Provvedimento del 3 luglio 2026 [10287188]
Provvedimento del 3 luglio 2026 [10287188]
VEDI ANCHE Comunicato stampa del 3 settembre 2026
[doc. web n. 10287188]
Provvedimento del 3 luglio 2026
Registro dei provvedimenti
n. 492 del 3 luglio 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” - di seguito, “Regolamento”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica di cui all’Allegato 1 del Codice (di seguito “Regole deontologiche”);
VISTO il reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento - regolarizzato nelle date del 7 e 8 agosto 2025 - con il quale il signor Raoul Bova, per il tramite del proprio legale di fiducia avv. XX, ha lamentato la diffusione non autorizzata, attraverso le principali piattaforme social e i comuni motori di ricerca, di un file audio estratto da una conversazione privata intercorsa via chat tra lo stesso e un soggetto terzo, evidenziando che tale contenuto sia stato dapprima pubblicato, in assenza di consenso, sul canale Youtube riconducibile al signor Fabrizio Corona (di seguito anche “titolare”), nel corso della puntata “Falsissimo Episodio XX”, divenendo virale;
VISTO che i contenuti oggetto di doglianza sono risultati idonei a ledere in modo significativo la riservatezza dell’interessato, in quanto afferenti a profili che non investono la figura di pubblico rilievo dello stesso, ma che attengono in via esclusiva alla sua sfera intima e affettiva, come desumibile dai contenuti della conversazione in esame;
VISTO il provvedimento del 4 agosto 2025 n. 467 - in www.gpdp.it, doc. web n. 101557699 -con il quale è stato rivolto un avvertimento ai potenziali utilizzatori dei dati personali dell’interessato di cui sopra, evidenziando che “l’eventuale diffusione dell’audio o di contenuti estratti dalla conversazione privata intercorsa tra lo stesso e un soggetto terzo possa verosimilmente violare le disposizioni del Regolamento e del Codice, con tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, ivi previste”;
VISTO, altresì, il successivo provvedimento adottato in via d’urgenza nei confronti del signor Corona in data 20 agosto 2025 n. 479 - in www.gpdp.it, doc. web n. 10159435 - resosi necessario in ragione della perdurante diffusione del contenuto in esame attraverso il relativo profilo Instagram e il format “Falsissimo”( https://....), come ulteriormente rappresentato dall’interessato nella nota integrativa del 18 agosto 2025, dalla quale emergeva il permanere della condotta diffusiva nonostante il precedente intervento dell’Autorità volto a rivolgere un avvertimento nei confronti della pluralità degli utenti della rete, come testé descritto;
VISTO che con il citato provvedimento d’urgenza è stata disposta nei confronti del titolare la limitazione provvisoria del trattamento mediante eliminazione del file audio, con estratti della conversazione privata intercorsa tra l’interessato e un soggetto terzo, dalla puntata “Falsissimo Episodio XX”, a partire dal minuto XX, nonché il divieto di riproduzione e divulgazione, sotto qualsiasi forma, del medesimo contenuto;
VISTA la nota del 21 agosto 2025 con la quale il titolare, per tramite dell’avv. XX – in riscontro al richiamato provvedimento d’urgenza del 20 agosto 2025 n. 479 – ha comunicato la «rimozione della parte (…) di tale audio dalla puntata “Falsissimo Episodio XX”, a partire dal minuto XX», nonché l’eliminazione «dalle pagine del signor Corona e di Falsissimo [de]i reel con le parti di audio» e «dal profilo Tik Tok di Falsissimo sempre per la parte relativa all’audio»;
VISTE le successive note integrative inviate dall’interessato, in particolare quelle datate 12 e 15 settembre 2025, con le quali il medesimo ha altresì lamentato il perdurare del pregiudizio subìto per effetto dell’annuncio, da parte del titolare, di una nuova puntata del format “Falsissimo”, riservata agli abbonati, nella quale il signor Corona avrebbe commentato le dichiarazioni rese dall’interessato in occasione della sua partecipazione alla trasmissione “XX”, prevista per il XX;
VISTA la nota del 12 settembre 2025 (rif. prot. n. 119297/25) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato al signor Fabrizio Corona l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento, degli artt. 2-quater, comma 4, e 137 del Codice, nonché dell’art. 6 delle Regole deontologiche;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”);
CONSIDERATO l’art. 137, comma 3, del Codice, il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità di manifestazione del pensiero restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della persona e, in particolare, il limite dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;
CONSIDERATO l’art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica che, nel chiarire la portata del principio di essenzialità dell’informazione, dispone che “la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica” (comma 2);
RILEVATO, per l’effetto, che il rispetto di tale principio è richiesto non solo a chi esercita professionalmente l’attività giornalistica, ma a chiunque proceda alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, anche mediante l’utilizzo di piattaforme social, come nel caso di specie;
TENUTO CONTO che, sulla base degli elementi emersi durante l’attività istruttoria, è stato accertato che il titolare ha diffuso, nell’ambito della puntata “Falsissimo Episodio XX”, nonché tramite gli ulteriori profili social riconducibili al medesimo, un file audio e contenuti estratti da una conversazione privata intercorsa tra il reclamante e un soggetto terzo;
PRESO ATTO che il riferimento al predetto file audio è risultato, peraltro, rinvenibile anche nella presentazione posta a corredo della puntata “Falsissimo Episodio XX” presente nel canale YouTube del titolare;
CONSIDERATO che, sebbene i fatti e le notizie riportate dal titolare riguardino il reclamante, quale attore e personaggio pubblico, occorre comunque tenere conto, nell’esercizio della libera manifestazione del pensiero, dei limiti previsti dalle norme di riferimento a tutela dei diritti delle persone coinvolte, con particolare riguardo al limite di essenzialità dell’informazione, ancorché si tratti di soggetti di rilievo pubblico;
RILEVATO che, nel caso in esame, i contenuti dell’audio originale inviato dal reclamante al soggetto terzo, così come taluni stralci di chat intercorse tra gli stessi nell’ambito di una conversazione privata, attengono alla sfera affettiva e particolarmente intima dell’interessato, anche tenuto conto del tenore delle parole ivi pronunciate; gli stessi risultano pertanto estranei a fatti di interesse pubblico, nonché privi di un effettivo contributo a un dibattito di rilevanza collettiva, eccedendo rispetto alla finalità informativa e ponendosi, dunque, in contrasto con il richiamato principio di essenzialità dell’informazione;
RITENUTO che la notorietà del reclamante e della sua relazione non valga di per sé a legittimare qualsiasi forma di raccolta e di utilizzo di dati che lo riguardano, dovendosi invece, caso per caso, valutare la sussistenza dei presupposti che rendono lecito il trattamento (cfr. provv. 8 giugno 2023, n. 246 doc. web 9907956; precedentemente, provv. 22 dicembre 2009, doc. web n. 1686747, su cui anche si è espressa Cass. civile sez. I, 16 giugno 2021, n.17217 e Cass. Civ. sez. I, 23 gennaio 2019, n. 1875);
CONSIDERATO d’altra parte che, anche quando la giurisprudenza ha ritenuto legittima la diffusione di contenuti afferenti alla vita privata di personaggi famosi ha comunque espressamente precisato che «ciò che rileva è la circostanza che [tali contenuti] abbiano la funzione di veicolare una notizia di interesse pubblico» (Cass. civ. Sez. I, Ord., 16-06-2022, n. 19515), ancorché inserita nell’ambito di una narrazione di mero “gossip”, ricorsa nel caso di specie;
RITENUTO pertanto che l’offerta al pubblico di un prodotto d’informazione, seppur “leggero” e/o di mero intrattenimento, non possa giustificare un sacrificio del diritto al rispetto della vita privata e personale dell’interessato, anche se inerente a un personaggio pubblico (art. 11, comma 2, delle Regole deontologiche);
RITENUTO che, richiamando il principio espresso da detta giurisprudenza, nel caso in argomento la “natura” dei contenuti afferenti al reclamante costituiscono un trattamento di dati personali eccedente e un’indebita ingerenza nella sfera privata dello stesso, in alcun modo giustificati dalla finalità informativa asseritamente perseguita dal titolare;
CONSIDERATO, al riguardo, che la diffusione di un file audio estratto da una conversazione privata intercorsa via chat tra il reclamante e un soggetto terzo non assume alcuna valenza informativa rispetto al ruolo pubblico da quest’ultimo rivestito ma, come emerso dai commenti espressi dal titolare nel corso della puntata contestata, la stessa appare idonea a integrare una condotta derisoria, finalizzata a ridicolizzare comportamenti assunti nella vita intima dell’interessato;
CONSIDERATO, infine, che i contenuti recanti informazioni sensibili legate all’interessato richiedono una soglia di cautela particolarmente elevata se diffuse tramite canali digitali, in ragione della capacità propria della rete internet di amplificare la diffusione delle informazioni, riproponendole nei più diversi contesti;
RITENUTO, conseguentemente, che tale diffusione conferma l’illiceità della condotta tenuta dal titolare in quanto non conforme:
− ai principi generali di liceità e correttezza del trattamento e di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento;
− agli artt. 137 del Codice e 6 delle Regole deontologiche, nella misura in cui tali disposizioni impongono che la diffusione di dati personali avvenga nel rispetto dei limiti posti dall’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;
− all’art. 2-quater, comma 4, del Codice che dispone che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento»;
RILEVATO, tuttavia che, sulla base di verifiche condotte dall’Autorità, i contenuti originariamente pubblicati dal signor Corona e lamentati nel reclamo non risultano più disponibili in rete, potendosi ritenere cessati gli effetti della condotta oggetto di doglianza; in relazione a tale profilo non si rinvengono, pertanto, i presupposti per l’adozione di ulteriori interventi da parte dell’Autorità;
RITENUTO di dichiarare infondato il reclamo con riferimento alla nuova puntata del format “Falsissimo”, riservata agli abbonati, nella quale il signor Corona avrebbe commentato dichiarazioni rese pubblicamente dall’interessato in occasione della sua partecipazione alla trasmissione “XX”, andata in onda su XX; ciò in quanto la fattispecie in esame risulta riconducibile all’ambito della libera manifestazione del pensiero, avendo ad oggetto opinioni, commenti e valutazioni su dichiarazioni che lo stesso interessato ha reso in un contesto televisivo pubblico, in quanto tale accessibile a una platea generalizzata di utenti, con conseguente attenuazione delle legittime aspettative di riservatezza;
RITENUTO che ricorrono i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento:
a) prende atto dell’avvenuta rimozione dei contenuti originariamente pubblicati dal signor Corona e lamentati nel reclamo, non rinvenendosi, pertanto, i presupposti per l’adozione di ulteriori interventi da parte dell’Autorità;
b) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. a), del Regolamento dichiara, per le ragioni di cui in premessa, l’illiceità del trattamento posto in essere dal signor Corona per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati nell’ambito dell’esercizio dell’attività giornalistica e di forme ad essa assimilabili riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, con particolare riguardo al principio di essenzialità dell’informazione e alla relativa operatività nel contesto delle notizie che investono la sfera intima delle parti coinvolte;
c) dichiara infondato il reclamo con riferimento alla nuova puntata del format “Falsissimo”, riservata agli abbonati, nella quale il signor Corona avrebbe commentato dichiarazioni rese pubblicamente dall’interessato in occasione della sua partecipazione alla trasmissione “XX”, andata in onda su XX, per le ragioni di cui in motivazione;
d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.
Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i, e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
CONSIDERATO che l’inosservanza dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento è sanzionata dall’art. 83, par. 5, lett. a), del Regolamento e che, parimenti, il mancato rispetto delle Regole deontologiche è sanzionato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, par. 5, del Regolamento;
RITENUTO, pertanto:
1. di dover adottare un’ordinanza di ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti del signor Corona della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, par. 5, del Regolamento, il quale prevede che la violazione delle disposizioni accertate «è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000000 EUR o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore»;
2. di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, tenendo conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e, nel caso di specie, prendere in considerazione le seguenti circostanze aggravanti:
- la gravità della violazione (art. 83, par. 2, lett. a, del Regolamento), da valutarsi alla luce della natura, delle caratteristiche e delle conseguenze del trattamento effettuato. In particolare, assume rilievo: a) la circostanza che i dati personali siano stati diffusi nel contesto digitale che, per sua natura, amplifica in modo significativo la portata del trattamento, consentendo la potenziale conoscibilità delle informazioni da parte di una platea indeterminata e particolarmente ampia di utenti della rete; b) la natura dei dati coinvolti, i quali attengono esclusivamente alla sfera intima e affettiva dell’interessato, esponendo il medesimo a forme di indebita intrusione nella propria vita privata, trattandosi di informazioni prive di qualsiasi collegamento con attività o funzioni svolte nella dimensione pubblica (art. 83, par. 2, lett. g del Regolamento); c) il pregiudizio arrecato all’interessato, che risulta particolarmente significativo ove la diffusione delle informazioni che lo riguardano sia accompagnata da meme, vignette o analoghi contenuti realizzati con finalità di scherno; invero, tali modalità espressive amplificano la portata lesiva del trattamento, incidendo non solo sulla riservatezza dell’interessato ma anche sulla sua reputazione e immagine professionale, attraverso la sua esposizione a forme di pubblico ludibrio suscettibili di propagarsi rapidamente nell’ambiente digitale; d) la durata della violazione, tenuto conto che il trattamento oggetto di contestazione è proseguito anche successivamente all’adozione del provvedimento di avvertimento del 4 agosto 2025 n. 467, indirizzato alla generalità degli utenti della rete e, a fortiori, al titolare, quale soggetto che ha dato origine alla lamentata diffusione; circostanza, questa, che evidenzia la mancata tempestiva conformazione del titolare alle indicazioni impartite dall’Autorità e la persistente esposizione dell’interessato agli effetti pregiudizievoli derivanti dalla diffusione dei propri dati personali. Invero, la cessazione della condotta risulta intervenuta soltanto a seguito della notificazione dell’atto di avvio del procedimento;
- l’intenzionale volontà di alimentare il gossip intorno alla figura del reclamante fornendo dettagli di vita intima funzionali a una spettacolarizzazione della dimensione privata dello stesso, tale da far ritenere la violazione di carattere doloso (art. 83, par. 2, lett. b, del Regolamento). In particolare, la condotta oggetto di contestazione non appare riconducibile a un episodio isolato, bensì a una modalità di trattamento sistematica, inserita nella prassi comunicativa adottata dal titolare e che caratterizza i contenuti audiovisivi dallo stesso prodotti nei propri canali divulgativi, nonostante i profili di criticità che tale attività comporta in ordine alla tutela dei dati personali degli interessati coinvolti. La descritta condotta denota una sostanziale sottovalutazione dell’impatto che la divulgazione di informazioni attinenti alla sfera privata e relazionale delle persone può determinare sui diritti e sulle libertà fondamentali delle stesse. La scelta di valorizzare e diffondere aspetti intimi o strettamente personali delle vicende riguardanti gli interessati, privilegiandone gli elementi maggiormente suscettibili di suscitare curiosità o attenzione da parte del pubblico, risulta infatti incompatibile con il dovere di adottare un approccio improntato ai principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione del trattamento;
- i benefici finanziari conseguiti in virtù della diffusione dell’audio lamentato, considerata la plausibile “monetizzazione” dell’attività posta in essere dal titolare, non solo derivante dal numero di visualizzazioni ottenute in relazione ai video liberamente accessibili dalla generalità degli utenti ma anche dalla presenza di ulteriori contenuti a pagamento riservati ai soli abbonati, unitamente ad eventuali introiti derivanti dagli inserti pubblicitari che accompagnano le puntate del format “Falsissimo” (art. 83, par. 2, lett. k, del Regolamento).
Quali fattori attenuanti, devono essere presi in considerazione:
- l’avvenuta rimozione dell’intera puntata oggetto di doglianza sebbene soltanto a seguito dell’avvio del presente procedimento (art. 83, par. 2, lett. c del Regolamento);
- le finalità perseguite dal titolare, riconducibili alla libertà di informazione di cui agli artt. 85 del Regolamento e 136 e ss. del Codice;
- dagli accertamenti svolti, anche con il supporto del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, non è risultata la presentazione di dichiarazioni dei redditi in capo al titolare né riferibili a società allo stesso collegate, ivi comprese quelle estinte o cessate. In particolare, dalle verifiche effettuate non risultano redditi fiscalmente dichiarati né attività economiche riconducibili al medesimo soggetto nell’ambito delle predette società. Con riferimento al periodo d’imposta 2025, il titolare risulta aver percepito esclusivamente importi limitati, consistenti in una quota di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e in alcuni contributi previdenziali, per un ammontare complessivo comunque estremamente esiguo;
3. di applicare, in base al complesso di elementi sopra indicati e dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta);
4. di procedere, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, alla pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante, a titolo di sanzione accessoria, in considerazione dei seguenti fattori:
- il settore di attività del titolare del trattamento, destinato a commentare fatti a vario titolo ritenuti di interesse pubblico;
- la particolare capacità diffusiva e la peculiare modalità di fruizione dei contenuti offerte dalla piattaforma digitale – nello specifico YouTube – attraverso cui è stata veicolata la puntata del format “Falsissimo”;
- la natura intima e personale dei dati diffusi nella menzionata puntata;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento al signor Fabrizio Corona (C.F. CRNFRZ74C29C351N) di pagare la somma di euro 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;
INGIUNGE
al predetto titolare, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981;
DISPONE
a) ai sensi degli artt. 154-bis del Codice e 37 del Regolamento n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento nonché, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione della presente ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante;
b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione dell’ordinanza di ingiunzione adottata in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 3 luglio 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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