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Reti telematiche e Internet - Contestata registrazione ad un servizio Internet e sospensione dello spamming - 25 ottobre 2002 [1066663]

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[doc. web. 1066663]

Reti telematiche e Internet - Contestata registrazione ad un servizio Internet e sospensione dello spamming - 25 ottobre 2002

Qualora il titolare del trattamento fornisca integrale riscontro alle riscontro alle richieste dell´interessato, il procedimento deve essere definito con decalratoria di non luogo a provvedere (in questo caso, il titolare, che aveva inviato al ricorrente un messaggio di posta elettronica, ha chiarito le circostanze che hanno determinato l´invio di ulteriori comunicazioni e-mail all´indirizzo del ricorrente, manifestando anche la specifica volontà di sospendere ogni ulteriore comunicazione).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. Michele Favara Pedarsi

nei confronti di

Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di messaggi di posta elettronica a contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento» e la fonte dalla quale era stato ricavato il proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo il ristoro delle spese sostenute.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota anticipata via fax in data 14 ottobre 2002, indicando gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e dichiarando:

  • di aver fornito "debito riscontro (…) in data 3 giugno 2002" all’istanza con la quale l’interessato aveva chiesto "l’inibizione all’invio al suo indirizzo di posta elettronica (…) di messaggi promozionali connessi al programma Millemiglia Alitalia" che venivano inoltrati allo stesso "in relazione alla sua qualità di partecipante al Programma stesso";
  • di aver provveduto sin dal 27 aprile 2002 ad inibire l’invio di messaggi "a quello che risultava essere l’indirizzo" fornito dal ricorrente al momento della sua iscrizione al Programma (come risulta da un riscontro allegato);
  • di aver svolto, "a seguito della (…) nuova doglianza circa la ricezione di messaggi anche dopo il 27 aprile 2002", "ulteriori e approfondite ricerche nel proprio sistema informatico che hanno evidenziato la presenza anche di un’iscrizione al Club Millemiglia di un cliente dal cognome "Michele" e dal nome "Favara" frutto probabilmente di "un’erronea, doppia adesione al trattamento in questione (…) causa cui va attribuito il persistente invio di messaggi" all’indirizzo di posta elettronica del ricorrente;
  • di voler provvedere ad adottare tutte le misure idonee ad aderire alla richiesta del ricorrente di non ricevere più messaggi non appena quest’ultimo avrà confermato "che anche la predetta iscrizione si riferisce" allo stesso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza asseritamente non richiesta ad un indirizzo di posta elettronica.

Sul ricorso va dichiarato il non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento (da identificarsi nella società anziché, come indicato in una nota della stessa, nella persona fisica di un suo dirigente) ha infatti fornito un idoneo riscontro alle istanze dell’interessato (peraltro non tutte formulate con preciso riferimento ai diritti tutelati dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), precisando l’origine dell’indirizzo di posta elettronica (indicato dall’interessato medesimo in occasione della sua iscrizione effettuata al "Programma Millemiglia" della società) e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

La società resistente, chiarendo le circostanze che hanno condotto all’invio di ulteriori comunicazioni e-mail all’indirizzo del ricorrente anche successivamente all’istanza proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, ha manifestato una specifica volontà di sospendere ogni ulteriore invio di comunicazioni e-mail al suddetto indirizzo, previa conferma da parte del ricorrente della circostanza che pertiene a quest’ultimo anche l’indirizzo di posta elettronica dichiarato nella seconda, menzionata iscrizione al Programma.

Per quanto concerne le spese, alla luce del contenuto dei riscontri forniti anteriormente e posteriormente al ricorso, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 25 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli