [10018791]
Provvedimento del 24 aprile 2024 [10018791]
[doc. web n. 10018791]
Provvedimento del 24 aprile 2024
Registro dei provvedimenti
n. 238 del 24 aprile 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il Prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;
VISTO il reclamo del 3 luglio 2023;
ESAMINATA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. L’attività istruttoria.
Con il reclamo del 3 luglio 2023, il sig. XX segnalava a questa Autorità l’installazione da parte del sig. XX di un sistema di riprese video idoneo a inquadrare la pubblica via ed anche l’accesso carrabile e pedonale dell’abitazione del reclamante.
Con la richiesta di informazioni del 19 luglio 2023, formulata ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. n. 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, questo Dipartimento avviava l’istruttoria preliminare, invitando il titolare del trattamento a riferire in ordine all’oggetto della doglianza e contestualmente delegava il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza a effettuare gli opportuni accertamenti.
Nel corso dell’accertamento, eseguito in data 29 settembre 2023 presso l’abitazione del titolare, veniva precisato che “l’impianto di videosorveglianza è composto da sei telecamere, di cui due esterne, collocate sul perimetro dell’immobile e quattro interne allo stabile”; che “le due telecamere esterne sono ubicate alle due estremità dello stabile, in modo da riprendere il portone di accesso all’abitazione mia e di mio suocero, nonché lo spazio prospiciente ai tre garage” (due di proprietà del titolare e uno di proprietà di una parente).
La parte chiariva che l’impianto era stato installato per finalità di sicurezza e di tutela del patrimonio “in quanto l’immobile è situato in zona periferica, soggetta a furti e azioni vandaliche”.
I militari effettuavano i rilievi fotografici delle due telecamere esterne confermando quanto dichiarato dalla parte in relazione alla posizione e alla funzionalità delle stesse (all. 3 al verbale) e inoltre rilevavano che la ripresa coinvolgeva anche la pubblica via (all. 4 al verbale).
La parte, preso atto che l’angolo di visuale delle telecamere “andava oltre l’area di propria pertinenza”, provvedeva e a orientare diversamente la posizione delle telecamere limitando la ripresa alle aree di pertinenza, come documentato dai rilievi fotografici effettuati dai militari (all. 5 al verbale).
Secondo quanto rilevato dagli atti di accertamento (verbale e foto), non risultavano presenti cartelli informativi indicanti la presenza del sistema di videosorveglianza.
2. L’avvio del procedimento.
Con la comunicazione del 7 dicembre 2023, l’Ufficio notificava alla parte l’atto di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla ripresa di aree non di diretta pertinenza, e al correlato trattamento di dati personali che, fino agli interventi correttivi adottati nel corso dell’accertamento ispettivo, è avvenuto in assenza di un idoneo presupposto di liceità e in assenza di informativa, in violazione degli art. 5, par. 1, lett. a), c) e 6, par. 1, e 13 del Regolamento.
La parte, informata dall’Ufficio della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento a suo carico, con la nota del 22 febbraio 2024 precisava, in particolare, che l’impianto di videosorveglianza era stato installato per tutelare il nucleo familiare del titolare del trattamento, composto da moglie e figli minorenni, che spesso resta lontano da casa per motivi di lavoro e che le telecamere non inquadrano abitazioni private di soggetti terzi (ved. allegati fermo immagine delle telecamere).
3. L’esito dell’istruttoria.
Il trattamento dei dati posto in essere mediante un impianto di videosorveglianza se effettuato da persone fisiche per finalità personali e domestiche è da ricondurre nelle cause di esclusione dell’applicazione della normativa in materia di protezione dati di cui all’art. 2 par. 2 del Regolamento UE 2016/679.
A tal proposito, il considerando n. 18 del Regolamento specifica che si considera “attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale.
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) è quindi da ritenersi, in linea di massima, escluso dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientrante tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico.
Ciò a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o di diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi).
Ne discende quindi che è possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purché l’angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti.
Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo adeguatamente documentate (ad esempio da denunce di minacce, furti o atti di vandalismo), il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree pubbliche o aperte al pubblico, immediatamente prossime a quelle di pertinenza, a condizione però che lo spazio pubblico ripreso sia solo quello immediatamente prospicente agli accessi alla propria abitazione e che tale estensione risulti necessaria e proporzionata, in relazione al contesto, per assicurare una protezione efficace.
Non sono invece consentite le riprese di spazi pubblici o comuni che non hanno un immediato collegamento con le aree di pertinenza e le riprese di aree di pertinenza di terzi.
Nel caso in esame, l’istruttoria ha rilevato che la ripresa delle aree ultronee, rispetto a quelle di pertinenza, è avvenuta in assenza di idonei presupposti di liceità, considerato che il titolare del trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento.
4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, del Regolamento.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si rileva quindi che, almeno fino agli interventi correttivi di cui si è dato atto nel verbale degli accertamenti ispettivi, il trattamento di dati personali posto in essere dalla parte risulta essere illecito poiché effettuato in maniera non conforme ai principi di “liceità” e “trasparenza”, in violazione degli art. 5, par. 1, lett. a, 6, par.1 e 13 del Regolamento, in considerazione del fatto che la telecamera risultavano idonee a inquadrare anche la pubblica via.
Si tiene conto del fatto che la condotta ha esaurito i suoi effetti, avendo il titolare del trattamento provveduto prontamente a modificare l’angolo di visuale delle telecamere orientandole verso le aree di pertinenza; in relazione a quanto precede, il caso può essere qualificato come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2 e del Considerando 148 del Regolamento.
Tenuto inoltre conto che, ai sensi del considerando 148 del Regolamento, “in caso di violazione minore o se la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere imposta costituisse un onere sproporzionato per una persona fisica, potrebbe essere rivolto un ammonimento anziché imposta una sanzione pecuniaria”.
Si ritiene, pertanto, sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
a) dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. a) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dal sig. XX (c.f. XX), nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt.5, par. 1, lett. a),6, par. 1 e 13 del Regolamento;
b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento ammonisce il medesimo titolare del trattamento per la violazione degli artt.5, par. 1, lett. a),6, par. 1 e 13 del Regolamento;
DISPONE
l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle violazioni e delle misure adottate ai sensi dell’art. 58, par. 2, del RGPD con il presente provvedimento, come previsto dall’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 24 aprile 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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