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Provvedimento del 25 luglio 2003 [1053740]

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[doc web n. 1053740]

Provvedimento del 25 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Realclick s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad una istanza del 27 maggio 2003, con la quale, unitamente ad altre richieste non previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, nel contestare l´invio da parte del sito internet www.infofranchising.it di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale, all´indirizzo e-mail "xy@tiscali.it", di cui asseriva essere titolare, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e le modalità del trattamento, nonchè gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato.

A tale istanza la società resistente aveva fornito riscontro il 30 maggio 2003 dichiarando:

  • di essere responsabile del trattamento di dati svolto dal sito internet www.infofranchising.it che risulta affidato alla propria gestione;
  • che l´indirizzo e-mail "XY@tiscali.it è stato rilevato tra i nominativi in condizione di "abilitato", ma con il nome assegnato di XY";
  • di "aver adempiuto (…) alla (…) cancellazione (…) dei dati recanti (…) l´e-mail" dell´interessato.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, dichiarandosi insoddisfatto del riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie richieste volte ad opporsi al trattamento di dati personali ed a conoscere l´origine degli stessi, chiedendo altresì di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati in possesso di Realclick s.r.l., nonché di porre a carico di quest´ultima le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 10 luglio 2003, ha sostenuto che:

  • "il signor XY (…) residente, a quel che è stato dichiarato, in Grosseto (…)", ha "visitato in data 31.08.2002 il portale www.infofranchising.it (…)";
  • risulta che quest´ultimo, "in conseguenza di tale visita, abbia deciso di acquisire maggiori informazioni su di un franchisor (…) per l´apertura di un punto di prestazione di servizi in franchising (…)";
  • "il portale www.infofranchising.it ha inviato (…) al signor XY di Grosseto, all´indirizzo e-mail da questi indicato, XY@tiscali.it, l´offerta a voler ricevere la newsletter del portale relativa ad informazioni e notizie in tema di franchising";
  • "il signor XY di Grosseto ha (…) trasmesso la propria autorizzazione, (…) all´inoltro di newsletter del portale www.infofranchising.it e dal settembre 2002, fino a tutto maggio 2003, ha regolarmente ricevuto e-mail di informazioni sul mondo del franchising all´indirizzo da lui indicato alla Realclick s.r.l.";
  • non risulta che "il signor XY di Palermo abbia mai visitato il portale www.infofranchising.it";
  • risulta non facile "spiegarsi come mai il signor XY di Palermo si presenti oggi titolare dell´indirizzo di posta elettronica XY@tiscali.it il cui sicuro titolare risultava essere, alla data del 31 agosto 2002, il signor XY di Grosseto";
  • il sig. XY dovrebbe "chiarire (…) se esistano legami o se in qualche modo conosca il signor XY di Grosseto e da quanto tempo (…) sia divenuto (…) titolare dell´indirizzo e-mail XY@tiscali.it".

Tali posizioni sono state ribadite nella memoria consegnata il 15 luglio 2003, con la quale la società resistente ha chiesto di porre a carico dell´interessato le spese del procedimento, e nel corso dell´audizione svoltasi il 16 luglio 2003, nella quale tale istanza è stata ribadita.

Con due note inviate via fax il 14 ed il 21 luglio 2003, il ricorrente ha dichiarato di essere insoddisfatto del riscontro ottenuto ed ha ribadito le istanze proposte. In particolare il ricorrente ha precisato:

  • "che nell´agosto 2002" il proprio "padre XY (che non dispone di collegamento ad Internet) allora residente a Grosseto ed ora dimorante in Inghilterra" gli aveva chiesto "di poter conferire l´indirizzo e-mail XY@tiscalinet.it allo scopo di chiedere informazioni circa una possibile affiliazione al Network in Franchising "Il pinguino" (…)";
  • che "il contatto avvenne nei giorni immediatamente successivi direttamente con la (…) rappresentante della Società il Pinguino-Progetto 3000 s.r.l.";
  • che "al termine del colloquio (…), la società (…) assicurava verbalmente che i dati acquisiti non sarebbero stati oggetto di trattamento".

Allo scopo di verificare l´identità dell´intestatario dell´indirizzo di posta elettronica in questione, in data 16 luglio 2003, questa Autorità ha inviato una richiesta di informazioni, ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, a Tiscali S.p.A., la quale ha risposto via fax il 22 luglio 2003 comunicando che "l´utente titolare dell´indirizzo di posta elettronica XY@tiscali.it" è il sig. XY, Via MX, , Palermo.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell´art. 19, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 501/1998.

L´art. 29 della legge n. 675/1996 prevede la possibilità di proporre ricorso al Garante in caso di mancato o inidoneo riscontro ad un´istanza (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), avanzata precedentemente dall´interessato al titolare o al responsabile del trattamento, con esclusivo riferimento ai dati personali che lo riguardano. L´esercizio dei diritti previsti da citato art. 13 e la successiva proposizione di un ricorso ai sensi dell´art. 29 non è consentito infatti con riferimento a dati personali relativi a terzi.

Nel caso di specie è stata presentata un´istanza ai sensi del citato art. 13 con la quale si è denunciato il presunto illecito trattamento di dati personali relativi ad una casella di posta elettronica, formulata da soggetto che non risulta legittimato a proporla trattandosi di persona diversa da quella cui, come confermato in atti da Tiscali S.p.A., sono riferiti i dati concernenti la casella medesima.

A seguito del procedimento instaurato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, al fine di verificare la veridicità delle asserzioni delle parti con riferimento alla contestata legittimità della titolarità dell´indirizzo di posta elettronica xy@tiscali.it, è risultato infatti che il titolare del suddetto indirizzo di posta elettronica è, effettivamente, persona diversa dal ricorrente, per la quale risultano anche gli estremi del documento identificativo.

Questa Autorità si riserva di verificare le dichiarazioni rese dall´interessato in merito all´asserita titolarità del predetto indirizzo di posta elettronica, contrastante con gli elementi acquisiti in atti, ai fini dell´accertamento di eventuale fattispecie penale (art. 37-bis della legge n. 675/199, "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

inammissibile il ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 501/1998.

 

Roma, 25 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1053740
Data
25/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso