g-docweb-display Portlet

Reti telematiche e Internet - Pubblicità commerciale: l'indirizzo di posta elettronica va rispettato De Simone - Parrocchia Cuore Immacolato - 30 ...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1067376]

Reti telematiche e Internet - Pubblicità commerciale: l´indirizzo di posta elettronica va rispettato - 30 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da InfoMedia di Claudio Cataldo & C. s.a.s.

nei confronti di

Work Safety Training Italia s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di alcuni messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, si era opposta al trattamento illecito dei dati che la riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 13 dicembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con fax del 24 dicembre 2002 ha sostenuto:

  • di inviare "messaggi e-mail utili alle aziende e mai futili od offensivi alla persona ed alla morale" al fine di "fare business a scopo di lucro come il mercato (…) richiede";
  • di acquisire in rete gli indirizzi di posta elettronica selezionando quelli riferiti a persone giuridiche e non a persone fisiche;
  • di dare la possibilità ai destinatari di "essere cancellati definitivamente dalla mailing list".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessata od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica della ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessata, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

Non risulta infatti che l´indirizzo della ricorrente sia stato acquisito, come ipotizzato nella e-mail in questione, tramite una richiesta di iscrizione al sito. In relazione alla possibilità che tale indirizzo sia stato tratto da una ricerca in Internet va rilevato poi che, contrariamente a quanto sostenuto nella medesima e-mail, la disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web o di cui è possibile la conoscenza tramite motori di ricerca o l´impiego di particolari software, va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati.

I dati personali disponibili in rete in relazione ad eventi e delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39).

Dalla documentazione in atti è emerso che il titolare del trattamento non ha fornito un riscontro idoneo ad alcuna delle richieste della ricorrente.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

Il titolare del trattamento dovrà quindi comunicare all´interessata, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della presente decisione, l´origine dei dati allo stesso relativi, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data.

Con riferimento, inoltre, all´opposizione al trattamento dei dati, deve ritenersi fondata la richiesta della ricorrentedi vedere interrotta ogni utilizzazione degli stessi e la società resistente deve astenersi, per il futuro, dall´utilizzare illecitamente tale indirizzo di posta elettronica, adottando ogni idoneo accorgimento per impedire l´eventuale trattamento dei medesimi dati.

Con distinto provvedimento l´Autorità provvede nell´ambito di un autonomo procedimento a disporre il blocco del trattamento illecito dei dati, risultando in atti, per espressa ammissione della resistente, che la stessa ha posto in essere un´attività di invio massivo e illecito di comunicazioni indesiderate di tipo pubblicitario.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento l´intero ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e ordina al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente l´origine dei dati che lo riguardano entro trenta giorni dalla data di ricezione della presente decisione, dando comunicazione a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la stessa data, nonché di astenersi per il futuro dall´utilizzazione illecita dei dati medesimi;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´intero ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Work Safety Training Italia s.r.l, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli