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Procedimento relativo ai ricorsi - Se i dati sono forniti dopo il ricorso vanno rimborsate le spese del procedimento ' 27 marzo 2002 [1063430]

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[doc. web n. 1063430]

Procedimento relativo ai ricorsi - Se i dati sono forniti dopo il ricorso vanno rimborsate le spese del procedimento – 27 marzo 2002

Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento deve rimborsare al ricorrente - che ne abbia fatto esplicita richiesta - i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (nella specie l´interessato aveva chiesto di conoscere alcuni dati personali contenuti all´interno di valutazioni redatte dal datore di lavoro).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.a Anna Maria Zaffiro

nei confronti di

Banco di Sicilia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. La ricorrente, dipendente fino al giugno del 1997 di Banco di Sicilia S.p.A., lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta, formulata l’8 giugno 2001 ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto al predetto Istituto di credito di accedere a dati personali che la riguardano contenuti all’interno di valutazioni redatte dal datore di lavoro in "sede di attribuzione della qualifica annuale", dal 1990 fino al momento della cessazione dal servizio.

L’interessata ha quindi presentato ricorso al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996.

A seguito dell’invito di questa Autorità a fornire un riscontro, inviato in data 6 marzo 2002, Banco di Sicilia S.p.A. ha trasmesso una nota in data 12 marzo 2002 nella quale ha comunicato all’interessata i dati personali contenuti nella documentazione relativa "alle note caratteristiche compilate in ambito Sicilcassa", suddividendoli per gli anni dal 1990 fino alla data in cui la ricorrente ha cessato di prestare servizio presso l’istituto.

L’interessata, con nota del 13 marzo 2002, ha dichiarato che le risposte fornite dal titolare esaudiscono le proprie richieste ed ha però chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico dell’istituto.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne la richiesta di accesso ad alcuni dati personali detenuti da un istituto di credito alle cui dipendenze la ricorrente ha operato sino al 1997.

3. Al riguardo va dichiarato, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso.

Il titolare del trattamento ha fornito un riscontro esaustivo alle richieste avanzate dall’interessata, riportando in modo analitico le valutazioni espresse annualmente sulla ricorrente dai competenti uffici del titolare.

4. Tale riscontro è però avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso al Garante.

Va pertanto posto a carico dell’istituto di credito resistente parte dell’ammontare delle spese e dei diritti relativi al presente procedimento, che appare congruo determinare preliminarmente nella misura forfettaria di euro 250,00, di cui euro 25, 82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare per metà detto ammontare, in ragione delle specifiche giustificazioni fornite dalla Banca in ordine al disguido che avrebbe originato la mancata risposta all’istanza di accesso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;
  • determina, ai sensi dell’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250,00, di cui euro 25, 82 per diritti, l’ammontare delle spese e dei diritti posti per metà, previa loro parziale compensazione nei termini di cui in motivazione, a carico di Banco di Sicilia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.


Roma, 27 marzo 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli