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Parere del Garante su di uno schema di decreto, avente natura regolamentare, volto a disciplinare le misure di sostegno economico per i testimoni di giustizia e le altre persone protette, in attuazione degli articoli 6 e 24 della legge 11 gennaio 2018, n. 6 - 23 luglio 2026 [10292198]

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[doc. web n. 10292198]

Parere del Garante su di uno schema di decreto, avente natura regolamentare, volto a disciplinare le misure di sostegno economico per i testimoni di giustizia e le altre persone protette, in attuazione degli articoli 6 e 24 della legge 11 gennaio 2018, n. 6 - 23 luglio 2026

Registro dei provvedimenti
n. 546 del 23 luglio 2026 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, par. 4;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, di seguito “Codice”);

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’interno;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;    

PREMESSO

Il Ministero dell’interno ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto, avente natura regolamentare, volto a disciplinare le misure di sostegno economico per i testimoni di giustizia e le altre persone protette, in attuazione degli articoli 6 e 24 della legge 11 gennaio 2018, n. 6. 

Essa ha introdotto una riforma organica della disciplina delle misure tutorie e assistenziali in favore dei testimoni di giustizia e delle altre persone protette, abrogando gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 – che si limitavano a estendere ai testimoni di giustizia alcune misure originariamente previste, invece, per i soli collaboratori di giustizia – e prevedendo interventi specifici orientati alla tutela, al sostegno economico e al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti interessati (artt. 3, 5, 6 e 7 della l. 11 gennaio 2018, n. 6). 

La disciplina attuativa delle disposizioni legislative è demandata, dall’articolo 26 della legge stessa, a specifici regolamenti dei quali l’odierno provvedimento costituisce espressione, limitatamente alle misure di sostegno economico (artt. 6 e 24 della l. 15 gennaio 2018, n. 6).

RILEVATO

L’articolo 1 dello schema individua l’ambito di applicazione del regolamento e stabilisce le definizioni più rilevanti, distinguendo tra testimoni di giustizia e altri soggetti protetti (familiari o conviventi). 

L’articolo 2 enuncia le finalità delle misure di sostegno economico riconosciute ai testimoni di giustizia e agli altri soggetti protetti, funzionali ad assicurare una condizione economica equivalente a quella preesistente all’ammissione alla protezione (c. 1), fornendo anche un elenco delle possibili misure adottabili. 

L’articolo 4 disciplina le modalità di corresponsione dell'assegno periodico, subordinandone l’erogazione all'impossibilità di svolgere attività lavorativa a causa delle misure adottate.  La misura dell’assegno è determinata sulla base dei dati reddituali risultanti all’Agenzia delle Entrate nel triennio precedente l’ammissione, calcolati al netto del debito di imposta. 

Il comma 3 dell’articolo dispone che, nel caso di riacquisto, anche solo parziale, della capacità economica, l'assegno venga rideterminato o revocato in base all'entità di quanto autonomamente percepito, sulla base dei coefficienti determinati dalla Commissione Centrale, mentre il comma 4 prevede forme di integrazione dell’assegno periodico allorché ricorrano particolari circostanze influenti sulla tutela. 

L’articolo 5 regola la sistemazione alloggiativa per i casi di trasferimento o impossibilità di fruizione della propria abitazione, fissando al comma 4 un limite massimo per il canone di locazione pari a duemila euro mensili, superabile solo per motivate esigenze. Il comma 5 dello stesso articolo disciplina la permanenza presso le strutture comunitarie o i centri anti-violenza, previa verifica delle condizioni sufficienti a garantire la riservatezza e la sicurezza del testimone e degli altri soggetti protetti.

L’articolo 6 consente il pagamento di spese sanitarie presso strutture private qualora non sia possibile avvalersi del SSN per ragioni di sicurezza o riservatezza (c. 1), ferma restando la necessità di garantire tali prerogative anche quando la prestazione sia erogata in regime privatistico. I commi 2 e 3 regolano l’assistenza legale e la liquidazione degli onorari dei difensori. 

L’articolo 7 prevede un indennizzo forfetario, determinato in via equitativa dalla Commissione centrale, a favore dei testimoni di giustizia e degli altri soggetti protetti che abbiano subito un pregiudizio suscettibile di ristoro in conseguenza della testimonianza resa e dell’applicazione delle speciali misure di protezione. L’indennizzo è concesso su domanda degli interessati, corredata da documentazione idonea ad attestare la sussistenza dei presupposti richiesti per l’elargizione della misura (cc. 1 e 2).

Ai fini della quantificazione dell’indennizzo, la Commissione tiene conto della durata del periodo di sottoposizione al piano provvisorio o alle speciali misure di protezione, della composizione del nucleo familiare e, per i pregiudizi di natura patrimoniale, delle condizioni economiche preesistenti all’ammissione alle misure, nonché delle provvidenze economiche già concesse. Allo scopo, rileva anche l’eventuale presenza nel nucleo familiare di minori, anziani, persone diversamente abili o affette da gravi patologie. Per gli stessi fini, la Commissione può avvalersi di altre amministrazioni ed enti con i quali il Dipartimento della pubblica sicurezza abbia stipulato accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 (c. 3).

L’articolo 8 disciplina la corresponsione di una somma di denaro a titolo di mancato guadagno in favore dei testimoni di giustizia e degli altri soggetti protetti che abbiano cessato l’attività lavorativa nella località di provenienza in conseguenza dell’ammissione al piano provvisorio di protezione o alle speciali misure di protezione. 

La corresponsione avviene su domanda degli interessati, presentata secondo le modalità previste dall’articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e corredata dalla documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni richieste (c. 2). La Commissione centrale verifica l’esattezza delle dichiarazioni rese, acquisendo dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura le informazioni relative all’eventuale concessione dei benefici previsti dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (c. 3).

Ai fini dell'accertamento del mancato guadagno subìto in conseguenza dell'ammissione al piano provvisorio di protezione o alle speciali misure di protezione, la Commissione Centrale deve tenere conto dei dati reddituali e patrimoniali riferiti al triennio precedente al momento in cui gli interessati sono stati ammessi ai piani provvisori o speciali misure. Allo scopo, il comma 5 pone in capo al Servizio centrale di protezione l’obbligo, al momento dell’ammissione alle misure di protezione, di acquisire presso l’Agenzia delle Entrate – Segreteria di sicurezza NATO‑UE/S i dati reddituali e patrimoniali del testimone di giustizia e degli altri soggetti protetti, funzionale alla valutazione della misura economica, che deve avvenire con “modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati sensibili e il rispetto dei parametri di sicurezza, i dati reddituali e patrimoniali relativi al testimone di giustizia e a ciascuno degli altri soggetti protetti”.

Il Ministero rileva come, già nell’ambito delle correnti attività di gestione dei testimoni di giustizia si attuino accorgimenti e procedure idonei ad assicurare la massima riservatezza dei dati, in particolare attraverso l’utilizzo di misure di classificazione delle informazioni atte garantirne la piena e completa segretezza. Inoltre, gli accertamenti svolti si riferiscono a dati patrimoniali e reddituali ordinariamente presenti nelle banche dati istituzionali dell’Agenzia delle entrate, mentre l’accesso informatico agli archivi sarebbe subordinato a un preventivo nullaosta di sicurezza. 

L’articolo 9, infine, disciplina l’acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione del valore di mercato, di immobili di proprietà del testimone di giustizia o degli altri soggetti protetti, qualora questi ultimi siano stati definitivamente trasferiti in una località protetta in applicazione delle speciali misure di protezione, ovvero la vendita sul libero mercato risulti impossibile (cc. 1 e 2). Il comma 4 regola le condizioni per l’acquisizione dell’immobile (assenza di vincoli, gravami, pesi, oneri, trascrizioni pregiudizievoli, misure cautelari reali, ipoteche, ecc.), mentre il comma 5 dispone che la stima del valore del bene venga acquisita per il tramite della competente articolazione dell’Agenzia del Demanio

RITENUTO

Lo schema di decreto oggetto dell’odierno parere insiste su una materia già caratterizzata da stringenti obblighi di segretezza, oltre che di riservatezza, imposti dalle esigenze di tutela dei testimoni di giustizia e degli altri soggetti normativamente protetti. 

Le misure di classificazione delle informazioni e i requisiti di accesso alle banche dati ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dei benefici economici si affiancano alle misure di tutela rafforzata già previste dalla legge in favore degli interessati, con particolare riguardo alla loro riservatezza (art. 5 della l. 11 gennaio 2018, n. 6). L’accertamento dei requisiti patrimoniali e reddituali per il riconoscimento delle misure di sostegno, già prevista per i collaboratori di giustizia (art. 12 del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8), prevede inoltre una “profondità temporale” (ultimo triennio) che trova riscontro e corrispondenza anche in altre discipline ordinamentali (v., ad esempio, l’art. 473-bis.12 c.p.c. e gli artt. 67, 75 e 283 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

In tale contesto, lo schema di regolamento appare sostanzialmente coerente con la disciplina primaria di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6, ferma restando la necessità di alcuni correttivi volti a renderne il testo maggiormente conforme alla disciplina di protezione dei dati personali.

I profili di maggiore rilevanza attengono, principalmente, alle verifiche (e ai correlati trattamenti di dati personali, in particolare reddituali e patrimoniali) concernenti i presupposti per il riconoscimento delle misure di sostegno economico in favore dei testimoni di giustizia e delle altre persone protette dalla legg.

E’ pertanto opportuno integrare gli articoli 7 e 8, nella parte in cui prevedono l’acquisizione di informazioni per finalità di accertamento, con il rinvio a un atto subordinato per la definizione degli aspetti di dettaglio relativi alle misure di sicurezza del trattamento, suscettibile così (per caratteristica stessa dell’atto) di margini di flessibilità laddove si rendessero necessarie, in futuro, eventuali modifiche o aggiornamenti connessi alla mutevolezza e particolare complessità del contesto di riferimento.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 36, par. 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento con la condizione, esposta nel “Ritenuto”, relativa all’esigenza di integrare gli articoli 7 e 8 dello schema, rinviando a un atto subordinato la definizione della disciplina di dettaglio relativa alle misure di sicurezza del trattamento. 

Roma, 23 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione 

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori

Scheda

Doc-Web
10292198
Data
23/07/26

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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