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Reti telematiche e internet - Blocco di uno spamming sistematico - 4 luglio 2002 [1065924]

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[doc. web. n. 1065924]

Reti telematiche e internet - Blocco di uno spamming sistematico - 4 luglio 2002

A seguito della presentazione di numerosi ricorsi, il Garante, nelle more della definizione di procedimenti di controllo già attivati, ha disposto il blocco temporaneo dell´invio generalizzato di comunicazioni elettroniche a scopo pubblicitario effettuato da vari soggetti senza il consenso preventivo e informato dei destinatari.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 da Valerio Sisti nei confronti di Trisoft S.r.l., con il quale questa Autorità è venuta a conoscenza di un trattamento di dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza elettronica a scopo pubblicitario che non risulta allo stato effettuato sulla base del consenso preventivo e informato dell’interessato o di un altro idoneo presupposto del trattamento (artt. 11 e 12 della legge n. 675/1996, art. 10 d.lg. n. 171/1998 e art. 10 d.lg. n. 185/1999);

VISTO il provvedimento in data 4 luglio 2002 con il quale questa Autorità ha provveduto sul citato ricorso;

RilevatO che dagli atti del citato procedimento risultano allo stato violate diverse disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in modo specifico, quelle soprarichiamate;

CONSIDERATO in particolare che le modalità del trattamento desumibili dagli atti risultano utilizzate dal citato titolare anche oltre il caso di specie ed assumono un carattere più generale, determinando un trattamento illecito e non corretto dei dati personali anche di altri soggetti interessati, attraverso l’acquisizione ed utilizzazione indebita di indirizzi e-mail mediante procedure che non tengono conto dell’obbligo di verificare previamente i predetti requisiti; rilevata pertanto la necessità di prevenire con immediatezza altre possibili violazioni delle disposizioni della legge n. 675/1996, nelle more della definizione dell’odierno procedimento di controllo attivato come da separata richiesta di informazioni;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall’art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati se il trattamento risulta "illecito o non corretto (…)";

CONSIDERATO che, in luogo del divieto, in relazione alle caratteristiche del caso, può essere disposta la sola misura del "blocco";

RILEVATO che il "blocco", ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 675/1996, comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento dei dati personali, fatta esclusiva eccezione della necessità di conservare, allo stato, i dati personali detenuti relativamente a qualunque interessato; considerato che resta fermo l’obbligo di cancellare i dati personali relativi al solo predetto ricorrente, disposto nel citato provvedimento, o di cancellare altri dati relativi ad ulteriori soggetti a seguito di eventuali futuri provvedimenti adottati in sede di esame di nuovi ricorsi;

RILEVATO che il Garante, ai sensi dell’art. 32, comma 2, della legge n. 675/1996, nello svolgimento delle funzioni di accertamento e controllo, può avvalersi della collaborazione di altri organi dello Stato;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, della citata legge, così come modificato dall’art. 15 del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento dei dati, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati effettuato da Trisoft S.r.l., nei termini di cui in motivazione, con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio risultanti dagli atti o comunque accertati dall’organo notificante.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli