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Provvedimento del 22 dicembre 2003 [1053889]

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[doc. web n. 1053889]

Provvedimento del 22 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall´avv. Mario Riccio presso il cui studio è elettivamente domiciliato

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro da parte di Crif S.p.A. ad un´istanza formulata in data 5 marzo 2003, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano detenuti nella banca dati della predetta società in relazione ad alcune operazioni di finanziamento.

Crif S.p.A, con nota del 19 marzo 2003, aveva comunicato all´interessato di aver sospeso la visibilità dei dati relativi ad un finanziamento concesso da Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin (rispetto al quale si erano verificati alcuni ritardi nei pagamenti in seguito regolarizzati), mentre con riferimento ai dati relativi ad un finanziamento concesso da Agos Service - Itafinco il 3.04.2001 ed estinto il 1.10.2001, nonché all´emissione di carta di credito intestata all´interessato da parte di Fin-Eco Banca ICQ S.p.A. il 19.04.2002 con scadenza 30.04.2005, aveva dichiarato di aver provveduto "a verificare, presso gli istituti segnalanti, la documentazione relativa al consenso al trattamento dei dati personali".

Nel ricorso proposto a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria istanza di cancellazione "di tutte le informazioni relative ad inadempimenti già integralmente sanati (…) da oltre un anno" ed ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, la società resistente, con nota inviata via fax il 3 dicembre 2003, ha dichiarato che la posizione relativa al prestito finalizzato erogato da Citicorp Finanziaria S.p.A. -Citifin in data 22.07.1999 ed estinto il 28.01.2002, rispetto alla quale era stata disposta la sospensione della visibilità, "è stata da Crif medesima definitivamente cancellata per ragioni cautelative legate all´odierno procedimento".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento effettuato da una cd. "centrale rischi" privata, con particolare riferimento alla permanenza di alcuni dati personali del ricorrente presso la banca dati del titolare del trattamento.

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al finanziamento concesso da Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin, Crif S.p.A. ha dichiarato di aver definitivamente cancellato la relativa posizione dalla propria banca dati. In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi all´emissione di una carta di credito intestata all´interessato da parte Fin-Eco Banca ICQ S.p.A. (con scadenza 30.04.2005), il ricorso è infondato. Dalla documentazione in atti è emerso che il trattamento dei dati in questione è allo stato lecito in relazione ad un rapporto contrattuale che non ha ancora esaurito i suoi effetti.

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al finanziamento concesso da Agos Service-Itafinco, il ricorso è invece fondato e deve essere accolto. Tali dati personali sono infatti relativi ad rapporto di finanziamento già estinto il 1.10.2001, nel corso del quale non si era verificato alcun ritardo o contestazione nei pagamenti.

A prescindere della mancanza di specifiche annotazioni "negative" per il ricorrente, Crif S.p.A. non ha provato in atti che l´ulteriore divulgazione in rete a banche e a società finanziarie dei dati in questione, riferiti ad una posizione estinta da tempo, sia basata su un idoneo presupposto del trattamento ai sensi dell´art. 20 della legge n. 675/1996. La medesima divulgazione risulta comunque eccedente rispetto alle finalità originarie per le quali i dati furono raccolti e trattati, in violazione di quanto stabilito dall´art. 9 della legge n. 675/1996.

In parziale accoglimento del ricorso va quindi disposta, quale "misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato" (art. 29, comma 4, legge n. 675), la cancellazione dei dati che si riferiscono al finanziamento concesso da Agos Service-Itafinco, da effettuarsi entro il 20 febbraio 2004 con la conferma di cui in dispositivo.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 150 euro a carico di Crif S.p.A., previa parziale compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al finanziamento concesso da Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin;

b) dichiara infondato il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi all´emissione di una carta di credito da parte di Fin-Eco Banca ICQ S.p.A.;

c) accoglie parzialmente il ricorso, limitatamente ai dati di cui al finanziamento concesso da Agos Service-Itafinco, e ordina alla resistente, ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, la cancellazione dalla banca dati accessibile ai terzi dei dati personali in questione, entro la data del 20 febbraio 2004, dando conferma a questa Autorità entro lo stesso termine dell´avvenuto adempimento;

d) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto nella misura di 150 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

 

Roma, 22 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1053889
Data
22/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso