g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - La decisione sulle spese è discrezionale - 30 ottobre 2002 [1066569]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1066569]

Procedimento relativo ai ricorsi - La decisione sulle spese è discrezionale - 16 ottobre 2002

Ove ricorrano giusti motivi legati alla specificità della vicenda esaminata, il Garante, in sede di decisione del ricorso, può discrezionalmente compensare in tutto o in parte le spese del procedimento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Stefano Calvani

nei confronti di

La Madonnina di Ciampi Egisto & C. s.n.c.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale tramite una comunicazione e-mail non richiesta, espone di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere l’origine dei dati che lo riguardano, opponendosi al loro ulteriore trattamento e chiedendo altresì la cancellazione dei medesimi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha fornito riscontro con nota datata 16 ottobre 2002 indirizzata all’interessato, nella quale ha sostenuto:

  • che l’utilizzazione dell’e-mail del ricorrente sarebbe "dovuta ad un mero errore materiale (…)";
  • che "il dato personale diffuso (…) è stato fornito (…) in perfetta buona fede, da una collega di lavoro" del ricorrente;
  • di aver cancellato il nominativo dell’interessato dalla propria banca dati.

L’interessato con fax in data 28 ottobre 2002 si è dichiarato soddisfatto dei riscontri ricevuti ma ha chiesto di porre le spese sostenute per il procedimento a carico del resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Dalla documentazione in atti è emerso che la resistente ha fornito riscontro all’interessato sul trattamento dei dati che lo riguardano, sulla loro origine e sulle modalità dell’avvenuta cancellazione dei medesimi dai propri archivi.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità, la società resistente risponde anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un quinto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito prima e dopo la presentazione del ricorso a questa Autorità.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di La Madonnina di Ciampi Egisto & C. s.n.c., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066569
Data
30/10/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso