Provvedimento del 23 settembre 2026 [10302465]
Provvedimento del 23 settembre 2026 [10302465]
[doc. web n. 10302465]
Provvedimento del 23 settembre 2026
Registro dei provvedimenti
n. 635 del 23 settembre 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Introduzione.
Con reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento nei confronti dell’Agenzia regionale dei Segretari degli Enti Locali della Valle d’Aosta (di seguito “Agenzia regionale”) la XX, tramite il proprio avvocato, ha rappresentato di aver esercitato i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento e di non avere ricevuto un idoneo riscontro.
In particolare la reclamante ha rappresentato che all’Albo pretorio online dell’ Agenzia regionale risultavano pubblicate, “sin dagli anni XX e XX", diverse deliberazioni contenenti propri dati personali, in particolare la “Deliberazione CDA dell’Agenzia dei Segretari della Valle d’Aosta n. XX del XX ed avente ad oggetto <<Determinazione di resistere nel giudizio, promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Aosta in funzione del Giudice del Lavoro, dalla XX”; la “Deliberazione CDA dell’Agenzia n. XX del XX ed avente ad oggetto <<Causa di lavoro XX. Esame e determinazioni in merito alla proposta di conciliazione formulata dal Giudice>>”; la “Deliberazione CDA dell’Agenzia n. XX del XX ed avente ad oggetto <<Determinazione di resistere in giudizio, promosso con ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti il Tribunale di Aosta in funzione di Giudice del Lavoro, dalla XX”; la “Deliberazione CDA dell’Agenzia n. XX dell’XX ed avente ad oggetto <<Causa di lavoro XX/Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta. Esame della proposta di conciliazione formulata dal Giudice del Tribunale ordinario di Aosta in funzione di Giudice del Lavoro e determinazioni in merito>>”; l’“Allegato alla deliberazione n. XX avente ad oggetto <<verbale di prima udienza n. XX/XX Tribunale ordinario di Aosta, pubblico impiego civile>>”; la “Deliberazione del CDA dell’Agenzia n. XX del XX ed avente ad oggetto <Determinazioni in merito alla transazione XX>>”.
2. L’attività istruttoria.
In riscontro a una richiesta dell’Autorità del XX l’Agenzia regionale, con nota dell’XX, ha dichiarato, in particolare che:
- “in data XX, è pervenuta a questo Ente un'istanza di esercizio dei diritti dell’interessato, in particolare del diritto alla cancellazione di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)”;
- “a fronte di tale richiesta, si è prontamente provveduto, nonostante il periodo festivo, a rimuovere le determine oggetto di segnalazione. Le attività di rimozione hanno coinvolto anche il gestore del sito web”;
- “si ammette che, a fronte della tempestiva azione correttiva, non è stato fornito un riscontro scritto all'interessata entro i termini previsti dall'art. 12, paragrafo 3, del GDPR. Tuttavia, l’Ente ha stabilito un contatto telefonico per rassicurare e porgere le proprie scuse alla XX”;
- “in data odierna, è stato inviato un riscontro formale a mezzo Posta Elettronica Certificata” in cui si rappresenta che le predette delibere sono state pubblicate a seguito di “un puro errore tecnico”.
Con nota del XX, l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato all’Agenzia regionale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento per aver pubblicato, sul proprio sito web, nell’Albo pretorio online, fino al XX, le deliberazioni n. XX del XX, n. XX del XX, n. XX del XX, n. XX dell’XX relativo allegato e n. XX del XX, contenenti dati personali della reclamante riferiti a informazioni particolarmente delicate concernenti il rapporto di lavoro della stessa con l’Agenzia regionale, in assenza di un idoneo presupposto normativo in violazione degli artt. 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice e in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione dei dati”, in violazione dell’art. 5 del Regolamento.
Con la medesima nota, il predetto titolare è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).
Con nota del XX, l’Agenzia regionale, che non ha chiesto di essere audita, ha presentato una memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:
- “il trattamento è consistito nella diffusione dei dati nell'ambito delle attività di pubblicità legale dell'ente. La violazione ha interessato un solo soggetto. L'oggetto e la finalità del trattamento erano connessi agli obblighi istituzionali di pubblicità legale e trasparenza dell'azione amministrativa”;
- “la controversia [con la reclamante] si è conclusa nel XX con un accordo transattivo [ed…] era, a prescindere dalle pubblicazioni dell’Agenzia, di dominio pubblico e occupò per lungo tempo le cronache locali, con articoli sui quotidiani e settimanali regionali”;
- “in data XX è pervenuta a questo Ente un'istanza della XX di esercizio dei diritti dell’interessato, in particolare del diritto alla cancellazione dei dati che la riguardavano. L’Agenzia scopriva solo a seguito di quest’istanza che le delibere e determine in questione risultavano ancora pubblicate”;
- “l'accaduto è stato annotato nel Registro delle violazioni dei dati personali (Data Breach) in data XX. È stata implementata la procedura di raccolta e minimizzazione dei dati limitando nel contempo l’accesso ai dati personali ai soli dipendenti strettamente coinvolti nei processi attinenti. Sono state adottate misure tecniche al fine di potenziare la garanzia di riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza continua dei sistemi. [Sono state adottate] misure organizzative quali la formazione del personale nel XX”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1. La normativa applicabile.
La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati (art. 4, n. 1, del Regolamento) se il trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” (artt. 6, par. 1, lett. c), 9, parr. 2, lett. b) e 4; 88 del Regolamento) oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2-ter del Codice).
La normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento). Al riguardo, si evidenzia che l’operazione di trattamenti che consiste nella “diffusione” (art. 2-ter, comma 4, lett. b), del Codice) di dati personali è ammessa solo al ricorrere delle condizioni dell’art. 2-ter del Codice, quando previste da un’idonea base giuridica.
Il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, paragrafo 1, lett. a) e c) del Regolamento).
3.2. La diffusione di dati personali.
Ciò premesso, all’esito dell’istruttoria relativa al reclamo, è emerso che l’Agenzia regionale ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale, nell’Albo pretorio online, le deliberazioni n. XX del XX, n. XX del XX5, n. XX delXX, n. XX dell’XX e relativo allegato e n. XX del XX, contenenti dati personali della reclamante riferiti a informazioni particolarmente delicate concernenti un contenzioso riguardante il rapporto di lavoro della stessa con l’Agenzia regionale. Tale pubblicazione si è protratta fino alXX, data in cui, a seguito di una istanza di esercizio dei diritti dell’interessata, l’Agenzia regionale ha provveduto a rimuovere le deliberazioni oggetto del reclamo, comunicando tale decisone, seppure informalmente, alla reclamante.
Il Garante ha chiarito in più occasioni, anche con riguardo alla diffusione di dati comuni (v. al riguardo, tra i tanti, provvedimento n. 383 del 28 maggio 2026 doc. web n. 10262588; v. anche provv. del 12 dicembre 2024, n. 768, doc web 10102355, del 27 novembre 2024, n. 729, doc. web n. 1009734, nonché provv. del 4 luglio 2024, n. 404, doc. web 10050145 e precedenti in esso citati) che non si può consentire alcun automatismo rispetto alla diffusione online di dati e informazioni personali, né una deroga ai principi in materia di protezione dei dati personali. Ciò è d’altronde confermato anche dal sistema di protezione dei dati personali contenuto nel Regolamento, alla luce del quale è previsto che il titolare del trattamento deve mettere “in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento” e deve essere “in grado di dimostrare” – alla luce del principio di responsabilizzazione” – di averlo fatto (artt. 5, par. 2; 24 e 25, par. 2, Regolamento).
Pertanto è il titolare del trattamento che, prima di diffondere online qualsiasi dato personale relativo agli interessati, è tenuto a verificare quali dati e informazioni pubblicare, assicurando in pari tempo il pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali con specifico riferimento alla pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi. Il Garante, infatti, ha nel tempo fornito specifiche indicazioni alle pubbliche amministrazioni in ordine alle cautele da adottare per la diffusione di dati personali in Internet per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, in particolare, nel 2014, con le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (provv. n. 243 del 15 maggio 2014, doc. web n. 3134436, parte I e II, spec. par. 3.a; v. anche le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” doc. web n. 1417809).
Non risulta, dunque, pertinente il richiamo agli “obblighi istituzionali di pubblicità legale e trasparenza dell'azione amministrativa”, specificatamente indicati dall’Agenzia regionale al fine di legittimare la pubblicazione delle determinazioni contenenti dati personali della reclamante, in quanto le pubbliche amministrazioni non sono libere di diffondere “dati personali” ulteriori, non individuati dal d. lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento, come è avvenuto, invece, nel caso di specie, considerato, inoltre, che la pubblicazione delle determinazioni in questione è avvenuta nella sezione “Albo pretorio” del sito web istituzionale dell’Agenzia regionale e non, invece, in quella “Amministrazione trasparente”, appositamente dedicata all’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione degli atti per motivi di trasparenza.
Con riguardo, inoltre, agli obblighi di pubblicazione nell’albo pretorio online (v. art. 124 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 -Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il Garante ha ribadito che anche in tale caso si applicano tutti i limiti previsti dai principi della protezione dei dati personali, avendo riguardo anzitutto alla sussistenza di idonei presupposti di liceità della diffusione online dei dati personali in essa contenuti, prima ancora che alla eventuale minimizzazione degli stessi. (cfr. tra i tanti, da ultimo provv. del 12 marzo 2026, n. 163, doc web 10240362 e v. anche provv. del 17 luglio 2025 n. 423, doc. web n. 10181686 e precedenti in essi citati).
Non rileva, inoltre, la circostanza che la vicenda riportata nelle predette determinazioni, all’epoca dei fatti, fosse di dominio pubblico in quanto il Garante ha da tempo chiarito che ciò non autorizza a diffondere online dati personali in assenza di una idonea base giuridica, come nel caso di specie.
Si evidenzia, infine, che, sin dall’oggetto della pubblicazione, da cui si evince anche il contenuto delle determinazioni, risulta espressamente indicato il nominativo dell’interessata. Al riguardo, si fa presente che il Garante ha rilevato, nel tempo, l’illiceità in merito alla pubblicazione sul sito web istituzionale di atti e documenti che contenevano dettagli informativi riguardanti il rapporto di lavoro, anche qualora tali dati fossero contenuti esclusivamente nell’oggetto della determina, che comunque ne costituisce parte integrante (v. tra i tanti provv. del 17 ottobre 2024, n. 612, doc. web n. 10073751 e provv. del 17 luglio 2025 sopra richiamato; cfr. anche provv. del 1° agosto 2013 n. 382, doc. web n. 2578588 che, ancorché con riguardo al quadro normativo previgente, contiene principi applicabili al caso di specie).
Tanto premesso, nel caso di specie, l’Agenzia regionale non ha individuato alcuna norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che espressamente preveda la pubblicazione di determinazioni contenenti informazioni particolarmente delicate concernenti un contenzioso riguardante il rapporto di lavoro dell’Agenzia regionale con il lavoratore.
Alla luce delle considerazioni che precedono si deve concludere che la pubblicazione online delle predette determinazioni fino al XX, seppure avvenuta per “un puro errore tecnico” e di cui l’Agenzia regionale non aveva avuto contezza fino alla richiesta di esercizio dei diritti da parte della reclamante, ha dato luogo a una diffusione di dati personali, in assenza di un’idonea base giuridica in violazione degli artt. 6 del Regolamento e 2-ter del Codice, nonché in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e di “minimizzazione dei dati” in violazione dell’art. 5 del Regolamento.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019 non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall’art. 11 ivi richiamato.
Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Agenzia regionale per aver diffuso, mediante la pubblicazione, nell’Albo pretorio online del proprio sito web istituzionale, diverse determinazioni contenenti dati personali della reclamante concernenti informazioni particolarmente delicate in quanto inerenti a un contenzioso riguardante il rapporto di lavoro della stessa con l’Agenzia regionale.
Tenuto conto che la violazione delle predette disposizioni ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta (stesso trattamento o trattamenti tra loro collegati), trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni, relative agli artt. 5 e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice, sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000.
In tale quadro, considerando che, con riguardo ai trattamenti posti in essere dall’Agenzia regionale, la condotta ha esaurito i suoi effetti - atteso che, l’Agenzia regionale, a seguito del ricevimento dell’istanza di esercizio dei diritti della reclamante, ha provveduto a rimuovere le predette determine dal proprio sito web istituzionale - non ricorrono i presupposti per l’adozione delle misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Tenuto conto che:
- la violazione ha riguardato un solo interessato comportando la diffusione online di dati personali fino a XX, senza alcuna indicizzazione sui motori di ricerca (art. 83, par. 2, lett. a) del Regolamento);
- la pubblicazione ha riguardato dati personali comuni dell’interessata (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento);
- la violazione ha carattere colposo (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento), considerando che l’Agenzia regionale ha rappresentato che le predette deliberazioni erano state pubblicate a seguito di “un puro errore tecnico” e di non essersi avveduta che le stesse fossero ancora presenti sul proprio sito web istituzionale se non al ricevimento della istanza di esercizio dei diritti della reclamante
si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento, considerate le specifiche circostanze del caso sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Ciò premesso, si ritiene che, ai fini della quantificazione della sanzione, debbano essere prese in considerazione le seguenti circostanze:
- l’Agenzia regionale, a seguito di quanto occorso, ha dichiarato di aver assunto iniziative, sul piano tecnico e organizzativo, al fine di potenziare le misure a tutela della protezione dei dati personali secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite nel tempo dal Garante (art. 83, par. 2, lett. c) del Regolamento);
- non risultano precedenti violazioni delle medesime disposizioni del Regolamento e del Codice nel medesimo contesto (cfr. art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
- l’Agenzia regionale, ha offerto una buona cooperazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 6.000/00 (seimila/00) per la violazione degli artt. 5, 6 del Regolamento, nonché degli artt. 2-ter del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione del fatto che, come sopra rilevato, la violazione è consistita nella diffusione online di delicati dati personali, riguardanti un contenzioso riferito al rapporto di lavoro della reclamante con l’Agenzia regionale.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dall’Agenzia regionale per violazione degli artt. 5, 6 del Regolamento, nonché degli artt. 2-ter del Codice, nei termini di cui in motivazione;
ORDINA
All’Agenzia regionale dei Segretari degli Enti Locali della Valle d’Aosta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Piazza Narbonne, 16 - 11100 Aosta (AO), C.F. 91047090070 di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
- alla predetta Agenzia regionale, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila/00) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 23 settembre 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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