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Stati Uniti d'America

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Trasferimento dei dati all´estero > Stati Uniti d´America

Sulla base di quanto previsto dall´art. 25, paragrafi 1, 2 e 6 della Direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, nonché di quanto già constatato dalla Commissione europea con la decisione del 26 luglio 2000 n. 2000/520/CE (secondo cui gli allegati Principi di approdo sicuro in materia di "riservatezza", applicati in conformità agli orientamenti forniti da talune "Domande più frequenti" (FAQ), garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dalla Comunità ad organizzazioni aventi sede negli Stati Uniti sulla base della documentazione pubblicata dal Dipartimento del commercio statunitense), il Garante, in sede di adozione delle misure necessarie per l´applicazione di detta decisione (art. 25, paragrafo 6 della Direttiva 95/46/CE) ed in conformità di quanto già previsto nell´ordinamento italiano dall´art. 28 della legge n. 675/1996, ha autorizzato il trasferimento dei dati personali dal territorio dello Stato italiano verso gli Stati Uniti. Il Garante, nell´occasione, ai sensi degli artt. 2 e 3 della decisione 2000/520/CE della Commissione Europea ed alla FAQ n. 5 (concernente il ruolo che le autorità di garanzia degli stati membri dovrebbero svolgere con la cooperazione delle organizzazioni statunitensi che ricevono dati personali dall´Unione europea), si è altresì riservato la facoltà di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e sulle connesse operazioni di trattamento e sul rispetto dei predetti Principi, nonché di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento.

  • Garante 10 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 146 [doc. web n. 30939]