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Provvedimento del 29 aprile 2026 [10251841]

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[doc. web n. 10251841]

Provvedimento del 29 aprile 2026

Registro dei provvedimenti
n. 314 del 29 aprile 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo del 2 luglio 2025, successivamente integrato, con cui il sig. XX, per il tramite dell’avv. XX, ha lamentato la pubblicazione non autorizzata di immagini raffiguranti i propri figli minori infraquattordicenni all’interno dei profili social, in particolare Facebook, riconducibili alla sig.ra XX (di seguito anche “Titolare”), madre dei minori, chiedendo all’Autorità di disporre nei confronti della medesima il divieto di ulteriore trattamento delle predette immagini in assenza del consenso dell’altro genitore;

CONSIDERATO che il reclamante ha evidenziato che la ripetuta esposizione in rete delle immagini dei minori si sostanzia in una forma di “sharenting” potenzialmente pregiudizievole per il loro benessere, in quanto suscettibile di esporli a forme di abuso e di comprometterne la capacità di autodeterminazione, anche in futuro, rispetto alla propria presenza online;

VISTA la nota del 22 dicembre 2025 con cui la Titolare, rappresentata e difesa dall’avv. XX, in risposta alla richiesta di osservazioni dell’Ufficio del 19 novembre 2025, ha esposto che:

- la responsabilità genitoriale sui figli minori è esercitata congiuntamente al padre, con il quale non intrattiene più alcun rapporto;

- sul proprio profilo Facebook sono state pubblicate un limitato numero di fotografie che ritraggono i figli in contesti di ordinaria quotidianità (momenti familiari, ricorrenze, attività ludiche) e che sono prive di contenuti pregiudizievoli;

- «la finalità della pubblicazione è stata meramente affettiva e relazionale, volta a condividere con una cerchia sociale ristretta momenti di serenità familiare»;

-  «la giurisprudenza e l’orientamento del Garante hanno più volte chiarito che l’assenza del consenso di uno dei genitori non comporta automaticamente l’illiceità del trattamento, specie quando a) le immagini sono neutre e non pregiudizievoli; b) la pubblicazione non incide negativamente sull’identità o sullo sviluppo del minore; c) non emerge un concreto vulnus alla sfera privata del minore»;

-  il reclamo appare fondato su un dissenso meramente formale, senza dare prova di un danno effettivamente patito o di un rischio attuale e specifico, ragione per cui risulterebbe piuttosto inserirsi nel contesto di una conflittualità genitoriale;

- l’interesse superiore dei minori non è in alcun modo compromesso ed è anzi rappresentato attraverso immagini che restituiscono un contesto di cura, affetto e serenità;

- «Non è sufficiente, ai fini dell’intervento dell’Autorità, la mera contrarietà soggettiva di uno dei genitori, in assenza di un concreto rischio per il minore»;

- la Titolare ha sempre mantenuto un atteggiamento collaborativo e rispettoso, ed è «disponibile a modulare le impostazioni di privacy del proprio profilo; a limitare ulteriormente la visibilità delle immagini; a valutare, per il futuro, forme di maggiore condivisione preventiva con il padre purché non si ponga in una situazione di contrasto e ostruzionistica»;

VISTA la nota del 19 gennaio 2026 con cui il reclamante, per il tramite del proprio difensore, ha replicato alle osservazioni della Titolare rappresentando che:

-  nel caso di specie non può trovare applicazione la c.d. “esenzione domestica” di cui all’art. 2, par. 2, del Regolamento, in quanto, tipicamente, la pubblicazione su social network eccede la sfera strettamente privata e comporta la messa a disposizione del pubblico o di una platea indeterminata di destinatari (cfr. CGUE: cause C-101/01, Lindqvist; C-212/13, Ryneš);

- la pubblicazione sui social network delle immagini lamentate non è supportata da un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, in mancanza di accordo tra i titolari della responsabilità genitoriale, come da consolidato orientamento della giurisprudenza, e stante l’espresso dissenso manifestato dal reclamante alla diffusione delle immagini dei figli, né la liceità di simile trattamento può dipendere dal numero delle pubblicazioni o dalla loro presunta “neutralità”;

- «Le impostazioni privacy dei social network non eliminano la natura diffusiva e replicabile del trattamento: i contenuti possono essere salvati, inoltrati o ricondivisi; i link/URL consentono la circolazione oltre la cerchia strettamente domestica»;

- l’invocata finalità affettivo-relazionale della pubblicazione delle immagini non giustifica la loro diffusione online senza il consenso dell’altro genitore né risulta conforme al best interest dei minori, che impone di ridurre l’esposizione digitale non necessaria;

- per l’adozione di misure correttive ai sensi dell’art. 58 del Regolamento non è richiesta la prova di un danno concreto;

VISTA la nota del 12 febbraio 2026 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato alla Titolare, rappresentata e difesa dall’avv. XX, l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), e 8 del Regolamento e l’art. 2-quinquies del Codice;

PRESO ATTO che la Titolare, nell’ambito del procedimento avviato con la suddetta nota del 12 febbraio 2026 – pur risultando quest’ultima regolarmente ricevuta – non ha presentato memorie difensive né ha richiesto di essere audita dall’Autorità;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

VISTO l’art. 2-quinquies, comma 1, del Codice che, in attuazione dell’art. 8, par. 1, del Regolamento riconosce al minore che ha compiuto il quattordicesimo anno di età la facoltà di esprimere un valido consenso, essendo diversamente richiesto, per i minori infraquattordicenni, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;

VISTO il Considerando 38 del Regolamento secondo cui i minori, in ragione della loro particolare vulnerabilità, meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che la pubblicazione sui social network di dati personali (comprese le immagini) riguardanti persone minorenni è sottoposta a limiti particolari, a tutela del loro primario interesse, in ragione della capacità della rete internet, quale “piazza telematica” aperta a chiunque, di far circolare indiscriminatamente dati personali. In tal senso, consolidata giurisprudenza ha statuito che la pubblicazione di immagini di minori sui social network – consistendo in un atto che eccede l’ordinaria amministrazione – richiede il preventivo consenso di entrambi i genitori, anche laddove sia stato disposto il regime di affidamento condiviso del minore (cfr. provv. del Garante n. 681 del 13 novembre 2024, in www.gpdp.it, doc. web n. 10076481, unitamente a Trib. Pavia, ord. del 30 luglio 2024; Trib. Rieti, sent. n. 443 del 17 ottobre 2022; Trib. Trani, ord. 30 agosto 2021; Trib. Ravenna, sent. n. 1038 del 15 ottobre 2019; Trib. Mantova, ord. del 19 settembre 2017);

RILEVATO, con riguardo al caso in esame e sulla base della documentazione in atti, che:

- la Titolare ha pubblicato, attraverso il proprio profilo social, immagini raffiguranti i figli minori infraquattordicenni;

- la Titolare ha dichiarato di esercitare la responsabilità genitoriale sui minori congiuntamente al reclamante;

- la pubblicazione delle immagini dei minori sui profili social della Titolare risulta effettuata in assenza del consenso del reclamante, ossia dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori;

- le argomentazioni addotte dalla Titolare in merito alla finalità affettivo-relazionale della divulgazione, alla ridotta numerosità delle fotografie e all’assenza di contenuti pregiudizievoli non fanno venire meno la necessità che la pubblicazione delle immagini dei minori trovi fondamento su un’idonea base giuridica;

- non può parimenti operare come esimente la riferita disponibilità della Titolare a modulare le impostazioni privacy del proprio profilo social e a limitare ulteriormente la visibilità delle immagini; ciò anche tenuto conto che, in merito ai profili social, questa Autorità ha già avuto modo di affermare che: «non può essere provata la natura chiusa del profilo e la sua accessibilità a un numero ristretto di ‘amici’, in ragione del fatto che esso è agevolmente modificabile, da ‘chiuso’ ad ‘aperto’ in ogni momento da parte del titolare, nonché della possibilità per qualunque ‘amico’ ammesso al profilo stesso di condividere sulla propria pagina il post rendendolo, conseguentemente, visibile ad altri utenti» determinando così una possibile conoscibilità “dinamica”, più o meno ampia, del contenuto che può estendersi potenzialmente a tutti gli iscritti al social network coinvolto (cfr. provv. n. 75 del 23 febbraio 2017, in www.gpdp.it, doc. web n. 6163649);

RITENUTO pertanto che la pubblicazione delle immagini oggetto di reclamo è avvenuta in assenza di un’idonea base giuridica, integrando una violazione del principio di liceità del trattamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento), nonché degli artt. 6, par. 1, lett. a), e 8 del Regolamento e dell’art. 2-quinquies del Codice;

RITENUTO di dichiarare, dunque, l’illiceità di siffatto trattamento e, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, di dover disporre nei confronti della Titolare – la sig.ra XX – la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini dei figli minori con riguardo alla loro pubblicazione sui social network in assenza del consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale;

CONSIDERATO che nei confronti della Titolare non ha mai subito alcuna contestazione e non sono stati precedentemente predisposti provvedimenti nei confronti della stessa e che, pertanto, risulta proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO dunque, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, di dover ammonire la sig.ra XX per l’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate;

RITENUTO che ricorrono inoltre i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento dichiara l’illiceità del trattamento nei termini di cui in premessa e per l’effetto:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti della sig.ra XX (C.F. XX) il divieto di ulteriore trattamento delle immagini dei figli minori con riguardo alla loro pubblicazione sui social network in assenza del consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, ammonisce la sig.ra XX sulla necessità di acquisire un idoneo previo consenso del reclamante, quale altro genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori, per la pubblicazione delle immagini ritraenti questi ultimi all’interno di social network;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti della sig.ra XX, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento, la sig.ra XX, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese, al fine di dare completa attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori