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Provvedimento del 17 aprile 2026 [10254900]

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[doc. web n. 10254900]

Provvedimento del 17 aprile 2026

Registro dei provvedimenti
n. 289 del 17 aprile 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, ed il dott. Luigi Montuori, segretario generale; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”); 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 17 aprile 2025 con il quale XX ha lamentato la perdurante diffusione di dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni articoli pubblicati dal quotidiano online www.lasicilia.it eccependo che le relative vicende non possano ritenersi più rispondenti all’interesse pubblico in quanto collegate a fatti risalenti al XX superati dagli esiti processuali successivi ed ha chiesto al Garante di ordinare a La Sicilia Investimenti S.p.A. la rimozione e/o la deindicizzazione dei predetti articoli dai motori di ricerca generalisti;

CONSIDERATO che il reclamante, nel rilevare il pregiudizio subìto per effetto della perdurante disponibilità di tali informazioni, ha evidenziato che:

- le vicende riportate negli articoli risalgono a sette anni prima quando il medesimo svolgeva la funzione di XX e che le stesse sono ormai superate dall’esito positivo del percorso giudiziario;

- attualmente esercita la professione di avvocato che presuppone, ai fini dell’iscrizione nel relativo albo, una verifica del requisito della condotta irreprensibile da parte del Consiglio dell’Ordine e della Procura della Repubblica competente;

- alcune opportunità professionali sono state ostacolate dalla presenza on line di notizie pubblicate dalla testata “lasicilia.it” che, a distanza di anni, riportano circostanze procedimentali e processuali superate ed addirittura smentite dai fatti successivi;

- in data 12 aprile 2025 è stata inviata alla redazione della testata e al titolare del trattamento “Editore Domenico Sanfilippo” la richiesta di rimozione degli articoli o, in subordine, di deindicizzazione degli stessi dai motori di ricerca, alla quale ha fatto seguito un rifiuto dell’editore motivato da un preteso persistente diritto all’informazione, facendo peraltro richiesta di  esibizione di provvedimenti giudiziari per la pubblicazione di un’eventuale rettifica che, come tale, appare idonea ad aggravare la situazione conferendo alla vicenda nuova divulgazione; 

VISTA la richiesta di informazioni del 3 novembre 2025 con la quale l’Autorità, ai sensi dell’art. 157 del Codice, ha chiesto a La Sicilia Investimenti S.p.A. di fornire osservazioni in merito al contenuto del reclamo e di comunicare l’eventuale adesione alle richieste dell’interessato;

VISTA la nota del 20 novembre 2025 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato che:

- da quanto risulta, l’ex XX, oggi avvocato XX ha patteggiato in primo grado una pena a XX con XX nell’ambito dell’inchiesta denominata “XX”;

- nei confronti degli imputati che hanno scelto il rito orinario in data XX la Corte di Appello ha emesso una sentenza che per alcuni non diventerà irrevocabile in quanto sarà impugnata in Cassazione;

- sebbene la posizione processuale del reclamante sia stata definita in primo grado con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il procedimento ordinario relativo all’inchiesta che lo ha coinvolto risulta ancora pendente;

- il diritto di cronaca e ad una corretta informazione della collettività risulterebbe compromesso se venisse disposta la rimozione o la deindicizzazione di articoli riguardanti le posizioni definite in primo grado con riti alternativi da alcuni dei protagonisti della nota vicenda giudiziaria, la quale risulta peraltro di una certa gravità anche in virtù delle personalità coinvolte e delle funzioni ricoperte;

- resta disponibile a pubblicare gli aggiornamenti e le integrazioni necessarie agli articoli indicati nel reclamo, qualora da atti processuali successivi relativi al procedimento in questione o ad altro procedimento collegato siano emersi fatti o circostanze favorevoli al reclamante, come evidenziato da quest’ultimo seppure in modo generico;

VISTA la nota del 24 novembre 2025 con la quale il reclamante ha evidenziato che:

- il riscontro fornito dall’editore conferma e aggrava la già evidenziata confusione concettuale tra diritto di cronaca e diritto all'oblio, dimostrando resistenza ad applicare correttamente la normativa europea;

- particolarmente grave risulta la proposta avanzata dalla testata di pubblicare "tutti gli aggiornamenti e/o le integrazioni necessarie agli articoli indicati nell'atto di reclamo” che configura un'ulteriore violazione del diritto all’oblio in quanto risulterebbe idoneo a determinare l'effetto opposto a quello richiesto in contrasto con il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento; 

- la testata non ha fornito alcuna giustificazione per la permanenza online di articoli risalenti a sette anni fa e relativi a vicende processuali ormai definitivamente concluse con esito per sé positivo;

- un aspetto di particolare rilievo, che la testata non ha considerato nella sua valutazione, riguarda la possibile revisione processuale della propria posizione per effetto dell’assoluzione di quasi tutti i coimputati giudicati con rito ordinario, secondo un principio affermato dalla giurisprudenza consolidata in materia penale che rafforzerebbe ulteriormente la richiesta di oblio;

- l’editore invoca un generico interesse pubblico alla conservazione delle notizie senza fornire alcuna giustificazione concreta per tale affermazione, tenuto conto che non può eccepirsi l’attualità dell’interesse rispetto a vicende processuali concluse da anni e riferite ad un soggetto che non riveste alcun ruolo pubblico e che ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

- il titolare dimostra di non comprendere che il diritto all'oblio non è un diritto di rettifica, ma un diritto autonomo alla cessazione del trattamento dei dati quando questi non sono più necessari, aggiungendo che la richiesta di "esibizione di provvedimenti giudiziari" è del tutto impropria “e denota l'incomprensione del fatto che il diritto all'oblio non richiede la dimostrazione della falsità delle notizie originarie, ma la cessazione del loro trattamento quando perdono attualità e interesse pubblico”;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”; 

CONSIDERATO che il trattamento oggetto del presente provvedimento debba essere ricondotto a quelli effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e che pertanto ad esso trovano applicazione gli artt. 136-139 del Codice, nonché le Regole deontologiche relative al trattamento di dati nell’ambito dell’attività giornalistica;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

RILEVATO che:

- gli articoli oggetto di reclamo riguardano una vicenda giudiziaria complessa – nota come “XX” – che ha coinvolto numerosi soggetti appartenenti ad ambiti diversi (giudiziario, politico, imprenditoriale) tra loro collegati in una rete di accordi finalizzati a condizionare, in particolare, procedimenti penali, giudizi amministrativi e consulenze tecniche;

- gli articoli oggetto di reclamo, pubblicati in un periodo compreso tra il XX ed il XX, descrivono, oltre alle condotte riferibili a persone diverse dal reclamante, il ruolo centrale avuto da quest’ultimo nella vicenda che si è definita nei suoi confronti con una sentenza di [OMISSIS];

- il processo è proseguito nei confronti di ampia parte delle persone coinvolte, variamente menzionate negli articoli indicati nel reclamo, e risulta essere stato definito in epoca molto recente con la pronuncia di una sentenza in grado di appello che, pur avendo ridimensionato le responsabilità di alcuni degli imputati, ha comunque confermato l’esistenza di un sistema corruttivo più ristretto, ma comunque grave, nell’ambito del quale un ruolo rilevante è stato svolto dall’interessato;

- quest’ultimo ha affermato, in termini generici e senza allegare alcuna documentazione utile alla valutazione delle richieste avanzate, che la propria posizione sarebbe stata definita con esito per lui favorevole, circostanza quest’ultima della quale non si ha evidenza;

- si tratta di una vicenda che, nel suo complesso e per la gravità della situazione emersa, risponde ad un interesse informativo della collettività considerando la quantità di persone coinvolte ed il ruolo ricoperto dalle medesime, nonché l’intervenuta definizione in epoca molto recente del relativo processo, come evidenziato dalla reperibilità in rete di articoli pubblicati nel mese di XX; 

- occorre rilevare che la richiesta di rimozione degli articoli avanzata con il reclamo incontrerebbe in ogni caso le limitazioni di cui all’art. 17 del Regolamento in quanto gli articoli oggetto di reclamo, che all’atto della pubblicazione rispondevano ad esigenze informative connesse all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, sono legittimamente conservati all’interno dell’archivio on-line dell’editore e rispondono ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento che infatti contempla specifici limiti alla esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento); 

- analogamente, la richiesta di deindicizzazione dei medesimi articoli, avanzata in via subordinata all’editore, implicherebbe di fatto, la rimozione degli interi articoli dalla rete e non solo la loro irreperibilità in associazione al nome e cognome del reclamante, come invece avviene quando l’istanza è rivolta ai motori di ricerca; ciò in quanto la deindicizzazione richiesta all’editore si attua attraverso l’apposizione all’intera pagina in cui è pubblicato l’articolo di misure tecniche che ne escludono la reperibilità dall’esterno del sito web del giornale con qualunque chiave di ricerca;

- non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l’accoglimento della richiesta posto che gli articoli in questione riguardano un processo di particolare rilevanza pubblica, anche per il numero di persone coinvolte, e di perdurante attualità stante i recenti sviluppi giudiziari che si pongono in una linea di continuità narrativa con il contenuto degli stessi;  

- resta salvo il diritto dell’interessato di ottenere dall’editore, in presenza dei relativi presupposti, l’aggiornamento o l’integrazione di contenuti che risultino incompleti o inesatti anche alla luce degli sviluppi giudiziari determinatisi a far data dalla pubblicazione degli articoli oggetto di reclamo; questi ultimi devono essere opportunamente comprovati, come previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 6806 del 2023, la quale dispone che l’editore sia tenuto ad intervenire a fronte di una richiesta di cancellazione, deindicizzazione e aggiornamento avanzata dall’interessato, purchè le circostanze a fondamento della richiesta – in particolare l’inesattezza dei dati – siano comprovate tramite “elementi di prova pertinenti e sufficienti, idonei a suffragare la sua richiesta e atti a dimostrare il carattere manifestamente inesatto delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato”;

- né, contrariamente a quanto eccepito dal reclamante, l’aggiornamento di un articolo già pubblicato può essere equiparato ad una rinnovata diffusione delle informazioni ivi contenute, come se si trattasse di una ripubblicazione della medesima notizia; la funzione dell’aggiornamento è infatti quella di integrare le informazioni già a suo tempo pubblicate tenuto conto dell’evoluzione successiva della vicenda narrata in modo tale che possa restituire al pubblico dei potenziali lettori una rappresentazione attuale della stessa;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il reclamo; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 17 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori