Provvedimento del 7 ottobre 2026 [10312587]
Provvedimento del 7 ottobre 2026 [10312587]
[doc. web n. 10312587]
Provvedimento del 7 ottobre 2026
Registro dei provvedimenti
n. 749 del 7 ottobre 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dottor Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “regolamento del Garante n. 1/2019”);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000 (doc. web n. 1098801);
RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;
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1. FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA
1.1. Origine dell’istruttoria preliminare
Questa Autorità ha ricevuto un reclamo dal signor XX in ordine alla diffusione, tramite web, della sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, n. 23132/2022 (R.G.N. 3738/2020), contenente le sue generalità e solo apparentemente anonimizzata.
La sentenza è raggiungibile tramite i seguenti url, riconducibili alla rivista “L’Isola di Patmos” (di seguito anche Rivista):
https://isoladipatmos.com/...
https://isoladipatmos.com/...
https://isoladipatmos.com/...
1.2. L’attività svolta.
Dalle verifiche effettuate da questa Autorità è risultato che, in effetti, la copia pdf della sentenza pubblicata in rete è stata solo apparentemente anonimizzata, apponendo delle righe bianche o nere in corrispondenza del nome delle parti che, se vengono copiate ed incollate su un foglio word, rivelano in chiaro i nomi dei soggetti interessati. Inoltre, il comando “ricerca” del programma, rivela la presenza del nominativo “XX" nelle parti oscurate.
Con PEC trasmessa all’Isola Di Patmos Edizioni in data 7 maggio 2026 all’indirizzo “edizioni.lisoladipatmos@pec.it” e regolarmente ricevuta dal destinatario (come comprovato dalle ricevute di consegna ed accettazione delle PEC fornite dal provider di posta elettronica certificata Aruba.PEC), questa Autorità ha chiesto alla medesima di fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, le seguenti informazioni:
1) il motivo per il quale la società ha proceduto a pubblicare sul proprio sito web la sentenza della Corte di cassazione n. 23132/2022 senza avere effettuato una corretta anonimizzazione del testo, nei modi e termini sopra precisati;
2) ogni altra deduzione ritenuta utile ai fini della valutazione, da parte di questa Autorità, della fondatezza o meno del reclamo.
Nella richiesta è stato ricordato che la violazione della disposizione di cui all’articolo 157 del Codice (informazioni ed esibizione di documenti al Garante), è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento ed altresì che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito ai sensi dell’articolo 168 del Codice.
La Rivista non ha fornito le informazioni richieste.
La sentenza della Corte di cassazione n. 23132/2022, oggetto di pubblicazione pubblicata in rete e solo apparentemente anonimizzata, verte in materia di rapporti di famiglia e reca in calce la stampigliatura “Oscuramento d'Ufficio”.
Ai sensi dell’articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice), “chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.”.
Le Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, del 2 dicembre 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011 e reperibile sul sito web del Garante, doc. web n. 1774813), hanno precisato che la predetta norma “richiede ai soggetti che diffondono i provvedimenti per finalità di informazione giuridica di esercitare un’ordinaria diligenza nell’esame del testo delle sentenze e degli altri provvedimenti. In particolare, rientrano nell’oggetto del divieto le informazioni che, nella valutazione della fattispecie concreta, permettano di risalire agevolmente all’identificazione del minore o delle parti nei giudizi in questione (ad esempio, i nominativi dei genitori del minore o la scuola da questo frequentata, o l’indirizzo dell’abitazione delle parti processuali);”.
2. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI E SANZIONATORI E DIFESE DELLA PARTE
2.1. Avvio del procedimento (art. 166, comma 5, del Codice).
In base all’esame degli elementi acquisiti nel corso delle attività sopra descritte e all’accertamento delle presunte violazioni, con nota del 10 giugno 2026 (prot. n. U.0088639), notificata ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Ufficio ha avviato il procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento nei confronti del titolare del trattamento, invitando lo stesso a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).
Le presunte violazioni contestate riguardavano:
a) il mancato riscontro alla richiesta di informazioni notificata dal Garante con PEC inviata in data 7 maggio 2026, in violazione della disposizione di cui all’articolo 157 del Codice, in base al quale, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti, violazione punibile, ai sensi dell’articolo 166, comma 2, del Codice, con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento, di importo fino a venti milioni di Euro o, per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;
b) la violazione dell’articolo 52, comma 5, del Codice, ai sensi del quale “chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.”, violazione punibile, ai dell’articolo 166, comma 2, del Codice, con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento, di importo fino a venti milioni di Euro o, per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.
2.2. Difese della Parte (art. 166, comma 6, del Codice)
Nonostante la comunicazione di avvio del procedimento, notificata tramite PEC all’indirizzo “edizioni.lisoladipatmos@pec.it”, risultasse regolarmente ricevuta dalla Rivista, come dimostrato dalle ricevute di consegna e di accettazione fornite dal provider di posta elettronica certificata Aruba.PEC, il titolare non ha nuovamente fornito alcun riscontro.
3. VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ.
Dalla documentazione in atti risultano accertati i fatti contestati, consistenti nel mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante ed alla pubblicazione in rete della sentenza della Corte di cassazione n. 23132/2022 (R.G.N. 3738/2020) che, benché soggetta all’obbligo di omissione, in caso di diffusione, delle generalità, di altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone, è stata pubblicata in rete in forma solo apparentemente anonimizzata, come sopra specificato.
4. CONCLUSIONI
Alla luce di tali considerazioni, risultano confermati i profili oggetto di contestazione con l’atto di avvio del procedimento di cui all’articolo 166 del Codice e, peraltro, non ricorre alcuno dei casi previsti dall’articolo 11 del regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, l’Autorità rileva l’illiceità delle condotte poste in essere dal titolare del trattamento, per:
a) il mancato riscontro alla richiesta di informazioni notificata dall’Autorità con PEC inviata in data 7 maggio 2026, in violazione dell’articolo 157 del Codice, in base al quale, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti;
b) la violazione dell’articolo 52, comma 5, del Codice, ai sensi del quale “chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.”.
Le violazioni accertate nei termini di cui in motivazione non possono in alcun modo essere considerate “minori”, tenuto conto della mancata collaborazione con l’Autorità di controllo e che i dati oggetto di trattamento illecito appartengono alla categoria dei dati giudiziari che non possono essere diffusi ex lege (cfr. considerando 148 del Regolamento).
5. MISURE CORRETTIVE
Per quanto concerne l’esercizio dei poteri correttivi del Garante, si ritiene di dover ingiungere al titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 58 paragrafo 2, lettera d), del Regolamento, la rimozione di ogni collegamento presente sul sito internet https://isoladipatmos.com/, di ogni riferimento ad URL e di ogni link che consentano di pervenire al testo della sentenza della Corte di cassazione n. 23132/2022 (R.G.N. 3738/2020), in materia di rapporti di famiglia, nella quale non siano omessi le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi, dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità delle parti, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, e di dover ingiungere altresì al medesimo, ai sensi degli articoli 58, par. 1, lett. a), del Regolamento e 157 del Codice di fornire riscontro in merito all’avvenuta rimozione dei predetti collegamenti, URL e link entro 10 giorni dalla predetta rimozione; si ritiene di dovere ingiungere, inoltre, al medesimo titolare, ai sensi dell’articolo 58 paragrafo 2, lettera d), del Regolamento, di non effettuare in altre forme la pubblicazione della predetta sentenza nella quale non siano stati omessi le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l’identità delle parti.
[OMISSIS]
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi degli articoli 57 e 83 del Regolamento, si dichiara l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Isola Di Patmos Edizioni, con sede legale in Via Giovanni Malfitano n° 7, Siracusa, Codice fiscale 93086970899, per la violazione degli articoli 157 e 52, comma 5, del Codice, nei termini di cui in motivazione;
ai sensi dell’articolo 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, si prescrive al titolare del trattamento di conformarsi, entro il termine di 10 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, alle prescrizioni formulate al paragrafo 5 del presente provvedimento;
ai sensi dell’articolo 58, par. 1, lett. a) e dell’articolo 157 del Codice, si prescrive al titolare del trattamento di comunicare all’Autorità, entro il termine di 10 giorni dall’attuazione delle prescrizioni formulate al paragrafo 5 del presente provvedimento, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione alle medesime prescrizioni;
[OMISSIS]
SI DISPONE
ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 3, del Codice e dell’articolo 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante;
ai sensi dell’articolo 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione della/e violazioni e delle misure adottate in conformità all’articolo 58, par. 2, del Regolamento nel registro interno dell’Autorità previsto dall’articolo 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato presso il tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo articolo 10, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entra sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 7 ottobre 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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