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Provvedimento dell'11 giugno 2026 [10302007]

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[doc. web n. 10302007]

Provvedimento dell'11 giugno 2026

Registro dei provvedimenti
n. 450 dell'11 giugno 2026 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del 4 aprile 2019, n. 98, in gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “regolamento del Garante n. 1/2019”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

1. La segnalazione ricevuta e l’avvio del procedimento sanzionatorio

1.1. Con nota del 16 luglio 2025, il Corpo di Polizia Locale della Città di Mentana ha trasmesso al Garante il verbale di operazioni compiute concernente il sopralluogo avvenuto il 26 marzo 2025 presso l’attività commerciale denominata “Due Ratna di XX, sita in Mentana, via XX. Tale verbale riferisce la presenza di un impianto di videosorveglianza costituito da:

- cinque telecamere, di cui una apparentemente non funzionante, poste all’interno del locale;

- due telecamere posizionate all’esterno dello stesso, in prossimità dell’ingresso, apparentemente non funzionanti (come dichiarato anche dal titolare), nonché di un’altra telecamera, essa pure apparentemente non funzionante, posta in una struttura adibita a magazzino. 

Dal suddetto verbale risulta altresì che tale impianto: 

- non è segnalato da idonei cartelli informativi; 

- è risultato sprovvisto della necessaria autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro ancorché sia stata rilevata la presenza di lavoratori alle dipendenze dell’impresa. 

1.2. In considerazione degli elementi così acquisiti, con nota del 18 febbraio 2026 (prot. n. 25089), l’Ufficio provvedeva a notificare al titolare del trattamento l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, che qui si intende richiamato, in relazione alla violazione del principio di trasparenza di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento, del principio di liceità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento in relazione all’art. 114 del Codice e dell’art. 88 del Regolamento quanto alla disciplina di settore applicabile in materia. 

1.3. Nonostante sia stato invitato a produrre scritti difensivi in relazione al procedimento sanzionatorio a suo carico, il titolare del trattamento non ha fatto pervenire alcun riscontro all’Autorità. 

2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato

2.1. Posto che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento, lo stesso deve essere effettuato nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e, per quanto qui di diretto rilievo, dei principi contenuti nell’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, in particolare dei principi di trasparenza e di liceità del trattamento.

2.2. Quanto al profilo relativo alla disciplina di trasparenza, essa si declina nel dovere di informazione gravante sul titolare del trattamento in base all’art. 13 del Regolamento. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina infatti un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento – anche nel caso in cui vi sia solo raccolta di dati personali e visualizzazione da remoto degli stessi, nel caso di specie mediante un monitor posto in corrispondenza della cassa (in tal senso v. anche Cass. 2 settembre 2015, n. 17740). 

Pertanto, con particolare riferimento ai trattamenti effettuati mediante impianti di videosorveglianza, “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”; di qui la necessità che il titolare del trattamento predisponga idonei cartelli informativi affinché gli interessati siano resi “consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza”. In tal senso da tempo il Garante ha fornito proprie indicazioni (cfr. punto 3.1. del provv. 8 aprile 2010, doc. web n. 1712680; v. anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità; per una fattispecie individuale di natura analoga v. provv. 6 luglio 2023, n. 293, doc. web n. 9920881) e, analogamente, il Comitato europeo per la protezione dei dati, con le Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, ha specificato che “le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento cfr. (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello)” (cfr. punto 7). Nelle stesse linee guida si prevede inoltre che “tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. 

Tali informazioni dovrebbero inoltre essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi), per consentirgli “di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

2.3. Il trattamento effettuato mediante sistemi di videosorveglianza deve altresì  essere effettuato, come detto, nel rispetto del principio di liceità del trattamento e, per quanto qui di diretto rilievo, con riguardo alla possibilità di esercitare un controllo a distanza sui lavoratori presenti presso l’esercizio commerciale, esso si declina nel dovere di osservare quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300, disposizione oggetto di richiamo ad opera dell’art. 114 del Codice.

In particolare, i trattamenti di dati personali effettuati tramite impianti di videosorveglianza nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro, in quanto a tal fine necessari (artt. 6, par. 1, lett. c) e 9, par. 2, lett. b) del Regolamento), devono svolgersi nel rispetto dei principi generali indicati dall’art. 5 del Regolamento, ed in particolare del principio di liceità, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore applicabili (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento). 

Coerentemente con tale impostazione, l’art. 88 del Regolamento ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela (“norme più specifiche”) volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori. Al riguardo, come è noto, il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l’art. 114 del Codice che tra le condizioni di liceità del trattamento ha stabilito l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300. La violazione dell’art. 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento.

In base al richiamato art. 4, l. n. 300/1970 gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro. 

L’attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. La violazione di tale disposizione è penalmente sanzionata (v. art. 171 del Codice). La predetta procedura di garanzia, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale”, per cui, nel caso in cui il datore di lavoro non la attivi, la sua condotta lederà gli interessi collettivi a presidio dei quali è posta (v., tra le altre, Cass. pen, sez. III, 17 dicembre 2019, n. 50919). 

3. L’esito dell’istruttoria

Il trattamento dei dati personali effettuato nel caso di specie dal titolare del trattamento attraverso il sistema di videosorveglianza non si è informato al quadro regolatorio sopra richiamato. Infatti, sulla base del menzionato verbale di accertamento è emerso che l’impianto di videosorveglianza in parola, attivo e funzionante all’interno dell’esercizio commerciale (non all’esterno dello stesso), era sprovvisto di idonei cartelli informativi.

Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento, nonché del principio generale di trasparenza del trattamento di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del medesimo Regolamento.

Inoltre, sulla base del menzionato verbale di accertamento è emerso che l’impianto di videosorveglianza in parola, attivo e funzionante, era sprovvisto, al momento del controllo, della necessaria autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, in violazione degli articoli 114 del Codice e 4, l. 300/1970.

4. Illiceità del trattamento

4.1. Alla luce di tali considerazioni, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio in ordine ai profili relativi all’omessa informativa in relazione al trattamento di dati personali occasionato dalle riprese. Ne deriva che la condotta come descritta si è posta in contrasto con il principio di trasparenza, di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento nonché agli articoli 5, par. 1, lett. a) del Regolamento unitamente agli articoli 114 del Codice e 4, l. n. 300/1970. 
 
4.2. Tanto premesso, occorre tuttavia tenere in considerazione taluni elementi emersi nel corso dell’istruttoria che risultano indispensabili ai fini della valutazione in concreto dell’entità delle violazioni riscontrate e della lesività della complessiva condotta tenuta dal titolare del trattamento (v. cons. 148 del Regolamento), consistente in un negozio di vicinato nel quale è risultato presente un solo dipendente in occasione del controllo effettuato e presidiato da un sistema di videosorveglianza il cui trattamento, benché non contrassegnato dalla necessaria cartellonistica, comunque riconoscibile dai monitor affissi in prossimità della cassa e quindi visibili dalla clientela.

Merita altresì considerare che non sono risultati funzionanti gli apparati di ripresa presente all’esterno dell’esercizio commerciale e nel magazzino. 

Inoltre, in capo al titolare del trattamento non risultano precedenti violazioni pertinenti rispetto al contesto qui preso in considerazione (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento).

4.3. Alla luce di quanto rappresentato e dei termini complessivi della vicenda in esame, si ritiene pertanto di adottare un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in ordine alla violazione delle disposizioni sopra richiamate al punto 4.1. 

4.4. In relazione alla violazione del principio di trasparenza di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 del Regolamento, non essendovi elementi volti ad assicurare che la condotta abbia esaurito i suoi effetti, anche in considerazione del fatto che il titolare del trattamento non ha fornito sufficienti elementi idonei a comprovare l’avvenuta conformazione del trattamento al quadro regolatorio sopra esposto in seno al procedimento sanzionatorio conseguente alla contestazione degli addebiti notificata dall’Ufficio ai sensi dell’art. 166 del Codice, ricorrono i presupposti per l’adozione di misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento affinché le telecamere siano segnalate da idonei cartelli informativi. 

Inoltre, sulla base del menzionato verbale di accertamento è emerso che l’impianto di videosorveglianza in parola, attivo e funzionante all’interno dell’esercizio commerciale, era sprovvisto della necessaria autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, ancorché fosse presente in occasione dell’accertamento un solo dipendente.

5. Ordinanza di ingiunzione

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18, l. 24 novembre 1981, n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dal titolare del trattamento, per mezzo del descritto impianto di videosorveglianza, in assenza dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento e in violazione delle garanzie previste dall’art. 4 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori).

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1, del Regolamento), nel caso di specie sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

a. con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la natura colposa della condotta del titolare del trattamento in relazione all’inadempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati – nel tempo oggetto di innumerevoli provvedimenti del Garante (sia di natura individuale, sia contenenti indicazioni di natura generale: cfr., in particolare, i citati provv.ti del 29 aprile 2004 e dell’8 aprile 2010) e di un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2015, n. 17440; Cass. civ., Sez. II, 5 luglio 2016, n. 13633) −, nonché la circostanza che la condotta illecita abbia potuto interessare un’ampia platea di interessati in ragione della natura di esercizio pubblico dei luoghi oggetto di videosorveglianza, pur trattandosi di è stata altresì tenuta in conto la responsabilità del titolare connessa all’inadempimento dell’obbligo di rispettare le garanzie previste dall’art. 4, l. n. 300/1970;

b. quali fattori attenuanti, la natura di esercizio di vicinato presso il quale l’impianto è risultato installato e la circostanza che gli avventori erano comunque posti in grado di avere contezza del trattamento in essere all’interno dell’esercizio commerciale in ragione della presenza dei monitor che proiettavano le immagini riprese in corrispondenza della cassa; il mancato funzionamento delle telecamere negli spazi esterni e nel magazzino; l’assenza di precedenti specifici a carico del titolare del trattamento relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, e ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività previsti dall’art. 83, par. 1, del Regolamento, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.200,00 (milleduecento) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e f), 13, 32 del Regolamento e 114 del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del descritto trattamento effettuato dal titolare del trattamento individuato in premessa (al punto 1) con violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 del Regolamento e 114 del Codice;

ORDINA

al titolare del trattamento di pagare la somma di euro 1.200,00 (milleduecento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione; 

INGIUNGE

al medesimo titolare del trattamento:

a. ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento, di pagare la somma di euro 1.200,00 (milleduecento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta in proposito che, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 previsto per la proposizione del ricorso come di seguito indicato;

b. ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, di conformare il trattamento dei dati personali al Regolamento, provvedendo a rendere l’informativa agli interessati per il tramite di idonea cartellonistica, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento;

c. ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, di limitare il trattamento posto in essere mediante l’impianto di videosorveglianza, con divieto di effettuazione dello stesso nei termini di cui in motivazione sino all’eventuale conseguimento dell’autorizzazione prevista dall’art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300. 

DISPONE

- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante, omessi i dati personali del legale rappresentate dell’impresa individuale titolare del trattamento, tenuto conto della natura delle violazioni, oggetto di reiterati provvedimenti da parte del Garante, nonché in ragione del numero di soggetti coinvolti dal trattamento; 

- ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento. 

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori