Provvedimento del 3 luglio 2026 [10273026]
Provvedimento del 3 luglio 2026 [10273026]
[doc. web n. 10273026]
Provvedimento del 3 luglio 2026
Registro dei provvedimenti
n. 490 del 3 luglio 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino, componente, e l’avv. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui all’art. 139 del Codice e al relativo allegato 1 (di seguito “Regole deontologiche”);
VISTI i reclami presentati dai sigg. XX e XX in data 14 aprile 2025 e 14 luglio 2025 ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con cui è stata lamentata una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte di RTI S.p.a
ESAMINATA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;
1. FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA
Il Garante ha ricevuto due reclami provenienti dai genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007 relativamente alla diffusione, da parte del medesimo titolare – RTI S.p.a. – di immagini riguardanti il cadavere.
1.1 Reclamo del 14 aprile 2025
Con il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in data 14 aprile 2025 i signori XX e XX – assistiti dal proprio legale - hanno lamentato una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione – nel corso della puntata de “XX” del XX (sul sito è riportata la data del XX) dal titolo “XX”– di immagini ritraenti l’interno della loro abitazione e in particolare dell’area in cui è stato rinvenuto il corpo della figlia Chiara «imbrattata di copiose macchie di sangue» e delle gambe del cadavere della figlia «disteso in posizione prona sulle scale con la testa rivolta verso gli scalini più in basso».
I reclamanti, in particolare, hanno ritenuto che siffatto trattamento configurasse una violazione della dignità della vittima e loro, in qualità di genitori, nonché una violazione del principio di essenzialità dell’informazione, quali richiamati dall’art. 1 e 137 del Codice.
1.1.1 Attività svolta
Con nota del 29 maggio 2025 il Garante ha chiesto a RTI S.p.a. (di seguito anche solo “la Società”) di fornire osservazioni in merito a quanto lamentato nel reclamo del 14 aprile 2025 relativo al servizio de “XX”, rilevando la presenza di ulteriori immagini aventi ad oggetto gli stessi contenuti oggetto di doglianza (chiazze di sangue e parti del cadavere).
Con nota del 17 giugno 2025 la Società, nel mettere a disposizione il video della puntata oggetto di reclamo, ha risposto eccependo il difetto di legittimazione dei reclamanti; nel merito dei contenuti ha rappresentato che:
- le parti del video espressamente indicate dai reclamanti («dal minuto XX al minuto XX circa») costituiscono l’anteprima (“Estratto”) della puntata la quale «non poteva che ricomprendere anche alcune immagini della c.d. “scena del crimine”, anche al fine di fornire agli spettatori una ricostruzione completa degli eventi antecedenti all’attuale riapertura del caso giudiziario, di cui si stanno occupando tutti gli organi informativi e i media»;
- l’Autorità ha esteso la richiesta di osservazioni ad altre “analoghe immagini” rispetto a quelle indicate dai reclamanti senza specificare quali; tuttavia essendo il reclamo chiaramente circoscritto al solo Estratto ivi specificamente indicato, la Società «non può fornire alcuna osservazione circa immagini ulteriori rispetto a quelle oggetto delle doglianze dei Reclamanti»;
- ha provveduto alla cancellazione dell’Estratto indicato dai reclamanti «quale forma di rispetto della Società nei riguardi dei sig.ri Poggi e della memoria della vittima».
Con nota del 24 giugno 2025, i reclamanti - tramite il proprio legale - nel replicare alle argomentazioni della Società hanno eccepito che:
- sotto il profilo del difetto di legittimazione, il Regolamento ha lasciato alla discrezionalità degli Stati Membri estenderne l’applicazione alle persone decedute: il Garante, d’altra parte, ha sempre riconosciuto tale tutela e l’art. 2-terdecies del Codice «conservando la tutela già riconosciuta in favore delle persone decedute, ha voluto estendere a loro anche i nuovi diritti previsti dal Regolamento europeo agli articoli da 15 a 22», volendo aggiungere delle tutele ulteriori e non escludere quelle già riconosciute;
- sotto il profilo dell’essenzialità dell’informazione, le doglianze si riferiscono in termini specifici al fatto che «le immagini del cadavere della povera Chiara e delle scale dell’abitazione imbrattate di sangue non siano state oscurate»; immagini ritenute non pertinenti rispetto al tema del servizio;
- la rimozione dell’Estratto conferma un riconoscimento di responsabilità in ordine agli illeciti contestati.
1.2 Reclamo del 14 luglio 2025
In data 14 luglio 2025 i signori XX e XX – assistiti dal proprio legale - hanno presentato un nuovo reclamo in relazione alla diffusione – nel corso della puntata di “XX” del XX – di immagini ritraenti la gamba del cadavere della figlia Chiara in cui erano presenti una ferita e dei lividi, corredate dalle dettagliate descrizioni delle possibili cause.
I reclamanti hanno sostenuto che anche siffatto trattamento configurasse una violazione della dignità della vittima e loro, in qualità di genitori, nonché una violazione del principio di essenzialità dell’informazione, quali richiamati dall’art. 1 e 137 del Codice.
In particolare, hanno sostenuto che «la messa in onda di quelle immagini non aveva alcuna utilità al fine di far comprendere (o meglio comprendere) al telespettatore il contenuto del servizio, ma aveva con ogni evidenza un esclusivo intento “sensazionalistico”»; inoltre hanno sostenuto che le valutazioni riportate non rispettano i canoni della serietà essendo state rilasciate, a distanza di 18 anni, da due soggetti - perito balistico e esperto di arti marziali - mai coinvolti nelle indagini e sostenitori di tesi (peraltro confliggenti) mai abbracciate da chi invece ha partecipato alle indagini nell’immediatezza dei fatti.
1.2.1Attività svolta
Con nota del 23 settembre 2025 il Garante ha chiesto a RTI S.p.a. di fornire osservazioni in merito a quanto lamentato nel reclamo del 14 marzo relativo al servizio di XX.
Con nota del 13 ottobre 2025 la Società, ha risposto eccependo anche in questa sede il difetto di legittimazione dei reclamanti; nel merito dei contenuti ha rappresentato che:
- l’utilizzo delle immagini contestate risulta strettamente necessario a consentire ai telespettatori di comprendere le argomentazioni spese dagli esperti intervistati al fine di ricostruire la dinamica dell’aggressione che ha subito la vittima, tenuto conto del contesto globale del servizio incentrato su tale tema, nel quadro generale di un rinnovato interesse pubblico alla vicenda di cronaca determinato dalla riapertura delle indagini;
- il parametro di serietà invocato dai reclamanti non assurge a criterio di valutazione della liceità dei trattamenti, secondo il Regolamento, il Codice e le relative Regole deontologiche, queste ultime «da intendersi come “di stretta interpretazione”, proprio perché “limitative” del diritto all’informazione»; in ogni caso i soggetti intervistati sono riconosciuti esperti nei propri settori di pertinenza, a nulla rilevando che non abbiano partecipato alle indagini;
- ha provveduto alla cancellazione del servizio e delle immagini oggetto di doglianza «quale forma di rispetto della Società nei riguardi dei sig.ri Poggi e della memoria della vittima».
Con nota del 15 ottobre 2025, i reclamanti - tramite il proprio legale – hanno replicato alle argomentazioni della Società ribadendo la propria legittimazione e inoltre hanno eccepito che:
- sotto il profilo dell’essenzialità dell’informazione, RTI S.p.a. non fornisce di fatto argomentazioni per sostenere che «dalla semplice visione di una foto sarebbe stato possibile - contrariamente a quanto sostenuto da tutti gli esperti che si sono succeduti nel corso del lunghissimo iter processuale che ha condotto alla condanna dell’assassino di Chiara Poggi - arrivare a ricostruire l’aggressione secondo le modalità indicate dai due esperti intervistati»;
- il canone della serietà è stato richiamato «per sostenere che il giornalista non può nascondersi dietro teorie palesemente non serie al fine di ritenersi libero di pubblicare dati e/o immagini che violano la dignità delle persone», precisando in tal senso che «la pubblicazione di dati e/o immagini sensibili - che indubbiamente hanno turbato in questo caso i familiari della vittima Chiara Poggi – per essere legittima doveva essere giustificata dalla esigenza di dare una notizia connotata quantomeno da un minimo di “serietà” e non una notizia basata su tesi ed argomenti palesemente inconsistenti»;
- la rimozione delle immagini conferma un riconoscimento di responsabilità in ordine agli illeciti contestati.
2. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI E SANZIONATORI E DIFESE DELLA PARTE
2.1. Avvio del procedimento (art. 166, comma 5)
In data 28 gennaio 2026, il competente Dipartimento ha portato all’attenzione del Collegio del Garante la situazione complessiva concernente il trattamento di dati e immagini afferenti ai procedimenti penali relativi all’omicidio di Chiara Poggi, evidenziando la complessità dell’attività istruttoria destinata a tali istanze e manifestando l’intenzione di avviare gli opportuni procedimenti sanzionatori volti all’adozione di eventuali provvedimenti correttivi e sanzionatori.
In base all’esame degli elementi acquisiti nel corso delle attività sopra descritte e all’accertamento delle presunte violazioni, il Garante ha provveduto a notificare alla Società, in data 27 febbraio 2026, l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione dell’art. 5, par. 1 e dell’art. 85 del Regolamento, degli art. 136 ss. e, in particolare, dell’art. 137 del Codice, nonché degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e, conseguentemente, dell’art. 2-quater del Codice che dispone che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento».
2.2. Difese della Parte (art. 166, comma 6, del Codice)
La Società, in data 28 marzo e 1° aprile 2026, ha inviato i propri scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, dai quali emergono le seguenti argomentazioni:
- in via preliminare, sussisterebbe un difetto di legittimazione dei reclamanti, per giunta pretermesso nella comunicazione ex art. 166, comma 5 dell’Autorità, circostanza che non consentirebbe «di analizzare le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione di avviare il presente procedimento all’esito delle risultanze dell’istruttoria posta in essere dal Garante, con la conseguente compressione del diritto di difesa». Tale difetto di legittimazione deriverebbe dal fatto che il Considerando 27 disporrebbe l’inapplicabilità del Regolamento ai dati personali delle persone decedute e che la facoltà degli Stati Membri di prevedere norme per il trattamento di tali dati sarebbe «una deroga – non un’estensione naturale del sistema –» e, dunque, andrebbe «interpretata restrittivamente (CGUE, Huber c. Germania, C-524/06, § 52; principio di stretta interpretazione delle deroghe alle norme di protezione dei diritti fondamentali, affinché non si creino differenti livelli di tutela all’interno dell’Unione Europea, al fine di non creare situazioni concrete di diseguaglianza tra i vari Stati membri) ». Non sarebbe, del resto, «giuridicamente ammissibile che una norma nazionale possa essere in aperto contrasto con un Regolamento europeo». A riguardo, dovrebbe, infatti, evidenziarsi un contrasto tra la disposizione di cui all’art. 2-terdecies del Codice e quelle di cui all’art. 77 GDPR e agli artt. 140-bis e 141 del Codice Privacy, «laddove contemplano il diritto di proporre reclamo all’Autorità – diritto da intendersi, naturalmente, come distinto rispetto ai sopra citati diritti ex artt. 15-22 GDPR – limitano tale possibilità all’interessato sottoposto al trattamento, non riscontrandosi nelle citate fonti alcuna “estensione” in favore di soggetti terzi nell’ipotesi di decesso di quest’ultimo». In senso analogo opererebbe, per giunta, «la previsione di cui al secondo comma dell’art. 142 del Codice Privacy, ove si prescrive che “Il reclamo è sottoscritto dall’interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore … che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati …», in quanto, nel caso di specie, tali requisiti sarebbero del tutto assenti, dal momento che i reclamanti non potrebbero «assumere la veste di interessati del trattamento, con l’ulteriore ed ovvia conseguenza che - ammesso e non concesso possano esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento - di certo non possono promuovere alcun reclamo ai sensi della normativa su richiamata. 2 Cfr. Art. 2-terdecies del Codice Privacy, primo comma»;
- inoltre, gli artt. 136 e 137 del Codice non sarebbero applicabili ai casi di specie in quanto trovano «la loro legittimazione dall’art. 85 GDPR, quindi da uno specifico articolo di un regolamento europeo che non trova applicazione ai dati riferibili ai defunti», circostanza che «è derogata nel Codice Privacy solo all’art. 2-terdecies, non certo nel Titolo XII rubricato “Giornalismo, libertà di informazione e di espressione” in cui rientrano gli artt. 136-139»; ciò varrebbe anche per quanto concerne le Regole Deontologiche. Il Garante avrebbe, pertanto, «attribuito ad un soggetto defunto la qualifica di “interessato” ai sensi del GDPR e, per l’effetto, del Codice Privacy, ritenendo, pertanto, applicabili al caso di specie una serie di norme finalizzate a regolare il trattamento di dati personali per finalità informative che, al contrario, stante la vigente cornice normativa, non possono riguardare le informazioni riferibili ai soggetti deceduti». Da ciò discenderebbe la mancanza di «presupposti per legittimare l’elevazione di un’eventuale sanzioni da parte dell’Autorità nei riguardi di RTI»;
- ad ogni modo, anche ove fossero applicabili le norme di cui sopra, poiché il c.d. caso Garlasco rappresenta «un caso di cronaca di rinnovata ed ampia risonanza, anche in ragione dei recenti sviluppi che hanno condotto alla riapertura delle indagini, e che hanno richiamato nuovamente l’attenzione pubblica su un fatto di particolare interesse», il principio di minimizzazione andrebbe applicato «in una maniera tale da non ostacolare il corretto esercizio del diritto di cronaca (e quello di critica sui fatti di cronaca) ». Ciò, in quanto, «anche l’art. 6 delle succitate Regole Deontologiche ammette l’informazione, anche “dettagliata”, quando indispensabile per descrivere i “modi particolari” in cui il “fatto” è avvenuto” e “lo stesso principio di minimizzazione dei dati, che impone che i dati siano “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario”, non opera di certo come criterio assoluto nell’ambito del trattamento per finalità giornalistiche». Infatti, dal momento che «l’art. 85 GDPR, come noto, costituisce lex specialis rispetto all’art. 5, par. 1, lett. c4 : negli Stati Membri che hanno adottato deroghe per le finalità giornalistiche (come l’Italia con gli artt. 136-139 del Codice Privacy, di cui si dirà infra)», il principio di minimizzazione cederebbe «al test di essenzialità contestualizzata, che richiede non l’assenza di qualsiasi dato eccedente il minimo assoluto, ma la proporzionalità rispetto alla finalità informativa concretamente perseguita». Pertanto, il Garante avrebbe applicato «il principio di minimizzazione in vacuo, senza operare il doveroso bilanciamento con la libertà di informazione imposto dall’art. 85 GDPR e dall’art. 10 CEDU», in contraddizione con quanto affermato dalla Corte EDU in Axel Springer AG c. Germania (Grande Camera, 7 febbraio 2012, § 83 e 84), «ove si afferma che le autorità nazionali non possono applicare meccanicamente principi limitativi della libertà di stampa senza effettuare un genuino bilanciamento con l’interesse informativo»; con specifico riferimento al servizio de XX, pur essendo il reclamo finalizzato a contestare l’utilizzo del solo “estratto”, il Garante avrebbe, invece, esteso «unilateralmente la contestazione rispetto all’Estratto inizialmente oggetto di Reclamo», omettendo di «dettagliare gli ulteriori Estratti» tanto che «non è né specificata la durata di ciascun segmento, né viene descritto puntualmente il contenuto delle Immagini (in via del tutto generica le si definisce come “immagini ritraenti l’area in cui è stato rinvenuto il corpo di Chiara Poggi, alcune delle quali danno particolare evidenza al sangue e a parti del cadavere della vittima”)». La comunicazione ex art. 166, comma 5 del Codice risulterebbe altresì, «carente di qualsivoglia specificazione rispetto al contesto narrativo in cui si inseriscono le Immagini e alla funzione informativa che assolvono», non operando, per giunta, «alcuna distinzione qualitativa tra immagini che ritraggono unicamente la scena del crimine (ad esempio la scala) e immagini che ritraggono (in via del tutto circoscritta a parziale) il corpo della vittima» e non spiegando «in alcun modo perché tali ulteriori Immagini non siano state oggetto della richiesta di informazioni del 29.5.2025, venendo introdotte solo con la Comunicazione stessa». Ciò avrebbe, per di più, impedito alla Società di svolgere puntualmente la propria difesa, in quanto «RTI non ha potuto formulare osservazioni specifiche sugli Estratti individuati autonomamente dal Garante, non essendo questi stati identificati nella richiesta istruttoria», poiché non avrebbe potuto contraddire ciascuna specifica contestazione; inoltre l’Autorità avrebbe esercitato «un potere d’ufficio che, pur laddove lo si ritenesse ammissibile, avrebbe in ogni caso richiesto un separato contraddittorio o, quantomeno, la specificazione delle immagini ritenute rilevanti nella fase istruttoria, prima dell’avvio del presente procedimento»;
- inoltre, sempre con riferimento alla puntata delle XX, rileverebbe anche il fatto che «le Immagini appaiono, in tutta evidenza, strumentali ad illustrare i particolari della scena del crimine, strettamente correlati alle successive vicende giudiziarie e, a fortiori, all’attuale riapertura del caso, con l’obiettivo precipuo di ricostruire la reale dinamica dell’evento e di rilevare possibili incongruenze tra quanto cristallizzato nei precedenti gradi di giudizio e gli elementi emersi di recente» e che tali aspetti sarebbero «funzionali a consentire ai telespettatori una più chiara disamina del complessivo quadro probatorio, tenendo in debito conto che quanto accaduto ha assunto nuova e conclamata rilevanza, anche in ragione dei dettagli ufficiosamente emersi circa l’efferatezza e la potenziale partecipazione di più soggetti all’azione delittuosa». Pertanto, la Società, attraverso la pubblicazione degli estratti avrebbe «preso in considerazione aspetti di stretto interesse pubblico, nell’esercizio del diritto di cronaca – nei limiti dei principi su menzionati – e della rappresentazione d’insieme di un quadro probatorio dimostratosi particolarmente complesso, anche a distanza di anni». Tali estratti, infatti, sarebbero stati «finalizzati a comporre il quadro documentato nella Puntata e ad illustrare – inter alia – eventuali incongruenze tra quanto rilevato sulla scena del crimine nell’immediatezza dell’omicidio e i nuovi elementi che hanno condotto alla riapertura delle indagini. In altre parole, gli Estratti, lungi dall’intenzione di ledere la dignità della vittima e quella dei genitori, miravano a soddisfare l’interesse pubblico alla conoscenza dei nuovi profili emersi, in pieno esercizio del diritto di cronaca, e a ripercorrere la ricostruzione di un fatto criminoso che ha coinvolto e impressionato in maniera particolare l’intera collettività». A riguardo, la Società ha osservato anche che «l’articolo 137, comma 3, in esame non crea un divieto assoluto di diffusione di immagini di carattere forense: disciplina una necessaria ponderazione, imponendo di verificare se l’immagine sia essenziale alla comprensione del fatto» e che «nello stesso senso è anche l’impianto derivante dalle Regole Deontologiche», le quali «non creano un divieto assoluto per le immagini pubblicate, bensì prevedono un test di essenzialità e proporzionalità contestualizzata identico a quello previsto dall’art. 137, comma 3, del Codice Privacy». Da ciò deriverebbe che «le Regole Deontologiche e l’art. 137, comma 3, del Codice Privacy non pongono un divieto in re ipsa per le immagini di cadaveri o di lesioni: esigono che la loro diffusione rispetti il canone di essenzialità». In aggiunta, viene ricordata la distinzione tra le «immagini esibite per impatto emotivo: quelle che mostrano il corpo o le lesioni al solo scopo di colpire la sensibilità del pubblico, senza alcun nesso con un contenuto informativo specifico» e le «immagini forensi contestualizzate: quelle inserite a supporto di una spiegazione tecnica che non potrebbe essere compresa senza il riferimento visivo»; in particolare, viene rammentato che queste ultima «possono superare il test di essenzialità quando il nesso funzionale è documentato e specifico». In proposito viene, osservato che «nel caso di specie, gli Estratti erano funzionali a illustrare, con riferimenti specifici connessi allo stato dei luoghi e alla posizione in cui era stato rinvenuto il corpo della vittima, le argomentazioni concernenti la scena del crimine e la ricostruzione del delitto oggetto della Puntata» e che «la descrizione verbale di tali circostanze – senza il supporto visivo – non avrebbe consentito al telespettatore di verificare la plausibilità delle tesi illustrate nel corso della Puntata, privando quest’ultima della sua funzione informativa essenziale»;
- per di più, «il trattamento dei dati contenuti nelle Immagini appare strettamente necessario a fornire ai telespettatori una ricostruzione completa degli eventi antecedenti all’attuale riapertura del caso giudiziario, a cui tutti gli organi informativi e i media stanno dedicando ampio spazio, in attesa della chiusura delle indagini e del potenziale avvio di un nuovo procedimento penale»; a ciò andrebbe, per altro verso, aggiunto che «le Immagini contestate dall’Autorità ricomprendono: o riproposizioni del medesimo Estratto, o immagini della scena del crimine del tutto prive di riferimenti al corpo della vittima, o, ancora, una singola immagine del corpo della vittima del tutto sfocata»;
- a tanto viene, in ogni caso, aggiunto che: «le Immagini contestate assolvono, come già evidenziato, a plurime funzioni informative essenziali: (a) funzione documentale: le Immagini della scena del crimine costituiscono la prova visiva della dinamica del delitto, aspetto strettamente connesso alla finalità informativa – di cronaca e critica – perseguita dalla Puntata, che, appunto, ricostruisce criticamente la dinamica dell’omicidio, anche mettendo in discussione alcuni elementi della ricostruzione accusatoria. La visualizzazione delle Immagini è del tutto funzionale a tale analisi critica, consentendo ai telespettatori di valutare la plausibilità delle diverse ricostruzioni proposte; (b) funzione contestualizzante: le Immagini consentono al pubblico di comprendere il contesto spaziale in cui si è consumato il delitto, elemento essenziale per valutare alcune questioni processuali controverse (es. la possibilità che l’aggressore sia fuggito senza lasciare tracce ematiche, la compatibilità dei tempi di azione con gli orari accertati); (c) funzione memoriale-identitaria: le Immagini assolvono anche alla funzione di preservare la memoria collettiva su un fatto di rilevanza storico-sociale, impedendo che l’oblio cancelli la portata e la gravità dell’evento. Il delitto di Garlasco ha segnato profondamente la comunità locale e nazionale, divenendo anche paradigma delle problematiche connesse alla violenza di genere»;
- con riguardo al servizio di XX, non sarebbe possibile determinare «che tipo di rilevanza ha assunto per l’Autorità la rimozione del Servizio da parte della deducente, gesto che, occorre ribadire, è stato eseguito senza prestare alcuna acquiescenza alle argomentazioni spese dai Reclamanti e ribadendo l’assoluta essenzialità delle Immagini per il corretto perseguimento delle finalità informative perseguite dal Servizio stesso»;
- sempre con riferimento alle immagini trasmesse nel corso del programma XX, è stato altresì rilevato che «il trattamento dei dati contenuti nelle Immagini risulta strettamente necessario a consentire ai telespettatori di comprendere le argomentazioni degli esperti intervistati con la finalità di ricostruire la dinamica dell’aggressione subìta da Chiara Poggi. In difetto, i soggetti intervistati non avrebbero potuto illustrare le dichiarazioni che poi sono state effettivamente rese nel Servizio»; inoltre, «le Immagini sono essenziali al contenuto stesso del Servizio, incentrato sulle modalità di aggressione della vittima, da cui è ragionevolmente possibile desumere spunti di riflessione circa le caratteristiche e le peculiarità del presunto autore dell’omicidio (come rappresentato dall’esperto balistico […]). Attraverso la pubblicazione delle Immagini, RTI ha preso in considerazione aspetti di stretto interesse pubblico, nell’esercizio del diritto di cronaca – nei limiti dei principi su menzionati – e della rappresentazione d’insieme di un quadro probatorio dimostratosi particolarmente complesso, anche a distanza di anni». Per giunta viene contestato che sarebbero infondate le «tesi dei Reclamanti, e in particolare, il seguente profilo: “ai fini della comprensione della notizia che si voleva dare non aveva alcuna utilità mandare in onda in chiaro l’immagine della gamba del cadavere della povera Chiara, atteso che il telespettatore medio non può certo avere le cognizioni tecniche di un esperto in grado di valutare la compatibilità della ferita e dei lividi presenti sulla gamba del cadavere di Chiara con le modalità dell’aggressione». Pertanto, posto che «il concetto di “serietà” non è regolamentato nella normativa di riferimento, bensì assurge a requisito del tutto soggettivo ed arbitrario», la Società ha precisato che «le persone intervistate nel Servizio sono riconosciute quali esperti nei propri settori di competenza (come può desumersi da una semplice ricerca online), non certo soggetti chiamati a commentare le Immagini in maniera sommaria ed approssimativa […] senza disporre delle conoscenze e dei requisiti di professionalità richiesti e necessari ad esprimere un parere su un delitto tanto efferato. Anche l’assunto per cui i soggetti intervistati nel Servizio non abbiano mai “partecipato alle indagini sull’omicidio” è del tutto ininfluente ai fini in esame; diversamente opinando, dovrebbe vietarsi il trattamento dei dati personali riferibili alla vittima effettuato da quasi tutti gli addetti ai lavori che commentano (quotidianamente) immagini ed informazioni tratte dal caso di cronaca in commento». Le immagini in questione, dunque, non andrebbero considerate illecite, «poiché sono volte ad esplicare le valutazioni rese dagli intervistati, rispecchiando in concreto il principio dell’essenzialità dell’informazione. In difetto, come già ribadito, i soggetti intervistati non avrebbero potuto illustrare le dichiarazioni che poi sono state effettivamente rese nel Servizio. Non è, infatti, possibile ritenere sussistente un divieto assoluto e generale di pubblicazione di immagini, occorrendo operare un bilanciamento, caso per caso, che contemperi il diritto alla riservatezza e al rispetto della sfera privata della persona con il diritto generale di cronaca e di critica, purché nell’ottica della essenzialità e ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita, specie se esuli dalla semplice soddisfazione della curiosità del lettore». Al riguardo, la Società ha formulato le medesime osservazioni effettuate per il servizio de XX in merito al fatto che «le Regole Deontologiche e l’art. 137, comma 3, del Codice Privacy non pongono un divieto in re ipsa per le immagini di cadaveri o di lesioni: esigono che la loro diffusione rispetti il canone di essenzialità» e ha richiamato la distinzione tra le «immagini esibite per impatto emotivo» e le «immagini forensi contestualizzate» ribadendo che queste ultime «possono superare il test di essenzialità quando il nesso funzionale è documentato e specifico». In proposito viene, osservato che «le immagini della gamba di Chiara Poggi erano funzionali a illustrare, con riferimento anatomico preciso, le argomentazioni di un perito balistico e di un esperto di arti marziali circa la localizzazione, morfologia e orientamento delle lesioni» e che «la descrizione verbale di tali caratteristiche, senza il supporto visivo, non avrebbe consentito al telespettatore di verificare la plausibilità delle tesi degli esperti, privando il servizio della sua funzione informativa essenziale»;
- per quanto attiene il profilo della serietà, la circostanza che il perito balistico e l’esperto di arti marziali non abbiano partecipato alle indagini non escluderebbe «la rilevanza informativa delle loro analisi: il dibattito scientifico e giudiziario si nutre anche di perizie alternative e di tesi contrarie a quelle accolte nelle sedi ufficiali. RTI ha consentito agli stessi di esprimere le loro opinioni come tali, senza sostenere che avessero carattere di accertamento ufficiale: ma comunque costoro e RTI hanno esercitato chiaramente l’insopprimibile diritto di critica, che peraltro in materia giudiziaria ha limiti ancor più ampi»;
- rispetto alle immagini trasmesse da entrambi i programmi televisivi, sussisterebbe, dunque, un nesso funzionale, specifico e documentabile. Per di più il Garante non avrebbe verificato che, sotto il profilo dell’idoneità, «il mezzo utilizzato (i.e. le Immagini) era idoneo al fine perseguito (i.e. (i.e. comprensione delle argomentazioni degli esperti) »; sotto il profilo della necessità, non «esisteva un mezzo alternativo – parimenti efficace sul piano informativo – che avrebbe comportato un minore impatto sulla dignità della vittima»; sotto il profilo della proporzionalità, il sacrificio della libertà di informazione non sarebbe stato proporzionato al vantaggio conseguito in termini di protezione della dignità. In particolare, viene contestato che il Garante abbia svolto tali valutazioni in sede di avvio del procedimento sanzionatorio. Ciò parrebbe contraddire quanto sancito dalla Corte EDU nelle decisioni Von Hannover c. Germania n. 2 (Grande Camera, 7 febbraio 2012, §§ 108-113) e Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia (Grande Camera, 10 novembre 2015, §§ 90-939 ), dal momento che «il caso di specie è evidentemente oggetto di rinnovato dibattito pubblico (riapertura indagini) e gli Estratti servivano a rendere intelligibili le valutazioni sulla ricostruzione delle dinamiche del delitto attraverso la scena del crimine; senza le Immagini, il contenuto della Puntata sarebbe stato compromesso». Infatti, viene osservato che sotto il profilo del contributo a un dibattito di interesse pubblico, senza le Immagini, il Servizio sarebbe stato incomprensibile; sotto il profilo della notorietà del soggetto e oggetto della pubblicazione, «il “caso Poggi” è una vicenda di cronaca giudiziaria di rilevanza nazionale»; sotto il profilo del comportamento anteriore dell’interessato, tale criterio non sarebbe applicabile al defunto, ma rilevante per contestualizzare la legittima aspettativa di riservatezza; per quanto attiene alla modalità di ottenimento, «le Immagini provenivano dagli atti del procedimento penale e le relative modalità di acquisizione non hanno mai costituito un elemento di contestazione né da parte dei Reclamanti, né da parte dell’Autorità»; per quanto riguarda contenuto, forma e conseguenze della pubblicazione, «le immagini erano inserite in un contesto analitico strutturato, non esibiti per impatto emotivo isolato»;
- mancherebbe, inoltre, un riferimento al principio del “margine di apprezzamento editoriale” sancito dalla Corte EDU, alla stregua del quale «i giornalisti godono di un margine di apprezzamento nelle scelte editoriali – inclusa la decisione di utilizzare materiale visivo di impatto – purché tali scelte siano in buona fede e finalizzate a fornire informazioni accurate su questioni di interesse pubblico (Jersild c. Danimarca, § 3111; Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia, Grande Camera, 20 maggio 1999, § 65, cfr. la sentenza Goodwin, p. 500, § 39, e Fressoz e Roire, cit., § 5412)»;
- non sarebbe, infine, possibile richiamare il provvedimento del 24 aprile 2008 [doc web n.1519915] del Garante per la protezione dei dati personali, per via di una serie di differenze sostanziali tra il caso di specie e il precedente, tra le quali «a) il divario qualitativo delle immagini: “raccapriccianti” vs. forensi […] b) L’acquisizione potenzialmente illecita delle immagini […] c) L’assenza di nesso funzionale […] d) La distanza temporale e il contesto procedimentale […] e) Il mutato quadro normativo […] f) La misura irrogata». Sarebbe, invece, più opportuno far riferimento all’iter argomentativo del provvedimento del 8 ottobre 2015, n. 520 [doc. web n. 4363110] del Garante per la protezione dei dati personali.
3. VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ
Occorre premettere che l’Autorità è chiamata a pronunciarsi su un caso sul quale l’attenzione mediatica è stata - ed è - tale da andare ben oltre l’esercizio del diritto e dovere di cronaca, degradando verso una «continua e morbosa spettacolarizzazione», in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione; ciò, a partire dalle prime indagini e rinnovandosi più recentemente con la loro riapertura. Circostanza che il Garante si è trovato a dover stigmatizzare più volte, rivolgendosi alla generalità degli organi di informazione e richiamando al doveroso rispetto della persona, della sua dignità, quale limite e garanzia nei confronti della vittima, dei familiari, degli indagati e delle persone a vario titolo coinvolte nella vicenda giudiziaria (comunicati stampa del 14 dicembre 2007, 24 agosto 2007, 30 gennaio e 15 maggio 2026 [doc. web nn. 1469751, 1435264, 10215207, 10250954]).
È in tale quadro che sono stati posti all’attenzione dell’Autorità alcuni specifici trattamenti di dati personali sui quali l’Autorità è stata formalmente chiamata ad esprimersi.
Infatti, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese all’Autorità nel corso del procedimento nonché della documentazione acquisita, risulta che nel corso della puntata de “XX” del XX (sul sito è riportata la data del XX), dal titolo “XX”, sono state diffuse immagini ritraenti l’area in cui è stato rinvenuto il corpo di Chiara Poggi, alcune delle quali danno particolare evidenza al sangue e a parti del cadavere della vittima. Tali immagini caratterizzano diverse parti del servizio, una delle quali è quella evidenziata dai reclamanti (parte iniziale, cd. Estratto, indicativamente i primi 30 secondi); altre analoghe sono state rinvenute in successive parti del servizio (si fa riferimento alla versione originale, così come acquisita agli atti, e alle parti corrispondenti indicativamente ai minuti [OMISSIS] talune accompagnate anche da esposizioni particolareggiate degli accadimenti. Se ne aggiungono alcune, seppur sfocate, ritraenti il corpo della vittima (min. 01.36.24).
A riguardo, si osserva che il Garante, a partire dalle doglianze emerse dal reclamo, ha esteso in fase di istruttoria i propri accertamenti anche ad altre parti del servizio che contenevano le stesse immagini già diffuse nell’estratto, unitamente ad altre concernenti il corpo della vittima di analogo impatto. Ciò, nell’ambito dei poteri d’accertamento di cui dispone l’Autorità.
Per quanto riguarda la puntata di “XX” del XX (indicativamente “dal minuto XX al minuto XX") risulta altresì che sono state diffuse immagini ritraenti la gamba del cadavere di Chiara Poggi in cui erano presenti una ferita e dei lividi, corredate da ricostruzioni dettagliate delle possibili dinamiche che hanno portato a tali effetti
Relativamente a quanto fin ora esposto, si evidenzia che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”.
3.1. Legittimazione a presentare il reclamo
Per quanto attiene all’asserita mancanza di legittimazione a presentare il reclamo e alla conseguente inapplicabilità degli artt. 136 e 137 del Codice, nonché delle Regole deontologiche, si osserva quanto segue.
L’art. 4, punto 1), del Regolamento stabilisce che per “dato personale” si intende «qualsiasi informazioni riguardante una persona fisica identificata o identificabile».
A riguardo, il considerando 27, pur specificando che il Regolamento «non si applica ai dati personali delle persone decedute», afferma altresì che «gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute».
In virtù di ciò, il legislatore italiano ha previsto che i «diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione».
Non vi è, dunque, alcuna contraddizione tra l’ordinamento nazionale e l’ordinamento eurocomunitario. Al contrario, il legislatore europeo ha tenuto conto delle particolarità esistenti nei singoli ordinamenti nazionali, lasciando agli Stati membri la facoltà di disciplinare autonomamente il trattamento dei dati delle persone decedute. In proposito, si rammenta che l’art. 2-terdecies del Codice, introdotto con il d.lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101 si pone in continuità storica con la previsione di cui all’ormai abrogato art. 9, comma 3 del Codice, più volte richiamato anche nei provvedimenti del Garante (Provv. 24 aprile 2008 doc web 1519915, Provv. 15 luglio 2006 doc web n. 1310796, 29 novembre e 6 dicembre 2007, doc web nn. 1478059 e 1478083).
Non vi è, pertanto, dubbio, che il legislatore italiano, nell’alveo della deroga di cui al considerando 27 del Regolamento, ha inteso sancire la persistenza dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento anche oltre la vita della persona fisica.
Tale statuizione, comporta un effetto specialmente sotto il profilo rimediale, in quanto consente a «chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione» di esercitare i suddetti diritti presso il titolare del trattamento a nome del de cuius.
Ne consegue che anche il “diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo” in caso di violazione delle norme del Regolamento, sancito dall’art. 77, non può essere interpretato restrittivamente, ma, al contrario, debba essere esteso anche a coloro che possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento, in virtù della statuizione di cui all’art. 2-terdecies del Codice.
Ciò, del resto, è confermato anche dalla giurisprudenza di merito, che in diversi casi ha accolto richieste di soggetti che, sulla scorta dell’art. 2-terdecies del Codice, hanno esercitato i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento con riferimento a dati personali concernenti persone decedute (Trib. Milano, ord., 9 febbraio 2021; Trib. Bologna, ord., 25 novembre 2021; Trib. Roma, ord., 10 febbraio 2022).
Non è stato, invero, rilevato alcun difetto di legittimazione attiva nella presentazione del riscorso volto ad ottenere tutela in sede giurisdizionale presentato da soggetti diversi dall’interessato in senso stretto, sulla base dell’art. 2-terdecies.
Alla stessa stregua, non essendovi alcuna ragione ostativa alla presentazione del ricorso in sede giurisdizionale, non si ritiene di dover rilevare un difetto di legittimazione nella presentazione del reclamo in sede amministrativa presso il Garante.
D’altro canto, sarebbe del tutto irragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto prevedere la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento per «chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione», senza garantire la possibilità di ottenere una tutela effettiva nei casi di diniego da parte del titolare del trattamento.
Si deve, dunque, considerare pacifico il fatto che i soggetti legittimati all’esercizio dei diritti di cui artt. 15-22 del Regolamento in forza della statuizione dell’art. 2-terdecies del Codice siano altresì legittimati anche a rivolgersi al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento e dell’art. 141 del Codice, e, quindi, anche a sottoscrivere il reclamo ai sensi dell’art. 142 del Codice.
Pertanto, nel caso di specie, dal momento che i reclamanti agiscono «a tutela dell'interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione» ai sensi dell’art. 2-terdecies, non si rileva alcun difetto di legittimazione nella presentazione del reclamo al Garante.
3.2 Applicabilità degli artt. 136 e 137 del Codice e delle Regole deontologiche
Al fine di chiarire i profili concernenti l’applicabilità degli artt. 136 e 137 del Codice è necessario svolgere le seguenti considerazioni.
L’art. 85 del Regolamento stabilisce che il diritto degli Stati membri deve conciliare la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, «incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria».
In particolare, ai fini del trattamento effettuato per tali scopi, il medesimo articolo dispone che siano gli Stati membri a prevedere «esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione».
In ragione di ciò, l’art. 136 del Codice stabilisce che ai trattamenti effettuati «nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità» ovvero «dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti» ovvero finalizzati «esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria» si applichi una disciplina speciale ai sensi dell’art. 85 del Regolamento
Rispetto alla diffusione dei dati per le finalità di cui sopra, l’art. 137, comma 3, dispone specificamente che «restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del […] codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico».
Inoltre, si rammenta anche che con delibera del Garante n. 491 del 29 novembre 2018, in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3, sono state adottate le Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche, allegato A.1 al Codice.
L’art. 6 delle Regole deontologiche stabilisce che la divulgazione «di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti».
Inoltre, l’art. 8 delle Regole deontologiche prevede che, salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisca notizie o non pubblichi immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si soffermi su «dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine».
Orbene, alla luce di quanto fin ora rammentato, il combinato disposto dell’art. 85 del Regolamento, degli artt. 136 ss. del Codice e delle Regole deontologiche, rappresenta la condizione di liceità dei trattamenti di dati personali effettuati a scopo giornalistico. Qualora, infatti, il trattamento non venga ricompreso nella particolare deroga prevista per l’ambito giornalistico, in assenza di un’altra valida base giuridica, va considerato illecito.
A riguardo, si ricorda che l’art. 17, par. 1, lett. d) prevede che se i dati personali sono trattati illecitamente, «l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali».
Tutto ciò premesso, dalla visione dei filmati acquisiti e dagli atti d’ufficio si rileva che la diffusione delle immagini ritraenti l’interno dell’abitazione dei reclamanti e, in particolare dell’area in cui è stato rinvenuto il corpo di Chiara Poggi «imbrattata di copiose macchie di sangue» e delle gambe del cadavere della stessa «disteso in posizione prona sulle scale con la testa rivolta verso gli scalini più in basso» (andate in onda nel corso della trasmissione XX del XX) nonché le immagini –ritraenti la gamba del cadavere della figlia Chiara in cui erano presenti una ferita e dei lividi (trasmesse nell’ambito della trasmissione di XX del XX) – non risulta giustificata sotto il profilo dell’"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” e che tale diffusione ha concretato una grave violazione della dignità della vittima e della sua famiglia.
Pertanto, rispetto a tali immagini sussiste il diritto dei familiari a richiedere la cancellazione e l’obbligo del titolare di cancellare, in quanto pubblicati in assenza di una valida condizione di liceità e, dunque, illecitamente.
Mancando l’essenzialità dell’informazione e non essendovi una rilevanza sociale delle immagini diffuse, va considerato illecito il fatto che la Puntata de XX del XX si sia soffermata su dettagli di violenza come l’area in cui è stato rinvenuto il corpo di Chiara Poggi imbrattata di sangue e le gambe del cadavere disteso in posizione prona sulle scale.
Analoga valutazione viene effettuata con riferimento alla puntata di XX del XX e alle immagini ritraenti la gamba del cadavere di Chiara Poggi in cui erano presenti una ferita e dei lividi.
Tali aspetti, prescindono, per giunta, dalla qualifica o meno di “interessato” attribuita ad una persona defunta, né pregiudicano la persistenza dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento in capo ai familiari che vogliano preservarne la dignità.
3.3. Sulla violazione del principio di essenzialità e del principio di minimizzazione
Chiarite le questioni preliminari relative alla legittimazione dei reclamanti e all’applicabilità della speciale disciplina di cui agli 136 ss. del Codice, nonché delle Regole deontologiche in ambito giornalistico, rispetto alle eccezioni sollevate sul merito si rileva quanto segue.
Come già osservato, il Regolamento e il Codice hanno previsto una disciplina speciale volta a contemperare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione e di informazione. Le esenzioni e le deroghe rispetto alla disciplina generale sul trattamento dei dati personali non esonerano tuttavia chi tratta i dati nell’esercizio della libertà di espressione e di informazione dal rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (artt. 1 par.2 e 85 del Regolamento, artt. 1, 136 -139 del Codice) e lo vincolano all’osservanza di alcuni principi, tra i quali quello dell’“essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” (art. 137, comma 3 del Codice). Detto principio - esplicazione del più generale principio di minimizzazione dei dati (art.5 lett. c) del Regolamento - trova specificazione nelle Regole deontologiche la cui osservanza costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento» (art. 2 quater del Codice).
Proprio le Regole deontologiche, d’altra parte, pongono espressamente un limite alla divulgazione di dettagli di violenza o di immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca che possano rivelarsi lesive della dignità della persona (art. 8).
Come più volte ribadito dal Garante, si tratta di garanzie che non vengono meno con il decesso della persona e che possono essere invocate anche dai familiari a tutela della memoria e della dignità della persona deceduta (art. 2-terdecies del Codice e, ex pluribus, provv. n.701 del 23 ottobre 2025, doc. web n. 10218967).
Venendo alla fattispecie di cui al presente provvedimento, come osservato anche dalla Società il c.d. caso Garlasco rappresenta «un caso di cronaca di rinnovata ed ampia risonanza, anche in ragione dei recenti sviluppi che hanno condotto alla riapertura delle indagini, e che hanno richiamato nuovamente l’attenzione pubblica su un fatto di particolare interesse».
Cionondimeno, si deve rilevare che la diffusione delle immagini, raffiguranti il luogo del ritrovamento del cadavere di Chiara Poggi imbrattato di sangue e delle inquadrature parziali sul corpo riverso sulle scale (XX) o le immagini raffiguranti la gamba del cadavere di Chiara Poggi in cui erano presenti una ferita e dei lividi (XX), nulla aggiunge alle notizie sulla vicenda, né risulta indispensabile a descrivere i modi particolari con cui si sono svolti i fatti o a qualificarne i protagonisti.
Anzi, la diffusione delle suddette immagini nel corso della puntata di una trasmissione televisiva deve essere considerata come un dettaglio di violenza ingiustificato a fronte della rilevanza sociale dell’immagine e della notizia che intendeva supportare. Del resto, si tratta di fatti e dinamiche già note da tempo, a cui non occorre aggiungere ulteriori rappresentazioni al fine di chiarirne la descrizione.
In particolare, pur rilevando che il trattamento di cui si discute si inserisce in una cornice di grande attenzione e dibattito sulla attività investigativa effettuata in seguito alla morte di Chiara Poggi, la finalità dichiarata dalla Società di fare luce su alcune ulteriori dinamiche del delitto, è da ritenersi comunque non proporzionata in rapporto agli effetti pregiudizievoli che determina sul diritto al rispetto della dignità della vittima e della sua memoria, diritto che anche ai genitori spetta tutelare.
Pertanto, così come già anticipato al punto precedente, la pubblicazione delle immagini degli ambienti della casa di famiglia imbrattata di sangue e di parti del cadavere non può essere giustificata sotto il profilo dell’essenzialità dell’informazione.
Conseguentemente, poiché l’informazione veicolata dalle immagini in parola durante la puntata non può essere considerata essenziale ai fini del racconto della vicenda, esse non avrebbero dovuto essere pubblicate ai sensi dell’art. 8 delle Regole deontologiche.
Inoltre, si rileva che la diffusione delle immagini ritraenti l’area in cui è stato rinvenuto il corpo di Chiara Poggi, dando particolare evidenza al sangue nonché delle immagini ritraenti il cadavere della vittima o, comunque di sue parti, comporta la violazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), alla stregua del quale i dati devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”, di cui l’essenzialità dell’informazione rappresenta, come già osservato, un’esplicazione.
Invero, il Garante, nel bilanciare il diritto alla riservatezza con il diritto alla libera manifestazione del pensiero, da cui discendono sia il diritto di informare che il diritto di essere informati, ha concluso che le immagini delle macchie di sangue e delle gambe del cadavere di Chiara Poggi, nonché quelle specifiche della ferita e i lividi, sono ingiustamente lesive della dignità personale della vittima e della sua famiglia senza nulla aggiungere alla narrazione dei fatti e delle vicende legate al caso giudiziario che i giornalisti si propongono di raccontare. Non vi è infatti alcuna informazione ulteriore che può essere tratta dalla visione di tali immagini né a beneficio di coloro che contribuiscono al racconto pubblico della vicenda né dei cittadini che intendano informarsi sui fatti e le circostanze del delitto.
Le immagini in questione non concorrono, per altro verso, neanche a conferire profili di originalità alle notizie riportate nel servizio, in quanto non si tratta di particolari “nuovi” rispetto a quanto già riportato abbondantemente in precedenza.
Appare invero che il legittimo esercizio del diritto e dovere di cronaca su una vicenda di indubbio interesse pubblico abbia spinto in questo caso il titolare (ma è con tutta evidenza una tendenza generalizzata) ad attribuire all’utente (spettatore o lettore) un ruolo di “tecnico” al quale affidare la valutazione di dati “scientifici” emersi delle indagini giudiziarie: le c.d. “immagini forensi”, per citare le argomentazioni del titolare. Tale approccio tuttavia esula dai compiti dell’attività giornalistica e finisce inevitabilmente per spostare i confini e i presupposti di liceità della sua azione.
La pubblicazione delle immagini del sangue e del cadavere della vittima, o di sue parti, non supera, pertanto, il test di proporzionalità in quanto il sacrificio della dignità e della riservatezza richiesto non si giustifica alla luce dei benefici informativi che la proiezione di tali immagini ha apportato al dibattito pubblico e ai cittadini.
Proprio questa circostanza avrebbe dovuto far propendere i giornalisti, nell’ambito del c.d. margine di apprezzamento editoriale, ad optare per la non messa in onda di tali immagini nell’ambito dei servizi televisivi.
In virtù di ciò, si deve concludere che la diffusione delle immagini del cadavere della vittima è avvenuta in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 85 del Regolamento, degli art. 136 ss. e, in particolare, dell’art. 137 del Codice, nonché degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e, conseguentemente, dell’art. 2 quater del Codice.
4. CONCLUSIONI
Per i suesposti motivi, l’Autorità ritiene che le dichiarazioni, la documentazione e le ricostruzioni fornite dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e che risultano pertanto inidonee a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo peraltro alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Il trattamento posto in essere dalla società, risulta infatti illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 85 del Regolamento, agli art. 136 ss. e, in particolare, all’art. 137, del Codice, nonché agli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e, conseguentemente, all’art. 2 quater del Codice.
5. MISURE CORRETTIVE
Pur prendendo atto della rimozione di alcune parti della puntata de le XX del XX, si rileva il persistente indugio su talune immagini (la copiosa presenza di sangue sulle scale e il corpo della vittima, indicativamente ai secondi [OMISSI], ai minuti [OMISSIS] dell’attuale versione della puntata disponibile online) che costituiscono elementi eccedenti secondo le ragioni di tutela sopra esposte. Alla luce di ciò, si ritiene di disporne, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), il divieto di trattamento, al pari di quelle già rimosse.
Pertanto, ai sensi dell’art. 58, par.2 lett. f del Regolamento si dispone il divieto di ulteriore diffusione delle immagini delle macchie di sangue e di parti del corpo della vittima quali indicate nell’atto di contestazione, nonché il divieto di diffusione delle immagini di cui ai secondi [OMISSIS], ai minuti [OMISSIS] dell’attuale versione della puntata disponibile online.
Nel prendersi altresì atto della rimozione delle immagini diffuse nel corso della puntata di “XX” del XX (indicativamente “dal minuto XX al minuto XX”) ritraenti la gamba del cadavere di Chiara Poggi in cui erano presenti una ferita e dei lividi, ai sensi dell’art. 58, par.2 lett. f del Regolamento si dispone il divieto di ulteriore diffusione delle suddette immagini quali indicate nell’atto di contestazione
Si rappresenta, inoltre, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
[OMISSIS]
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi degli artt. 57 e 83 del Regolamento, si dichiara l’illiceità del trattamento effettuato da RTI S.p.a., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, n. 8, P.I. 03976881007, ai sensi dell’art. 143 del Codice, per la violazione artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 85 del Regolamento, agli art. 136 ss. e, in particolare, all’art. 137, del Codice, nonché agli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e, conseguentemente, all’art. 2 quater del Codice;
ai sensi dell’art. 58, par.2 lett. f del Regolamento si dispone il divieto di ulteriore diffusione delle immagini
a) relative alle macchie di sangue e di parti del corpo della vittima quali indicate nell’atto di contestazione, nonché il divieto di diffusione delle immagini di cui ai secondi [OMISSIS], ai minuti [OMISSIS] dell’attuale versione della puntata de “XX” del XX disponibile online;
b) raffiguranti la gamba del cadavere di Chiara Poggi in cui erano presenti una ferita e dei lividi diffuse nel corso della puntata di “XX” del XX;
[OMISSIS]
SI DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 3 luglio 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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